Cassazione Civile, Ordinanza n. 34713/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn pendenza del giudizio di legittimità è intervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate, con adesione del contribuente. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un impugnazione di rendita catastale conseguente a procedura Docfa 2014. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado, sulla base del rilievo che l'atto impositivo fosse insufficientemente motivato; secondo la CTR, ciò avrebbe inciso sul diritto di difesa del contribuente, benché la società fosse comunque riuscita a svolgere difese analitiche, anche avvalendosi di una perizia di parte. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) falsa applicazione dell'art. 4 R.D.L. 652/39 e dell'art. 7 L. 212/2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di accertamento; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 35 D.Lgs. 546/1992, perché la decisione non renderebbe intellegibile l'iter logico seguito dal giudice tributario.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È richiamato come parametro del primo motivo per dedurre la falsa applicazione di norme di diritto.
art. 4 R.D.L. 652/39
Invocato per sostenere la corretta disciplina della motivazione dell'atto di accertamento catastale.
Richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi, asseritamente violata dalla CTR nella ricostruzione proposta dal ricorrente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Evocato in relazione al dovere di motivazione della sentenza tributaria.
Base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso con adesione della controparte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, il processo non viene definito nel merito delle censure proposte, restando assorbite le doglianze formulate nel ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
- Le censure in cassazione contro una decisione tributaria possono investire sia la corretta applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo sia l'eventuale apparenza della motivazione della sentenza, ma tali questioni restano prive di decisione se interviene rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34709/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34710/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34711/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34712/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34714/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34715/2022 del 25/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →