Cassazione Civile, Ordinanza n. 41946/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per una maggiore pretesa fiscale. La commissione provinciale aveva annullato l'atto ritenendolo basato su mere presunzioni; la commissione regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, limitatamente a una fattura emessa da una società terza ritenuta priva di struttura idonea a effettuare le forniture, mentre aveva escluso valore probatorio a fatture passive rinvenute nella contabilità di un altro soggetto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 55 dpr 600/1973, 54 dpr 639/1972, 2697 e 2727 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte non è entrata nell'esame dei motivi di merito perché ha rilevato un vizio preliminare di notificazione del ricorso: la notifica al domiciliatario non risultava effettuata per assenza della relata; quella presso la sede legale mancava anch'essa di relata; quella al legale rappresentante era incompleta perché non accompagnata dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, in presenza di consegna a persona diversa dal destinatario. Poiché l'unica notifica eventualmente corretta sarebbe stata quella presso il domicilio eletto e questa non risultava perfezionata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inesistente la notificazione del ricorso, poiché non risultava la relata per la notifica al domiciliatario, mancava la relata anche per la notifica presso la sede della società e, quanto alla notifica al legale rappresentante, difettava l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Ha quindi escluso la possibilità di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e ha compensato implicitamente le spese, osservando che non si era instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della resistente.
Norme richiamate
art. 55 dpr 600/1973
richiamato come parametro normativo della censura dell'Ufficio, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 54 dpr 639/1972
richiamato come parametro normativo della censura dell'Ufficio, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma non scrutinato nel merito
art. 2727 c.c.
richiamato dalla ricorrente sulle presunzioni, ma non scrutinato nel merito
art. 360 c.p.c.
indicato come base formale dei due motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della denunciata ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non esaminato nel merito
art. 291 c.p.c.
la Corte esclude la possibilità di rinnovazione della notificazione quando la notifica del ricorso è inesistente
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme sostanziali
art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità processuale
art. 291 cod. proc. civ.
non opera in presenza di inesistenza della notificazione, secondo l'indirizzo richiamato
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione non risulti validamente notificato alle controparti, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- La notificazione è inesistente, e non semplicemente nulla, se mancano gli elementi essenziali della relata o il perfezionamento formale richiesto per il destinatario individuato, con conseguente impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Se la notificazione di un atto da compiere entro termine perentorio non si perfeziona per cause non imputabili al richiedente, questi deve attivarsi tempestivamente per la ripresa del procedimento notificatorio; in difetto, non può giovarsi della data della prima richiesta.
- In presenza di domicilio eletto, la notificazione deve essere eseguita secondo il relativo canale; le notifiche alternative prive di perfezionamento non sanano il difetto originario.
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