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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34710/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soccombente)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 111 Cost., per avere il giudice di merito liquidato le spese processuali in misura asseritamente inferiore ai valori tariffari medi e, in concreto, persino sotto il minimo dei parametri tabellari senza adeguata motivazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 111 Cost., lamentando che la CTR non avesse adeguatamente motivato sulla compensazione delle spese del primo grado, questione che era stata devoluta in appello, e che non fosse chiaro se la liquidazione operata riguardasse entrambi i gradi di merito oppure il solo secondo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la liquidazione delle spese era avvenuta in misura inferiore al minimo dei parametri tabellari senza un'adeguata motivazione dello scostamento. Ha invece rigettato il secondo motivo, osservando che la stessa ricorrente in appello aveva chiesto in via principale la rifusione delle spese del doppio grado e in subordine la compensazione, e che comunque la parziale soccombenza in primo grado rendeva giustificabile la compensazione delle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo per una nuova liquidazione delle spese, entro i limiti minimo-massimo dei parametri tabellari o con adeguata motivazione dello scostamento; il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 55/2014

    I parametri tariffari non impongono il ricorso ai valori medi; il giudice può liquidare tra minimo e massimo, ma lo scostamento dai limiti tabellari richiede motivazione specifica.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato come norma sulla determinazione del compenso professionale, in coordinamento con i parametri forensi.

  • art. 111 Cost.

    Evocato a sostegno dell'esigenza di motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso omesso esame/mancata pronuncia sulla questione della compensazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Norma applicata al regime delle spese nel processo tributario, richiamata nel motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014 non esiste un vincolo legale a utilizzare i valori medi dei parametri: il giudice deve collocarsi entro la forbice minima e massima, salvo motivare adeguatamente ogni ulteriore scostamento.
  • Se la liquidazione delle spese avviene al di sotto del minimo tabellare, la decisione è censurabile in cassazione per difetto di motivazione sullo scostamento.
  • La compensazione delle spese può ritenersi giustificata quando la parte risulti solo parzialmente vittoriosa o abbia comunque formulato una richiesta subordinata di compensazione.
  • La censura di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando dal complessivo contenuto della domanda o dell'appello risulti che la questione sia stata devoluta e il giudice abbia adottato una soluzione coerente con la soccombenza parziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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