Cassazione Civile, Ordinanza n. 41944/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento a seguito di attività istruttoria endoprocedimentale, sulla base di due processi verbali e di elementi acquisiti con la collaborazione del contribuente, rimodulando la pretesa fiscale in via analitico-induttiva e considerando, tra l'altro, la mancata registrazione di una fattura e l'erronea annotazione di un'altra. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la mancanza del processo verbale di constatazione e l'erroneità del metodo di calcolo, sostenendo che i dati utilizzati fossero riferiti ad altra attività (la società del medesimo soggetto) e non alla ditta individuale. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione, l'Agenzia ha denunciato un unico motivo di ricorso, qualificato come nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando violazione dell'art. 24 L. n. 4/1929 e dell'art. 12 L. n. 212/2000 per mancata consegna del PVC, oltre a due censure di omesso esame su fatti decisivi relativi sia alla mancata consegna del PVC sia alla ricostruzione induttiva del volume d'affari su dati non riferibili all'anno d'imposta accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza della CTR. Dalla motivazione emergevano affermazioni incompatibili, poiché in parte si escludeva la necessità di un atto prodromico e si svalutavano le censure del contribuente, ma in conclusione si affermava che la sentenza di primo grado non dovesse essere riformata, mentre il dispositivo rigettava l'appello e condannava l'Agenzia alle spese. Secondo la Corte, il provvedimento non consentiva di individuare con certezza il concreto comando giudiziale e, quindi, era affetto da nullità per mancanza di motivazione pertinente al decisum. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito e non esaminato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza è denunciabile in cassazione quando vi sia un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo tale da impedire l'individuazione del decisum.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla verifica fiscale e sulla consegna del processo verbale di constatazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
Richiamato dal contribuente a sostegno della censura relativa alla mancata consegna del processo verbale di constatazione al termine della verifica fiscale.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal contribuente a sostegno della censura relativa alla mancata consegna del processo verbale di constatazione al termine della verifica fiscale.
art. 354 c.p.c.
Richiamato in via analogica per evidenziare che la nullità della sentenza di appello impone la rimessione al giudice di secondo grado.
Massime di principio
- Sussiste nullità della sentenza quando motivazione e dispositivo contengono statuizioni tra loro irrimediabilmente incompatibili e non è possibile ricostruire con certezza la decisione effettivamente adottata dal giudice.
- Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo non può essere risolto mediante una lettura interpretativa che presupponga coerenza complessiva del provvedimento, se tale coerenza non è oggettivamente ricavabile.
- Quando la sentenza di appello è nulla per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, il ricorso incidentale della parte che risulta vittoriosa nel solo dispositivo rimane assorbito, perché manca una valida ratio decidendi su cui scrutinare le censure.
- La nullità della sentenza che impedisce l'individuazione del comando giudiziale comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, al quale vanno rimesse anche le spese del giudizio di legittimità.
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