Cassazione Civile, Ordinanza n. 02064/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno assumendo che, durante la frequenza delle scuole di specializzazione, la borsa di studio percepita ex d.lgs. n. 257/1991 non costituisse una remunerazione adeguata alla luce del diritto dell’Unione e dell’art. 36 Cost., e che lo Stato avesse tardivamente o incompletamente attuato le direttive comunitarie sul trattamento dei medici specializzandi. In appello e poi in cassazione hanno articolato otto motivi: 1) violazione di norme interne e comunitarie per mancata adeguatezza del compenso e assimilazione dell’attività a lavoro subordinato; 2) omessa pronuncia sul capo relativo al mancato versamento dei contributi previdenziali; 3) e 4) erroneo rigetto delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 46 d.lgs. n. 368/1999 e di norme CEDU e costituzionali; 5) omessa pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; 6) rigetto della domanda di incremento annuo al tasso programmato d’inflazione; 7) rigetto della domanda di adeguamento triennale; 8) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese e per asserita eccessività della liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure principali fossero già state reiteratamente esaminate e respinte da una consolidata giurisprudenza di legittimità; che non vi fosse omessa pronuncia perché la Corte d’appello aveva espressamente dichiarato assorbite le ulteriori domande; che le questioni di costituzionalità e di rinvio pregiudiziale non imponessero accoglimento; che, per gli anni di iscrizione compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, la borsa di studio non fosse soggetta né all’incremento annuo per inflazione né all’adeguamento triennale; e che la censura sulle spese fosse comunque inammissibile, trattandosi di valutazioni rimesse al potere discrezionale del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha disciplinato la borsa di studio dei medici specializzandi per i soggetti iscritti prima dell’entrata in vigore del regime successivo
Direttiva 93/16/CEE
non introduce alcun nuovo obbligo sulla misura della remunerazione dei medici specializzandi
art. 36 Cost.
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto parametro idoneo a fondare il diritto al diverso compenso invocato
ha fondato la declaratoria di inammissibilità dei motivi che riproponevano questioni già risolte da giurisprudenza consolidata
richiamato quanto alla dedotta omessa pronuncia
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è facoltà del giudice di merito, non obbligo
oggetto delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti
oggetto delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina
art. 38 Cost.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina
art. 97 Cost.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina
art. 14 CEDU
richiamato dai ricorrenti nelle questioni di legittimità costituzionale
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dai ricorrenti, con riferimento all’art. 117 Cost. come norma interposta
art. 117 Cost.
richiamato come parametro interposto nel giudizio di costituzionalità
art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992
ha contribuito al blocco degli aggiornamenti della borsa di studio
art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995
richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti
art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993
richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti
art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996
richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti
art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997
richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti
richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti
richiamato quale norma interpretativa del blocco degli aggiornamenti
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese
art. 10, secondo comma, c.p.c.
richiamato per computare interessi scaduti nel valore della domanda
richiamato dai ricorrenti per contestare il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese
richiamato per la condanna solidale alle spese in favore della parte vittoriosa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In tema di medici specializzandi, per gli iscritti agli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 la borsa di studio resta disciplinata dal d.lgs. n. 257/1991 e non è automaticamente parametrabile alla remunerazione introdotta per il regime successivo.
- Le direttive comunitarie richiamate in materia di formazione dei medici specialisti mirano al reciproco riconoscimento dei diplomi e non impongono agli Stati membri un’uniformazione della misura economica della remunerazione.
- Quando la doglianza ripropone questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
- Non ricorre omessa pronuncia se il giudice di merito ha espressamente dichiarato assorbite le ulteriori domande o questioni, e tale statuizione non viene specificamente censurata.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è una facoltà del giudice nazionale e non un obbligo azionabile come autonomo vizio di ricorso per cassazione.
- La domanda di risarcimento del danno richiede la deduzione di una lesione di un diritto giuridicamente protetto; non basta prospettare una disparità di trattamento o il mancato riconoscimento di benefici economici successivi.
- La compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la scelta del parametro di liquidazione delle spese, entro i criteri normativi, non è sindacabile in sede di legittimità salvo specifici vizi dedotti nei limiti consentiti.
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