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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18482/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito di oltre 9,6 milioni di euro vantato da una società consorziata, documentato da fatture per "noleggio mezzi" e "distacco manodopera" nell'ambito di un appalto pubblico eseguito tramite una società consortile costituita dalle imprese dell'ATI. Il giudice delegato aveva ammesso il credito al chirografo, qualificandolo come finanziamento soci indiretto ma ritenendo non integrati, in concreto, i presupposti della postergazione ex art. 2467 c.c. Alcuni creditori del fallimento avevano impugnato l'ammissione, sostenendo che si trattasse di contributi consortili o, comunque, di finanziamenti postergati. Il tribunale ha accolto l'impugnazione, ritenendo che la qualificazione del credito come finanziamento fosse ormai coperta da un preteso giudicato endofallimentare e che, in ogni caso, ricorressero i presupposti della postergazione. La creditrice ammessa ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa per avere il tribunale precluso la riproposizione della tesi sulla natura commerciale del credito, assumendo che essa avrebbe dovuto proporre opposizione autonoma; 2) in subordine, inapplicabilità dell'art. 2467 c.c. alle società consortili mutualistiche ex art. 2615-ter c.c. e art. 93 d.P.R. 207/2010; 3) ulteriore censura per omesso esame di fatti decisivi sulla sussistenza dei presupposti concreti della postergazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la preclusione processuale affermata dal tribunale. Ha chiarito che la creditrice, essendo stata ammessa al passivo conformemente alla propria domanda, non aveva interesse a proporre opposizione autonoma e poteva invece riproporre, nel giudizio promosso da altri creditori, la questione della qualificazione giuridica del credito già esaminata e non condivisa dal giudice delegato. La Corte ha escluso sia la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione del credito, sia la necessità di una "impugnazione incidentale" nel procedimento ex art. 99 l.fall., istituto introdotto solo dal CCII e non applicabile ratione temporis. Ha inoltre affermato che la contestazione sulla natura del credito era entrata nel thema decidendum del giudizio di impugnazione, sicché il tribunale doveva esaminarla. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Vercelli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. 163/2006

    ATI costituita ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/06

    richiamato come base normativa dell'aggregazione temporanea di imprese per l'appalto pubblico eseguito poi tramite società consortile.

  • art. 93 d.P.R. n. 207/2010

    società tra concorrenti riuniti o consorziati

    consente, dopo l'aggiudicazione, la costituzione di una società anche consortile che subentra nell'esecuzione unitaria dei lavori senza configurare subappalto o cessione di contratto, ferme le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati.

  • art. 2615-ter c.c.

    la società consortile è ricondotta allo schema delle società consortili di cui a tale norma, con richiamo al principio mutualistico e al meccanismo di ribaltamento dei costi.

  • art. 2467 c.c.

    norma ritenuta astrattamente applicabile anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l.; la Corte, però, decide solo sul profilo processuale della riproposizione della questione, senza affrontare nel merito la postergazione.

  • art. 99 l.fall.

    nel giudizio di impugnazione dello stato passivo il creditore ammesso non deve necessariamente proporre una autonoma opposizione per riproporre questioni di qualificazione del credito già disattese; l'impugnazione incidentale non è istituto applicabile al regime fallimentare ratione temporis.

  • art. 93 l.fall.

    richiamato per indicare il procedimento di domanda di ammissione al passivo, rispetto al quale la diversa qualificazione del credito non incideva sull'accoglimento economico della domanda.

  • art. 206, comma 4, CCII

    citato solo per sottolineare che l'impugnazione incidentale è una novità del codice della crisi e non applicabile al caso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione dello stato passivo, il creditore ammesso conformemente alla propria domanda, ma per una diversa qualificazione giuridica del titolo rispetto a quella da lui prospettata, può riproporre le questioni già sottoposte al giudice delegato e da questi non condivise, se la diversa qualificazione non ha inciso sull'accoglimento della domanda di insinuazione.
  • Non si forma giudicato interno sulla sola qualificazione giuridica del credito se la statuizione contestata non integra una minima unità autonoma, ma è parte di una questione più ampia composta da fatto, norma ed effetto; l'impugnazione su uno degli elementi riapre la cognizione sull'intera questione.
  • Nel procedimento fallimentare anteriore al CCII non è configurabile un'autonoma impugnazione incidentale del creditore ammesso al passivo; pertanto non può essergli opposta la mancata proposizione di opposizione quando egli non aveva interesse a impugnare l'ammissione ottenuta.
  • Quando il creditore opponente contesta la natura del credito insinuato, il giudice deve esaminare anche la tesi difensiva del creditore ammesso, se la questione è entrata nel thema decidendum e non vi sono preclusioni processuali.
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Come è indicizzato

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