Cassazione Civile, Ordinanza n. 18484/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal ricorrente e accettata dalla curatela, e ha dichiarato estinto il processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza adottare alcun provvedimento sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 25485/2018.
Esito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
Il professionista aveva ottenuto l'ammissione del proprio credito professionale nello stato passivo del fallimento, ma il giudice delegato aveva negato la prededuzione del credito per compensi relativi ad attività svolte in favore della società fallita. Il Tribunale di Macerata, decidendo sull'opposizione ex art. 99 l. fall., aveva rigettato l'opposizione avverso lo stato passivo. In Cassazione il ricorrente aveva articolato sei motivi, deducendo: violazione degli artt. 161, comma 7, e 111 l.fall., omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, l.fall.; violazione e falsa applicazione degli artt. 69-bis e 111, comma 2, l.fall.; violazione e falsa applicazione degli artt. 111 l.fall. e 101 c.p.c.; ulteriore vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; omessa pronuncia sulla prededuzione degli accessori. Prima della decisione, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione del curatore e richiesta di compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
richiamato come base del giudizio di opposizione allo stato passivo deciso dal Tribunale.
invocato tra i motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per effetto della rinuncia.
invocato dal ricorrente in relazione alla prededuzione del credito professionale.
invocato quale parametro per la pretesa prededuzione del credito e dei relativi accessori.
richiamato tra i motivi di ricorso, senza esame nel merito per estinzione del giudizio.
invocato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come norma sul vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il dedotto vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi.
applicato per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese se le parti abbiano richiesto la compensazione o se comunque non ritenga di dover adottare statuizioni accessorie.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
- Quando il ricorso viene rinunciato, i motivi dedotti restano assorbiti e non ne viene scrutinata la fondatezza, anche se attinenti alla prededuzione e alla verifica del passivo fallimentare.
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