Cassazione Civile, Ordinanza n. 41948/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA indebitamente detratta per fatture ritenute soggettivamente inesistenti, inserite in un'asserita frode carosello relativa all'anno d'imposta 2010. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto ritenendolo fondato su mere presunzioni; in appello, però, la decisione veniva riformata e l'accertamento era confermato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui l'elevato numero di rapporti con società cartiere e il modesto ricarico applicato nelle rivendite. In Cassazione la società ricorrente deduceva: 1) nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto munito di qualifica dirigenziale; 2) analoga nullità dell'atto di appello per difetto di sottoscrizione; 3) motivazione apparente della sentenza di merito; 4) violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di essere estranea alla frode e contestando la ricostruzione presuntiva dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché nuovi e non autosufficienti, non essendo stato indicato dove le questioni fossero state ritualmente dedotte nei gradi di merito e reiterate in appello; ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva e non meramente apparente, basata su una valutazione analitica e complessiva degli indizi; ha infine respinto il quarto motivo, osservando che, una volta fornita dall'Ufficio una prova presuntiva congrua della partecipazione alla frode, gravava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni fatturate, prova che non era stata offerta. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La deduzione di nullità per difetto di sottoscrizione dell'atto è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione e se non risulta ritualmente riproposta nei gradi di merito.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dalla parte ricorrente come norma sulla nullità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato congiuntamente all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto e all'art. 2697 c.c.; la Corte non ha accolto la censura perché basata su una questione non ritualmente devoluta.
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma processuale nel ricorso, ma la relativa doglianza è stata respinta per novità e mancanza di specifica riproposizione nei gradi di merito.
La Corte ha ribadito che, una volta offerti dall'Ufficio elementi presuntivi idonei, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni documentate dalle fatture contestate.
La nullità per motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile; nel caso concreto la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta adeguata.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente per contestare il recupero IVA; la Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento fondato su presunzioni e l'onere del contribuente di dimostrare l'effettività delle operazioni.
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, le questioni relative alla validità dell'atto impositivo devono essere ritualmente dedotte nei gradi di merito; se la doglianza è nuova in cassazione ed esige accertamenti di fatto non consentiti, il motivo è inammissibile.
- La struttura impugnatoria del processo tributario comporta che i vizi dell'atto si convertono in motivi di gravame: la relativa invalidità non può essere rilevata d'ufficio né fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.
- La motivazione è apparente solo quando sia del tutto mancante, meramente assertiva o intrinsecamente irrazionale; non è sufficiente che il ricorrente dissenta dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In materia di IVA, la prova presuntiva della partecipazione a una frode può essere sufficiente a sostenere l'accertamento se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; in tal caso grava sul contribuente l'onere di fornire la prova piena dell'effettività delle operazioni documentate.
- Nell'apprezzamento delle presunzioni, il giudice di merito può valorizzare complessivamente il numero dei rapporti economici, le modalità delle operazioni e gli elementi sintomatici della frode, purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito.
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