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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02011/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La società cessionaria di un credito bancario ha impugnato il decreto del tribunale che, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva escluso il credito insinuato per euro 418.520,59 derivante da un finanziamento erogato anni prima dalla banca originaria. L'esclusione era stata fondata su tre profili: difetto di legittimazione del cessionario, inopponibilità al fallimento della documentazione contrattuale e insufficienza della documentazione a provare l'esistenza del rapporto e del credito. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2704, 2709 e 2710 c.c., della legge fallimentare e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che alcuni documenti scambiati tra debitrice e banca fossero idonei a dimostrare l'anteriorità del contratto rispetto al fallimento e che la forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB non implicasse anche la necessità della data certa, potendo questa risultare aliunde; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 210 c.p.c., lamentando il rigetto dell'istanza di esibizione di documenti della curatela, in particolare delle scritture contabili del fallimento, che avrebbero provato il rapporto bancario e l'avvenuta erogazione del finanziamento; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il tribunale ritenuto insufficiente la documentazione prodotta a dimostrare l'esistenza e l'evoluzione del rapporto, nonostante l'assunto pagamento parziale del finanziamento secondo il piano di ammortamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale secondo cui, quando il credito verso il fallimento si fonda su un contratto bancario soggetto a forma scritta ad substantiam, la prova del rapporto deve essere data con documentazione avente data certa anteriore all'apertura del concorso e tale requisito non può essere surrogato da altre prove. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel giudizio di verifica del passivo, la terzietà del curatore impone che la documentazione posta a fondamento della pretesa sia opponibile alla massa ex art. 2704 c.c.; in mancanza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto, il credito non può essere fatto valere verso il fallimento. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio, e infondato nella parte relativa alla motivazione, perché il decreto impugnato superava il minimo costituzionale di motivazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La documentazione su cui si fonda la pretesa verso la massa deve avere data certa anteriore all'apertura del concorso per essere opponibile al fallimento.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova documentale nei rapporti con il fallimento, senza autonomo rilievo decisorio rispetto alla necessità della data certa.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova documentale nei rapporti con il fallimento, senza autonomo rilievo decisorio rispetto alla necessità della data certa.

  • art. 44 l. fall.

    Richiamato tra le norme indicate nel motivo, nel contesto dell'opponibilità alla massa fallimentare.

  • art. 45 l. fall.

    Richiamato tra le norme indicate nel motivo, nel contesto dell'opponibilità alla massa fallimentare.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato tra le norme indicate nel motivo, nel contesto dell'insinuazione al passivo.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato tra le norme indicate nel motivo, nel contesto dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia o errori sul thema decidendum, senza accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione della prova; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile se diretta a rivalutare il merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'istanza di esibizione documentale rivolta alla curatela.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere restasse a carico del creditore opposto.

  • art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993

    Per i contratti bancari la forma scritta è richiesta ad substantiam; la prova del contratto deve quindi essere fornita con documentazione avente data certa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale evocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile nei limiti in cui mirava a rivalutare i fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica dello stato passivo, il curatore è terzo rispetto ai rapporti tra creditore e debitore; di conseguenza, il credito fondato su documenti negoziali deve essere provato con atti opponibili alla massa, muniti di data certa anteriore all'apertura del concorso.
  • Quando il credito deriva da un contratto bancario soggetto a forma scritta ad substantiam, la mancanza di data certa della scrittura privata non può essere colmata con altre prove documentali o testimoniali: l'assenza di data certa impedisce di far valere il titolo nei confronti del fallimento.
  • La prova del rapporto contrattuale e del relativo credito resta a carico del creditore insinuante; se la documentazione prodotta non consente di ricostruire l'andamento del rapporto, il giudice di merito può rigettare l'insinuazione senza incorrere in violazione dell'art. 2697 c.c.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuova apprezzamento del materiale istruttorio; il vizio motivazionale è configurabile solo quando la motivazione scenda sotto il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeMutuoAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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