Cassazione Civile, Ordinanza n. 41943/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in liquidazione, con recupero a tassazione di maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, sulla base degli studi di settore. La società aveva impugnato l’atto sostenendo che l’accertamento fosse illegittimo perché fondato sul mero scostamento tra quanto dichiarato e gli standard degli studi di settore, senza una reale considerazione della situazione concreta dell’impresa. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente e respinto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 62-bis del d.l. n. 331/1993, sostenendo che non vi fosse stato un utilizzo automatico degli studi di settore: prima dell’emissione dell’avviso era stato instaurato il contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente aveva potuto esporre le proprie ragioni, e l’Ufficio le aveva esaminate e motivate nel provvedimento finale. Secondo la ricorrente, proprio l’esito del contraddittorio rendeva le presunzioni poste a base dell’accertamento gravi, precise e concordanti; inoltre l’avviso si fondava anche su ulteriori elementi, come perdite di bilancio reiterate, utili molto esigui e incoerenze degli indicatori economici. La CTR, invece, aveva omesso di valutare tali elementi e aveva ritenuto necessario che l’Ufficio specificasse ulteriori dati concreti per applicare gli studi di settore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la CTR aveva commesso errore di diritto nel considerare illegittimo l’accertamento per il solo scostamento dagli studi di settore, senza considerare che l’Ufficio aveva previamente attivato il contraddittorio e aveva motivato l’atto anche alla luce delle difese del contribuente e di ulteriori elementi indiziari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Gli studi di settore costituiscono una base presuntiva dell’accertamento, la cui valenza si consolida all’esito del contraddittorio con il contribuente e non operano come automatismo puro e semplice.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli studi di settore, quando eccedono il dichiarato e sono corroborati dal contraddittorio e da ulteriori elementi, possono sostenere un accertamento analitico-induttivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formulato come violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento tra dati dichiarati e standard non basta da solo a fondare la pretesa: la gravità, precisione e concordanza della presunzione si valutano anche alla luce del contraddittorio endoprocedimentale e delle giustificazioni fornite dal contribuente.
- Se il contraddittorio preventivo è stato effettivamente instaurato e l’Ufficio ha esaminato e motivatamente disatteso le difese del contribuente, l’accertamento non può essere censurato come meramente automatico solo perché basato sugli studi di settore.
- Nel giudizio sull’accertamento tributario standardizzato, il contribuente ha l’onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a spiegare lo scostamento rispetto al modello statistico di riferimento.
- Il giudice di merito deve valutare l’accertamento nel suo complesso, considerandone sia gli studi di settore sia gli ulteriori indici di inattendibilità economica richiamati nell’atto impositivo, senza limitarsi a una verifica astratta dello scostamento.
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