Cassazione Civile, Ordinanza n. 41942/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a carico di una società, fondato sull'applicazione degli studi di settore ex art. 62-bis del d.l. n. 331/1993, che aveva determinato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che l'accertamento fosse illegittimo perché fondato sul mero scostamento dai parametri standardizzati e non sulla concreta realtà dell'impresa, né sulle specifiche difese svolte in contraddittorio preventivo. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, ritenendo insufficiente il solo dato dello scostamento. L'Agenzia, in cassazione, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato gli studi di settore come meri indizi non idonei a sorreggere l'accertamento, senza valorizzare il previo contraddittorio endoprocedimentale e senza applicare il principio per cui, una volta instaurato il contraddittorio, le presunzioni diventano gravi, precise e concordanti e grava sul contribuente l'onere di provare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'accertamento fondato sugli studi di settore non era stato applicato automaticamente, ma all'esito di un contraddittorio preventivo in cui il contribuente aveva potuto esporre le proprie ragioni, poi valutate e in parte disattese dall'Ufficio. In tale quadro, lo scostamento rispetto agli standard, unitamente alla considerazione delle difese del contribuente, integra presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La CTR è stata dunque censurata per errore di diritto, perché aveva ritenuto insufficiente la divergenza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore e aveva addossato all'Ufficio un onere motivazionale ulteriore, senza considerare complessivamente le ragioni poste a base dell'accertamento e le controdeduzioni già valutate in sede amministrativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Gli studi di settore, quale risultato di elaborazioni statistiche, possono fondare l'accertamento analitico-induttivo quando lo scostamento dal dichiarato sia valutato nel contraddittorio con il contribuente.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli studi di settore, se confermati all'esito del contraddittorio, legittimano l'accertamento analitico-induttivo.
L'onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento dagli standard grava sul contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
La legittimità del meccanismo accertativo fondato sugli studi di settore è affermata in presenza di contraddittorio preventivo e valutazione delle giustificazioni del contribuente.
Massime di principio
- Gli studi di settore non operano in modo automatico: la loro valenza presuntiva si consolida solo dopo il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.
- Se il contribuente è stato invitato a contraddire, gli spetta l'onere di provare specifiche circostanze di fatto che giustifichino lo scostamento dai parametri standardizzati.
- Il giudice di merito non può arrestarsi al rilievo astratto dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati, ma deve verificare se l'Ufficio abbia complessivamente valutato le difese del contribuente e motivato il proprio convincimento.
- Una volta che l'Ufficio abbia considerato e disatteso le deduzioni difensive del contribuente, l'accertamento basato sugli studi di settore può integrare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere la pretesa fiscale.
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