Cassazione Civile, Ordinanza n. 41945/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una ditta individuale a seguito di contraddittorio ante causam conclusosi negativamente, con rideterminazione in aumento dei ricavi e della pretesa fiscale. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo l’illegittimità dell’accertamento; la CTP accoglieva il ricorso e la CTR del Lazio confermava. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate deduceva un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l’omesso esame di fatti decisivi: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’accertamento si fondasse sul solo scostamento dagli studi di settore, trascurando invece una pluralità di ulteriori elementi presuntivi indicati nell’atto impositivo, quali consumi di energia elettrica ritenuti incoerenti, ripetute gestioni antieconomiche, il modesto reddito d’impresa a fronte di un volume d’affari dichiarato elevato, un reddito inferiore a quello di cinque dipendenti e movimenti finanziari rilevanti. Secondo la ricorrente, gli studi di settore erano stati utilizzati solo come ulteriore riscontro della non attendibilità della dichiarazione, nell’ambito di un accertamento induttivo analitico, e non come automatica base esclusiva della pretesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha osservato che la sentenza impugnata non si confrontava con gli elementi di fatto specificamente indicati nella motivazione dell’accertamento e riportati nel ricorso, limitandosi ad attribuire all’Ufficio un accertamento fondato sul mero scostamento dagli studi di settore. La CTR non avrebbe invece considerato complessivamente i molteplici indizi posti a base della pretesa fiscale, né avrebbe verificato se la loro combinazione integrasse presunzioni gravi, precise e concordanti o comunque una valida prova presuntiva. È stato quindi affermato che il giudice di merito deve motivare adeguatamente sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari e non può liquidarli come mere congetture senza confrontarsi con ciascuno di essi e con il loro insieme. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti
La Corte lo richiama come vizio dedotto dalla ricorrente e ne accoglie la censura perché il giudice di merito non ha esaminato fatti storici decisivi e specificamente allegati nell’accertamento.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su elementi presuntivi, il giudice di merito deve valutare unitariamente tutti gli indizi posti a base dell’atto e verificare se, nel loro complesso, siano idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La motivazione è viziata quando la sentenza si limiti a qualificare come mere congetture gli elementi addotti dall’Ufficio senza confrontarsi con ciascuno di essi e con la loro combinazione logica.
- Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non esaurisce necessariamente la base dell’accertamento: se l’Ufficio abbia indicato ulteriori dati economici e finanziari, questi devono essere esaminati dal giudice prima di escludere la legittimità della pretesa.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre quando la decisione trascuri fatti decisivi specificamente dedotti e rilevanti per la verifica della fondatezza dell’accertamento.
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