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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41942/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a carico di una società, fondato sull'applicazione degli studi di settore ex art. 62-bis del d.l. n. 331/1993, che aveva determinato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che l'accertamento fosse illegittimo perché fondato sul mero scostamento dai parametri standardizzati e non sulla concreta realtà dell'impresa, né sulle specifiche difese svolte in contraddittorio preventivo. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, ritenendo insufficiente il solo dato dello scostamento. L'Agenzia, in cassazione, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato gli studi di settore come meri indizi non idonei a sorreggere l'accertamento, senza valorizzare il previo contraddittorio endoprocedimentale e senza applicare il principio per cui, una volta instaurato il contraddittorio, le presunzioni diventano gravi, precise e concordanti e grava sul contribuente l'onere di provare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'accertamento fondato sugli studi di settore non era stato applicato automaticamente, ma all'esito di un contraddittorio preventivo in cui il contribuente aveva potuto esporre le proprie ragioni, poi valutate e in parte disattese dall'Ufficio. In tale quadro, lo scostamento rispetto agli standard, unitamente alla considerazione delle difese del contribuente, integra presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La CTR è stata dunque censurata per errore di diritto, perché aveva ritenuto insufficiente la divergenza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore e aveva addossato all'Ufficio un onere motivazionale ulteriore, senza considerare complessivamente le ragioni poste a base dell'accertamento e le controdeduzioni già valutate in sede amministrativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Gli studi di settore non operano in modo automatico: la loro valenza presuntiva si consolida solo dopo il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.
  • Se il contribuente è stato invitato a contraddire, gli spetta l'onere di provare specifiche circostanze di fatto che giustifichino lo scostamento dai parametri standardizzati.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi al rilievo astratto dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati, ma deve verificare se l'Ufficio abbia complessivamente valutato le difese del contribuente e motivato il proprio convincimento.
  • Una volta che l'Ufficio abbia considerato e disatteso le deduzioni difensive del contribuente, l'accertamento basato sugli studi di settore può integrare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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