Cassazione Civile, Ordinanza n. 02012/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società creditrice aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare per un credito di oltre 425 mila euro in via ipotecaria privilegiata, deducendo di essere munita di decreto ingiuntivo in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale. Il credito era stato però ammesso solo in chirografo, sul rilievo che il decreto ingiuntivo fosse inopponibile alla massa per sopravvenuto fallimento del debitore e per mancata apposizione della formula esecutiva. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 653 e 308 c.p.c., sostenendo che l’omessa riassunzione del giudizio di opposizione da parte del curatore avrebbe reso definitivo il decreto ingiuntivo, specie perché provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 67 l. fall., affermando che l’ipoteca doveva considerarsi consolidata e non più revocabile perché iscritta da oltre sei mesi.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente inammissibili i due motivi ex art. 360-bis c.p.c., perché contrari a un orientamento consolidato: quando il fallimento sopravviene nelle more dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio; il decreto ingiuntivo, anche se provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile a una sentenza resa nel contraddittorio e resta privo di efficacia nei confronti della massa dei creditori, con conseguente inopponibilità anche dell’ipoteca giudiziale iscritta in base ad esso. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con raddoppio del contributo unificato e senza spese per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei due motivi di ricorso.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la censura è incompatibile con l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
l’omessa riassunzione del giudizio di opposizione non rende opponibile alla massa il decreto ingiuntivo quando sopravviene il fallimento del debitore.
richiamato dal ricorrente per sostenere gli effetti dell’estinzione del giudizio di opposizione; la Corte ne esclude la rilevanza nel senso prospettato.
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non lo rende equiparabile a una sentenza resa nel contraddittorio delle parti ai fini dell’opponibilità al fallimento.
non osta alla declaratoria di inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in base a un decreto ingiuntivo inopponibile alla massa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando il fallimento del debitore sopravviene nelle more dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il curatore non ha l’onere di riassumere il giudizio ai fini dell’opponibilità del monitorio alla massa.
- Il decreto ingiuntivo, anche se provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile a una sentenza emessa nel contraddittorio e, se opposto, è inopponibile alla massa dei creditori fallimentari.
- L’ipoteca giudiziale iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo inopponibile al fallimento segue la sorte del titolo e non è opponibile alla procedura concorsuale.
- Ai fini dello stato passivo fallimentare non vi è differenza, sotto il profilo dell’opponibilità alla massa, tra decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto privo di provvisoria esecutività, se il provvedimento monitorio è stato opposto e interviene il fallimento.
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