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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18483/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un avvocato aveva svolto attività di assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale finalizzata alla ristrutturazione della crisi di una società, mediante predisposizione di iniziative concorsuali quali accordo di ristrutturazione, transazione fiscale e concordato preventivo. Aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito professionale per oltre 131 mila euro, con collocazione in prededuzione e privilegio. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo che, a fronte di una condotta gravemente negligente e imperita nell’esecuzione dell’incarico, il professionista non avesse diritto ad alcun ulteriore compenso oltre a quanto già percepito. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111, comma 2, l.fall., 1176 e 2236 c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe illegittimamente trasformato l’obbligazione professionale da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato e che comunque il credito era prededucibile perché le prestazioni erano state rese in funzione delle procedure concorsuali; 2) omesso esame della natura delle prestazioni e della condotta del professionista, contestando l’affermazione di negligenza senza specifica individuazione degli inadempimenti e rivendicando l’utilità delle attività svolte per la società e i creditori, poiché avrebbero consentito l’apertura di procedure minori e la prosecuzione dell’attività, evitando azioni esecutive e disgregazione aziendale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. perché il tribunale si era pronunciato in modo conforme alla giurisprudenza consolidata in tema di eccezione d’inadempimento nel rapporto con il professionista. Ha inoltre osservato che la censura sulla prededuzione non era pertinente rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva negato in radice il diritto al compenso per effetto dell’eccezione di inadempimento, senza decidere sulla collocazione del credito. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto parimenti inammissibile perché non si confrontava realmente con le argomentazioni del tribunale; in ogni caso ha rilevato che il giudice di merito aveva preso in esame anche il profilo dell’utilità delle prestazioni, ma per escluderla, evidenziando che i ricorsi predisposti dal professionista erano risultati improcedibile e inammissibile e avevano aggravato la crisi, ritardando l’accertamento dell’insolvenza e generando costi ulteriori. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    decreto ex art.99 l. fall.

    richiamato come base del procedimento di opposizione allo stato passivo.

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    la censura sulla prededuzione è stata ritenuta non pertinente perché il tribunale aveva negato in radice il diritto al compenso, senza affrontare la collocazione del credito.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la collocazione privilegiata del credito professionale.

  • art. 1176 c.c.

    invocato insieme all’art. 2236 c.c. per sostenere la correttezza della prestazione professionale e contestare la trasformazione dell’obbligazione in obbligazione di risultato.

  • art. 2236 c.c.

    invocato dal ricorrente per limitare la responsabilità del professionista alle ipotesi di speciale difficoltà.

  • art. 182-bis l. fall.

    procedura di accordo di ristrutturazione la cui domanda, predisposta dal professionista, era stata dichiarata improcedibile per incompetenza territoriale.

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    domanda di concordato preventivo predisposta dal professionista, dichiarata inammissibile per incompetenza territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    rubrica del primo motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo perché il decreto di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato implicitamente nel secondo motivo come vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando il curatore o l’organo della procedura eccepisce l’inadempimento del professionista, è sufficiente allegare e provare il titolo negoziale e contestare la non corretta esecuzione della prestazione; spetta invece al professionista dimostrare l’esatto adempimento, oppure che l’esito negativo della procedura dipenda da fattori esterni, imprevedibili e non imputabili alla sua condotta.
  • L’attività professionale prestata in funzione di procedure concorsuali non comporta automaticamente il diritto al compenso se la prestazione è stata eseguita in modo negligente o imperito e il risultato perseguito non è stato conseguito per ragioni imputabili al professionista.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata: è inammissibile il motivo che investe profili non decisivi o non trattati dal giudice di merito, come la prededuzione quando il credito sia stato escluso in radice per inadempimento.
  • Ai fini della responsabilità/obbligo di pagamento del professionista, il giudice può valorizzare non solo l’esito formalmente negativo degli atti predisposti, ma anche gli effetti concreti della condotta sull’interesse del cliente e della massa dei creditori, ove la prestazione abbia aggravato la crisi o prodotto costi inutili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenuta

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