Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41945/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una ditta individuale a seguito di contraddittorio ante causam conclusosi negativamente, con rideterminazione in aumento dei ricavi e della pretesa fiscale. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo l’illegittimità dell’accertamento; la CTP accoglieva il ricorso e la CTR del Lazio confermava. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate deduceva un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l’omesso esame di fatti decisivi: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’accertamento si fondasse sul solo scostamento dagli studi di settore, trascurando invece una pluralità di ulteriori elementi presuntivi indicati nell’atto impositivo, quali consumi di energia elettrica ritenuti incoerenti, ripetute gestioni antieconomiche, il modesto reddito d’impresa a fronte di un volume d’affari dichiarato elevato, un reddito inferiore a quello di cinque dipendenti e movimenti finanziari rilevanti. Secondo la ricorrente, gli studi di settore erano stati utilizzati solo come ulteriore riscontro della non attendibilità della dichiarazione, nell’ambito di un accertamento induttivo analitico, e non come automatica base esclusiva della pretesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha osservato che la sentenza impugnata non si confrontava con gli elementi di fatto specificamente indicati nella motivazione dell’accertamento e riportati nel ricorso, limitandosi ad attribuire all’Ufficio un accertamento fondato sul mero scostamento dagli studi di settore. La CTR non avrebbe invece considerato complessivamente i molteplici indizi posti a base della pretesa fiscale, né avrebbe verificato se la loro combinazione integrasse presunzioni gravi, precise e concordanti o comunque una valida prova presuntiva. È stato quindi affermato che il giudice di merito deve motivare adeguatamente sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari e non può liquidarli come mere congetture senza confrontarsi con ciascuno di essi e con il loro insieme. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti

    La Corte lo richiama come vizio dedotto dalla ricorrente e ne accoglie la censura perché il giudice di merito non ha esaminato fatti storici decisivi e specificamente allegati nell’accertamento.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su elementi presuntivi, il giudice di merito deve valutare unitariamente tutti gli indizi posti a base dell’atto e verificare se, nel loro complesso, siano idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La motivazione è viziata quando la sentenza si limiti a qualificare come mere congetture gli elementi addotti dall’Ufficio senza confrontarsi con ciascuno di essi e con la loro combinazione logica.
  • Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non esaurisce necessariamente la base dell’accertamento: se l’Ufficio abbia indicato ulteriori dati economici e finanziari, questi devono essere esaminati dal giudice prima di escludere la legittimità della pretesa.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre quando la decisione trascuri fatti decisivi specificamente dedotti e rilevanti per la verifica della fondatezza dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.