Cassazione Civile, Ordinanza n. 02002/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un professionista aveva ottenuto da un tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di due soggetti per il pagamento di compensi per attività professionale svolta in loro favore. Gli ingiunti proponevano opposizione, ma il tribunale rigettava l’opposizione confermando il decreto. In appello uno solo degli ingiunti censurava, per quanto qui rileva, l’applicazione degli interessi ex d.lgs. 231/2001, sostenendo che i debitori erano consumatori e non imprenditori e che la prestazione non riguardava attività d’impresa. La corte d’appello respingeva il motivo ritenendo applicabile il nuovo quarto comma dell’art. 1284 c.c., introdotto dal d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014, e considerando già vigente la norma quando era stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c. nel testo introdotto dal d.l. 132/2014 e dell’art. 17, secondo comma, dello stesso decreto, sostenendo che la nuova disciplina degli interessi non era applicabile perché il procedimento monitorio era iniziato prima della sua entrata in vigore, avendo il ricorso per ingiunzione data di deposito anteriore al momento rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha interpretato l’art. 17, comma 2, d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014 nel senso che il nuovo quarto comma dell’art. 1284 c.c. si applica solo ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, entrata in vigore l’11 novembre 2014, quindi dall’11 dicembre 2014. Ha inoltre ribadito che, nel procedimento monitorio, la litispendenza si collega al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, purché poi il ricorso e il decreto siano notificati, con effetto retroagente al deposito. Poiché nel caso concreto il ricorso monitorio era stato depositato il 14 novembre 2014, cioè prima del momento di operatività della nuova disciplina, la sentenza d’appello che aveva applicato gli interessi speciali è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il nuovo saggio degli interessi legali, in mancanza di determinazione convenzionale, si applica dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ma solo ai procedimenti iniziati dalla data di operatività prevista dalla disciplina transitoria.
art. 17 d.l. 13 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162
le disposizioni introduttive dei nuovi commi 4 e 5 dell’art. 1284 c.c. producono effetto rispetto ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.
art. 1 L. 10 novembre 2014, n. 162
la legge di conversione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi l’11 novembre 2014.
ai fini della prevenzione, la notificazione dell’atto di citazione è parificata al deposito del ricorso.
la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.
norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel procedimento monitorio la pendenza della lite e la litispendenza, ai fini dell’applicazione di discipline transitorie collegate all’inizio del processo, si ricollegano al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, purché il ricorso e il decreto siano poi notificati.
- La disciplina transitoria che differisce l’efficacia di una nuova norma processuale o sostanziale collegata all’inizio del procedimento va applicata in base alla data di inizio del procedimento stesso, non alla data di emissione del decreto o alla sola notificazione successiva.
- Per stabilire l’applicabilità del nuovo art. 1284, quarto comma, c.c. occorre verificare se il procedimento sia stato iniziato dopo il termine fissato dall’art. 17, comma 2, d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014; se il ricorso monitorio è stato depositato prima di tale data, la nuova misura degli interessi non è dovuta.
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