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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41946/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per una maggiore pretesa fiscale. La commissione provinciale aveva annullato l'atto ritenendolo basato su mere presunzioni; la commissione regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, limitatamente a una fattura emessa da una società terza ritenuta priva di struttura idonea a effettuare le forniture, mentre aveva escluso valore probatorio a fatture passive rinvenute nella contabilità di un altro soggetto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 55 dpr 600/1973, 54 dpr 639/1972, 2697 e 2727 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte non è entrata nell'esame dei motivi di merito perché ha rilevato un vizio preliminare di notificazione del ricorso: la notifica al domiciliatario non risultava effettuata per assenza della relata; quella presso la sede legale mancava anch'essa di relata; quella al legale rappresentante era incompleta perché non accompagnata dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, in presenza di consegna a persona diversa dal destinatario. Poiché l'unica notifica eventualmente corretta sarebbe stata quella presso il domicilio eletto e questa non risultava perfezionata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inesistente la notificazione del ricorso, poiché non risultava la relata per la notifica al domiciliatario, mancava la relata anche per la notifica presso la sede della società e, quanto alla notifica al legale rappresentante, difettava l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Ha quindi escluso la possibilità di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e ha compensato implicitamente le spese, osservando che non si era instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della resistente.

Norme richiamate

  • art. 55 dpr 600/1973

    richiamato come parametro normativo della censura dell'Ufficio, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 54 dpr 639/1972

    richiamato come parametro normativo della censura dell'Ufficio, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma non scrutinato nel merito

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulle presunzioni, ma non scrutinato nel merito

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come base formale dei due motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della denunciata ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non esaminato nel merito

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude la possibilità di rinnovazione della notificazione quando la notifica del ricorso è inesistente

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme sostanziali

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità processuale

  • art. 291 cod. proc. civ.

    non opera in presenza di inesistenza della notificazione, secondo l'indirizzo richiamato

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione non risulti validamente notificato alle controparti, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • La notificazione è inesistente, e non semplicemente nulla, se mancano gli elementi essenziali della relata o il perfezionamento formale richiesto per il destinatario individuato, con conseguente impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Se la notificazione di un atto da compiere entro termine perentorio non si perfeziona per cause non imputabili al richiedente, questi deve attivarsi tempestivamente per la ripresa del procedimento notificatorio; in difetto, non può giovarsi della data della prima richiesta.
  • In presenza di domicilio eletto, la notificazione deve essere eseguita secondo il relativo canale; le notifiche alternative prive di perfezionamento non sanano il difetto originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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