Cassazione Civile, Ordinanza n. 18487/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società socia aveva erogato, nell’ambito di un’operazione imprenditoriale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, somme alla società partecipata; successivamente, in occasione di un ulteriore apporto di euro 3.000.000 qualificato dalla ricorrente come mutuo ponte con scadenza breve, interessi e garanzia di realizzo preferenziale sul bene finanziato, il credito veniva ammesso al passivo del fallimento della debitrice in via chirografaria postergata ai sensi dell’art. 2467 c.c. La socia proponeva opposizione allo stato passivo sostenendo, da un lato, che il rapporto fosse un mutuo e non un finanziamento soci disciplinato dall’art. 2467 c.c.; dall’altro, che al momento dell’erogazione non ricorressero i presupposti della postergazione, perché la società aveva già ricevuto consistenti finanziamenti soci e non sarebbe stata sottocapitalizzata. Il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo applicabile la disciplina della postergazione sia perché il mutuo è il modulo tipico del finanziamento del socio, sia perché risultava una grave situazione di squilibrio finanziario e comunque una condizione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. In cassazione la società socia deduceva: vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per asserita lettura parziale dei documenti e del bilancio; violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. per avere il tribunale trattato i finanziamenti come debiti e non come riserve in conto capitale, e per non avere correttamente qualificato il rapporto come mutuo disciplinato dagli artt. 1813-1822 c.c. anziché come finanziamento soci ex art. 2467 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non rispettasse i requisiti del vizio motivazionale nei limiti attuali dell’art. 360, n. 5, c.p.c., perché non indicava specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il modo e il momento della sua deduzione, risolvendosi in una mera contrapposizione alla valutazione del merito. Ha inoltre osservato che il tribunale aveva esaminato entrambe le condizioni previste dall’art. 2467 c.c. e che il mutuo può costituire la forma canonica del finanziamento dei soci. Il secondo motivo è stato reputato ugualmente inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, si risolveva nella contestazione della lettura delle prove e dei dati di bilancio, attività riservata al giudice di merito; il preteso travisamento probatorio, peraltro, non era deducibile nei termini invocati, secondo la giurisprudenza richiamata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2467 c.c.
La postergazione opera quando il finanziamento del socio è erogato in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento; il mutuo può essere il modulo tipico del finanziamento soci.
art. 1813 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come mutuo.
art. 1822 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del mutuo con obbligo di restituzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo con specifica indicazione del fatto storico omesso, del dato che lo evidenzia, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività; non è più consentita la formula dell’insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato quale norma che impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale norma che impone il deposito degli atti e documenti rilevanti a supporto del motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per veicolare una mera contestazione della valutazione di merito delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione ai possibili rimedi processuali del travisamento della prova nei casi in cui esso integri un vizio processuale.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Indicata come rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; il ricorrente deve individuare uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito e non può limitarsi a denunciare genericamente una motivazione insufficiente o contraddittoria.
- Non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in un motivo di violazione di legge o di vizio motivazionale: la lettura dei documenti e dei bilanci, salvo errori processuali tipizzati, resta riservata al giudice di merito.
- Ai fini dell’art. 2467 c.c. il finanziamento del socio può assumere anche la forma del mutuo; la qualificazione formale del contratto non esclude l’applicazione della postergazione se ricorrono i presupposti sostanziali previsti dalla norma.
- La situazione di postergazione dei finanziamenti soci può essere desunta sia da un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto sia da una condizione finanziaria in cui, al momento dell’apporto, sarebbe stato ragionevole un conferimento.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non coincide con una diversa lettura del materiale probatorio sostenuta da una parte: se si tratta di mera contestazione della valutazione del fatto probatorio, il vizio non è deducibile come errore revocatorio ma resta nei limiti del corretto mezzo di impugnazione previsto dal codice.
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