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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02064/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno assumendo che, durante la frequenza delle scuole di specializzazione, la borsa di studio percepita ex d.lgs. n. 257/1991 non costituisse una remunerazione adeguata alla luce del diritto dell’Unione e dell’art. 36 Cost., e che lo Stato avesse tardivamente o incompletamente attuato le direttive comunitarie sul trattamento dei medici specializzandi. In appello e poi in cassazione hanno articolato otto motivi: 1) violazione di norme interne e comunitarie per mancata adeguatezza del compenso e assimilazione dell’attività a lavoro subordinato; 2) omessa pronuncia sul capo relativo al mancato versamento dei contributi previdenziali; 3) e 4) erroneo rigetto delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 46 d.lgs. n. 368/1999 e di norme CEDU e costituzionali; 5) omessa pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; 6) rigetto della domanda di incremento annuo al tasso programmato d’inflazione; 7) rigetto della domanda di adeguamento triennale; 8) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese e per asserita eccessività della liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure principali fossero già state reiteratamente esaminate e respinte da una consolidata giurisprudenza di legittimità; che non vi fosse omessa pronuncia perché la Corte d’appello aveva espressamente dichiarato assorbite le ulteriori domande; che le questioni di costituzionalità e di rinvio pregiudiziale non imponessero accoglimento; che, per gli anni di iscrizione compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, la borsa di studio non fosse soggetta né all’incremento annuo per inflazione né all’adeguamento triennale; e che la censura sulle spese fosse comunque inammissibile, trattandosi di valutazioni rimesse al potere discrezionale del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha disciplinato la borsa di studio dei medici specializzandi per i soggetti iscritti prima dell’entrata in vigore del regime successivo

  • Direttiva 93/16/CEE

    non introduce alcun nuovo obbligo sulla misura della remunerazione dei medici specializzandi

  • art. 36 Cost.

    richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto parametro idoneo a fondare il diritto al diverso compenso invocato

  • art. 360-bis c.p.c.

    ha fondato la declaratoria di inammissibilità dei motivi che riproponevano questioni già risolte da giurisprudenza consolidata

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato quanto alla dedotta omessa pronuncia

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è facoltà del giudice di merito, non obbligo

  • art. 41 d.lgs. 368/1999

    oggetto delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti

  • art. 46 d.lgs. 368/1999

    oggetto delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina

  • art. 38 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina

  • art. 97 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina

  • art. 14 CEDU

    richiamato dai ricorrenti nelle questioni di legittimità costituzionale

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato dai ricorrenti, con riferimento all’art. 117 Cost. come norma interposta

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro interposto nel giudizio di costituzionalità

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992

    ha contribuito al blocco degli aggiornamenti della borsa di studio

  • art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995

    richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti

  • art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993

    richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti

  • art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996

    richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti

  • art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997

    richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti

  • art. 22 l. n. 488 del 1999

    richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti

  • art. 36 l. n. 289 del 2002

    richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti

  • art. 385 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità

  • art. 4 d.m. 55/2014

    richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per computare interessi scaduti nel valore della domanda

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato per la condanna solidale alle spese in favore della parte vittoriosa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In tema di medici specializzandi, per gli iscritti agli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 la borsa di studio resta disciplinata dal d.lgs. n. 257/1991 e non è automaticamente parametrabile alla remunerazione introdotta per il regime successivo.
  • Le direttive comunitarie richiamate in materia di formazione dei medici specialisti mirano al reciproco riconoscimento dei diplomi e non impongono agli Stati membri un’uniformazione della misura economica della remunerazione.
  • Quando la doglianza ripropone questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
  • Non ricorre omessa pronuncia se il giudice di merito ha espressamente dichiarato assorbite le ulteriori domande o questioni, e tale statuizione non viene specificamente censurata.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è una facoltà del giudice nazionale e non un obbligo azionabile come autonomo vizio di ricorso per cassazione.
  • La domanda di risarcimento del danno richiede la deduzione di una lesione di un diritto giuridicamente protetto; non basta prospettare una disparità di trattamento o il mancato riconoscimento di benefici economici successivi.
  • La compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la scelta del parametro di liquidazione delle spese, entro i criteri normativi, non è sindacabile in sede di legittimità salvo specifici vizi dedotti nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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