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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34711/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento e delle cartelle sottese relative a tributi diversi, tra cui tassa automobilistica, IRPEF, IVA e IRAP per più annualità. La CTR della Campania, pur dando atto che l'ente della riscossione aveva documentato la corretta notificazione degli atti presupposti indicati nell'intimazione, ha respinto l'appello dell'Ufficio. L'ente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto difetto di giurisdizione parziale del giudice tributario rispetto ai crediti di natura non tributaria, invocando la violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la motivazione fosse contraddittoria e meramente apparente, poiché la sentenza conteneva in motivazione l'accoglimento della tesi dell'Ufficio ma nel dispositivo il rigetto dell'appello. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando vizi nella notificazione delle cartelle ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ritenendo non proponibile per la prima volta in cassazione l'eccezione di difetto di giurisdizione, poiché l'ente, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato senza contestare la giurisdizione e così aveva prestato acquiescenza al relativo capo implicito della sentenza di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la sentenza impugnata era affetta da motivazione meramente apparente e da irriducibile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, con conseguente nullità della decisione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il perimetro della giurisdizione tributaria; l'eccezione di difetto di giurisdizione è stata però dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro delle controversie impugnabili nel processo tributario, ma senza accoglimento del motivo per tardività della questione di giurisdizione.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La Corte lo applica per affermare che la parte soccombente nel merito che appelli senza contestare la giurisdizione presta acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel passaggio sul necessario appello, anche incidentale condizionato, della parte che intenda contestare il riconoscimento implicito della giurisdizione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata ravvisata nella motivazione apparente e contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è stata ritenuta nulla per violazione del requisito essenziale della motivazione, in presenza di motivazione apparente e contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della decisione impugnata non ha superato il 'minimo costituzionale' richiesto, perché inconciliabile e incomprensibile nelle ragioni della statuizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro invocato per il primo motivo relativo al dedotto difetto di giurisdizione e alle norme sulla giurisdizione tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo, accolto perché la sentenza era nulla per motivazione apparente/contraddittoria.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la regolarità della notificazione delle cartelle.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel ricorso incidentale quale disciplina della notifica degli atti tributari, contestandone la regolarità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte che abbia visto una decisione di primo grado favorevole o comunque meramente implicita sulla giurisdizione deve contestare tale profilo con l'impugnazione tempestiva; la mancata contestazione in appello comporta acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione e preclude l'eccezione sollevata solo in cassazione.
  • La motivazione è nulla quando presenta un contrasto irriducibile tra ragioni esposte e dispositivo, oppure quando non consente di individuare il concreto comando giudiziale; in tali casi la sentenza è affetta da motivazione meramente apparente e non supera il minimo costituzionale dell'art. 111 Cost.
  • Quando viene accolto un motivo che investe la nullità della sentenza per motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure, comprese quelle proposte in via incidentale condizionata.
  • La censura relativa alla giurisdizione non è ammissibile se introdotta per la prima volta in sede di legittimità da una parte che, nel precedente grado di merito, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di eccepirla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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