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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41947/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società, con contestazione di maggiori ricavi e di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. In primo grado l'atto era stato annullato perché ritenuto fondato su presunzioni prive di riscontri; in appello la decisione era stata riformata sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato su indizi e su fatture passive rinvenute nella contabilità di un terzo. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: nullità della sentenza d'appello per motivazione incomprensibile, per motivazione apparente e per mancanza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla dedotta falsità di alcune fatture; violazione di norme in materia di IVA, onere della prova e corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La censura centrale riguardava il fatto che la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio con una motivazione solo apodittica, senza confrontarsi con la sentenza di primo grado e con le difese della contribuente, limitandosi a richiamare l'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, tutti attinenti al vizio di motivazione della sentenza impugnata. Ha affermato che la motivazione della CTR era estremamente sintetica e sostanzialmente ermetica, priva di un effettivo confronto con la decisione di primo grado e con le ragioni difensive della contribuente, tanto da non consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per riformare integralmente la sentenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi ulteriori sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il criterio logico seguito dal giudice; una motivazione solo apparente, perplessa o materialmente carente integra nullità della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    I vizi denunciati in cassazione comprendono la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 54 DPR n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento IVA.

  • art. 19 DPR n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di detrazione IVA.

  • art. 21 DPR n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di fatturazione IVA.

  • art. 23 DPR n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di registrazione delle fatture.

  • art. 28 DPR n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di disciplina IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sull'onere della prova, in relazione alla contestazione della pretesa fiscale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la decisione si incentra sul difetto di motivazione della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando si riduce a un'affermazione apodittica o meramente assertiva, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La concisione della motivazione è compatibile con l'obbligo di motivare solo se restano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione; se manca del tutto il confronto con le allegazioni e con la decisione di primo grado, la sentenza è cassabile.
  • Nel giudizio di appello il giudice che riformi integralmente la decisione di primo grado deve esplicitare le ragioni del dissenso, confrontandosi con il quadro probatorio e con le difese delle parti; il mero richiamo all'atto impositivo non basta.
  • In cassazione, il vizio di cui all'art. 132 c.p.c. ricorre quando la pronuncia presenti una obiettiva carenza di motivazione tale da non consentire il controllo sull'iter decisorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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