Cassazione Civile, Ordinanza n. 02004/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da lavori edilizi eseguiti da una società su un fondo confinante con proprietà altrui nel Comune di Alleghe. I vicini agivano lamentando la violazione delle distanze legali: in particolare, la realizzazione di un edificio condominiale e di un "solido-garage" parzialmente interrato, posto vicino al confine e alle costruzioni limitrofe. Nel corso del giudizio si sono succedute varie pronunce: il Tribunale aveva ordinato l'arretramento di una parete dell'edificio e l'eliminazione della parte fuori terra del garage, oltre al risarcimento del danno; la Corte d'appello aveva confermato; la Cassazione, con precedente sentenza, aveva cassato parzialmente con rinvio, limitatamente al metodo di misurazione della distanza del garage dal confine (lineare e non radiale) e ad altri profili. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto il garage, per la parte fuori terra, una "costruzione" ex art. 873 c.c., ha accertato la violazione della distanza di cinque metri dal confine e ha condannato i convenuti all'eliminazione della soletta e cordonata fuori terra, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria e liquidando le spese dei gradi di merito. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice di rinvio fondato la decisione su una consulenza tecnica e su un documento (tavola allegata a una concessione edilizia) ritenuti non idonei a provare il fatto costitutivo; violazione del giudicato interno/esterno e dei limiti del rinvio, sostenendo che la Cassazione precedente avesse già definito le questioni sul garage e sul danno; violazione del giudicato e del divieto di reformatio in peius in tema di spese; e, infine, errata applicazione delle norme sulle spese per avere usato un parametro tariffario non applicabile ratione temporis. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale lamentando che il giudice del rinvio non avesse dato piena esecuzione alla precedente sentenza di legittimità, dovendo a loro dire verificare non solo la distanza dal confine ma anche la distanza tra costruzioni e la natura di costruzione del garage. La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale: ha ritenuto che le questioni sul garage e sul danno fossero coperte da giudicato esterno per effetto dell'estinzione di un altro giudizio di cassazione relativo alla medesima vicenda; ha affermato che il giudice di rinvio poteva e doveva provvedere ex novo sulle spese in ragione dell'esito complessivo della lite; ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo sulle tariffe professionali; e ha considerato infondato anche il ricorso incidentale, poiché la questione ulteriore sulla distanza tra costruzioni risultava ormai coperta da giudicato e comunque non specificamente coltivata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che alcune doglianze dei ricorrenti principali fossero precluse da giudicato esterno, che il giudice di rinvio avesse correttamente regolato nuovamente le spese in base all'esito complessivo della lite e che la censura sulle tariffe fosse inammissibile per difetto di specificità. Anche il ricorso incidentale è stato rigettato perché le questioni ulteriori sollevate erano coperte da giudicato e non utilmente dedotte. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente tra le parti, con obbligo per entrambe le parti ricorrenti del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ne ha accolta la violazione nei termini prospettati, valorizzando il sopravvenuto giudicato esterno e la preclusione delle questioni di merito
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare l'utilizzo di fatti/documenti asseritamente non provati o contestati; la censura non è stata accolta
art. 2700 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia probatoria di un documento amministrativo allegato alla C.E.; la doglianza è stata disattesa
art. 2702 c.c.
richiamato in relazione alla sottoscrizione e paternità del documento utilizzato dal consulente; la doglianza non ha superato il vaglio della Corte
art. 873 c.c.
norma sostanziale sulle distanze legali tra costruzioni e dal confine, applicata alla parte fuori terra del garage, qualificata come costruzione
art. 384 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per dedurre la violazione dei principi di diritto vincolanti per il giudice di rinvio; la censura è stata rigettata
art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso incidentale per violazione di legge e nullità processuale
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatto decisivo; censura non accolta
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di liquidazione delle spese di soccombenza
art. 112 c.p.c.
richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella regolazione delle spese
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato tra le norme sulle spese processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 380bis c.p.c.
richiamato con riferimento al diverso procedimento definito con decisione anticipata e successiva estinzione del giudizio di cassazione
art. 391 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 380bis in relazione alla definizione anticipata del procedimento
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese e sulle tariffe professionali
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese e sulle tariffe professionali
art. 25 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese e sulle tariffe professionali
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato nel motivo sulle spese e sulle tariffe professionali per la motivazione dei provvedimenti
art. 11 preleggi
richiamato a sostegno della censura di irretroattività delle tariffe professionali
d.m. n. 127 del 2004
richiamato come parametro tariffario asseritamente applicabile alle spese
d.l. n. 1 del 2012, art. 9, conv. in l. n. 27 del 2012
richiamato nella censura sulle tariffe professionali
d.m. n. 140 del 2012
richiamato nella censura sulle tariffe professionali
d.m. 10/03/2014 n. 55, art. 41
richiamato quale fonte utilizzata dalla Corte d'appello per la liquidazione delle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro del rinvio fissato dalla precedente sentenza di legittimità; tuttavia, le questioni già coperte da giudicato esterno o comunque definitivamente risolte non possono essere rimesse in discussione.
- La violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c. può essere accertata anche con riferimento a una parte dell'opera edilizia che, pur inserita in una costruzione più ampia, presenti caratteristiche tali da integrare una "costruzione" rilevante ai fini delle distanze.
- La censura di violazione dell'onere della prova o di utilizzazione di prove documentali deve confrontarsi con l'effettiva ratio della decisione e non può superare il giudicato formatosi su altri procedimenti o capi della medesima controversia.
- Il giudice di rinvio, quando riformi o confermi l'esito della lite in base a un nuovo assetto delle statuizioni sostanziali, deve provvedere nuovamente sulle spese dei gradi di merito tenendo conto dell'esito complessivo della controversia.
- Le doglianze sulla liquidazione delle spese processuali devono essere specifiche e puntuali, indicando in concreto quali voci o importi sarebbero stati determinati in violazione dei parametri applicabili; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso incidentale non può essere utilizzato per riaprire questioni già coperte da giudicato o non ritualmente coltivate nei precedenti gradi e nei precedenti giudizi di impugnazione.
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