Cassazione Civile, Ordinanza n. 34743/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale, con contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti per l'anno d'imposta 2006 e recupero a tassazione di IRPEF, IRAP, IVA e addizionali, oltre accessori. In primo grado e in appello l'atto impositivo è stato confermato, ritenendosi provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni mediante presunzioni gravi, precise e concordanti e non dimostrata dal contribuente l'effettiva esecuzione delle operazioni contestate. In appello è stata anche respinta l'eccezione di decadenza dal potere impositivo, per ritenuta operatività del raddoppio dei termini di accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini e delle norme costituzionali/processuali richiamate, sostenendo che la comunicazione della notitia criminis era intervenuta oltre i termini ordinari e persino dopo la notifica dell'avviso, e che comunque mancavano i presupposti penalmente rilevanti; 2) erronea applicazione del raddoppio dei termini all'IRAP, imposta che non è assistita da sanzioni penali; 3) censura sulla mancata valutazione dei fatti penali rilevanti, nonché sul rilievo dato all'archiviazione/proscioglimento e ad altri eventi del procedimento penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo relativo all'IRAP e ha accolto parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla mancata verifica da parte del giudice d'appello dell'esistenza di fatti astrattamente penalmente rilevanti, presupposto necessario per l'applicazione del raddoppio dei termini alle imposte interessate, con esclusione dell'IRAP. Ha invece respinto il ricorso nel resto, precisando che l'archiviazione, la prescrizione o l'esito del procedimento penale non escludono di per sé il raddoppio, né rileva la data della comunicazione della notizia di reato rispetto ai termini ordinari quando l'avviso sia stato notificato nel regime transitorio applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. n. 223 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006
Richiamati dal ricorrente per contestare il raddoppio dei termini di accertamento; la Corte li menziona come base della censura, ma afferma che la data della comunicazione della notitia criminis è irrilevante per gli avvisi già notificati nel regime transitorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nei motivi di censura; non viene valorizzato come decisivo nella motivazione di accoglimento o rigetto.
art. 30 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione del raddoppio dei termini all'IRAP; la Corte accoglie questa impostazione, escludendo il raddoppio per l'IRAP.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Per IRPEF, nella versione ratione temporis, i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia è archiviata o tardiva.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'IVA, nella versione ratione temporis, opera il medesimo criterio del raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato e obbligo di denuncia penale.
art. 1, commi da 130 a 132, L. n. 208 del 2015
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi di accertamento già notificati per periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
Si applica agli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, facendo espressamente salvi i loro effetti.
La Corte afferma che né l'esercizio dell'azione penale ex art. 405 c.p.p. né la successiva definizione del processo penale incidono sulla disciplina tributaria del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Nel sistema previgente al d.lgs. n. 128 del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera quando esistano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è decisiva la data in cui la notizia di reato sia stata effettivamente trasmessa, se l'avviso è stato già notificato nel regime transitorio applicabile.
- La sopravvenuta archiviazione della denuncia, la prescrizione o l'esito assolutorio o di proscioglimento nel procedimento penale non escludono automaticamente il raddoppio dei termini, in ragione dell'autonomia tra giudizio penale e procedimento tributario.
- Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, perché tale imposta non è assistita da sanzioni penali; il presupposto penale è quindi logicamente e giuridicamente incompatibile con essa.
- Quando si invoca il raddoppio dei termini in ambito tributario, il giudice deve accertare espressamente la sussistenza di fatti astrattamente penalmente rilevanti, trattandosi di un presupposto oggettivo non rimesso alla mera discrezionalità dell'Ufficio.
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