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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34714/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012 e 2013, emessi in relazione a immobili concessi in locazione finanziaria. La società contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo di non essere soggetto passivo dell’imposta dopo la cessazione formale del contratto, poiché non aveva ancora ottenuto la materiale riconsegna degli immobili. La CTR ha invece ritenuto che, cessato il contratto, la soggettività passiva IMU tornasse in capo al proprietario/concedente anche se il bene non era ancora stato restituito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 23/2011, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente individuato il soggetto passivo IMU in una fattispecie di leasing immobiliare cessato senza riconsegna materiale del bene. Nella memoria la ricorrente ha anche chiesto l’annullamento delle sanzioni, ma la Corte osserva che una simile domanda richiede specifica e tempestiva deduzione nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di locazione finanziaria, il locatario è soggetto passivo IMU per tutta la durata del contratto; quando il contratto cessa o è risolto, il soggetto passivo torna a essere il locatore/proprietario, anche se questi non abbia ancora materialmente riottenuto la disponibilità del bene per mancata riconsegna. Ha inoltre escluso che la disciplina TASI possa essere utilizzata come parametro interpretativo, trattandosi di tributo con presupposto impositivo diverso. Quanto alle sanzioni, ha rilevato che la relativa domanda non poteva essere proposta per la prima volta in appello o in memoria, mancando una tempestiva istanza del contribuente nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune intimato; è stato anche disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, utilizzato per denunciare la violazione di legge.

  • art. 8 del d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte ricostruisce invece la disciplina della soggettività passiva IMU nel leasing alla luce dell'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 e della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 9 del d.lgs. n. 23/2011

    Individua, nel leasing, il locatario come soggetto passivo IMU dalla stipula e per tutta la durata del contratto; cessato o risolto il contratto, il soggetto passivo torna a essere il locatore, anche senza materiale riconsegna del bene.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È la norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

  • Cass. n. 13793/2019

    Precedente richiamato per il principio secondo cui, cessato il leasing, il locatore torna soggetto passivo IMU anche senza riconsegna materiale.

  • Cass. n. 25249/2019

    Precedente conforme sulla soggettività passiva IMU nel leasing cessato senza restituzione del bene.

  • Cass. n. 418/2021

    Precedente conforme che conferma la rilevanza della cessazione del contratto e non della riconsegna materiale ai fini IMU.

  • Cass. n. 29973/2019

    Richiamata per ribadire che la disciplina TASI è non pertinente rispetto all'IMU e ha presupposto impositivo diverso.

  • Cass. n. 22123/2020

    Richiamata come ulteriore conferma del principio sulla soggettività passiva del locatore dopo la cessazione del leasing.

  • Cass. n. 25320/2022

    Richiamata per il principio processuale secondo cui la richiesta di esclusione/inapplicabilità delle sanzioni fiscali richiede una specifica domanda tempestiva.

  • Cass. n. 15406/2021

    Conferma che la domanda sulle sanzioni non può essere proposta per la prima volta in appello.

  • Cass. n. 14402/2016

    Precedente conforme sul divieto di introdurre in appello per la prima volta la domanda relativa alle sanzioni.

Massime di principio

  • In materia di IMU, nel contratto di locazione finanziaria il locatario è soggetto passivo per tutta la durata del rapporto; cessato il contratto o intervenuta la sua risoluzione, la soggettività passiva torna in capo al locatore/proprietario, indipendentemente dalla materiale riconsegna del bene.
  • Ai fini della soggettività passiva IMU rileva la permanenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'immobile; una volta cessato il rapporto, la mancata restituzione del bene incide solo sulla detenzione materiale, non sulla titolarità dell'obbligazione tributaria.
  • La disciplina di un tributo diverso, anche se riguardante immobili occupati o detenuti, non è automaticamente utilizzabile come criterio interpretativo per l'IMU quando il presupposto impositivo è differente.
  • La richiesta di esclusione o non applicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa deve essere proposta con apposita domanda tempestiva nel giudizio di merito e non può essere introdotta per la prima volta in appello o in memoria successiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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