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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20632/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, emesso per imposte dirette e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente e la CTR Campania aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente aveva proposto tre motivi: 1) nullità/invalidità dell’avviso per asserita irregolarità della delega di firma al funzionario sottoscrittore, con dedotta violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000; 2) violazione dell’art. 12 L. 212/2000 per mancato contraddittorio preventivo e mancato rispetto del termine dilatorio; 3) violazione degli artt. 90, comma 8, L. 289/2002 e 108, comma 2, TUIR, con contestazione della indeducibilità del costo di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche. Dopo il ricorso, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi della definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla L. 197/2022 e poi ha depositato istanza di estinzione, allegando la domanda di definizione presentata all’Agenzia delle entrate e precisando che non era stato effettuato alcun versamento perché le somme già corrisposte in pendenza di lite erano superiori a quelle dovute in base alla definizione.

La decisione

La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché prende atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla L. 197/2022. Verificato il deposito della domanda di definizione e la circostanza che, per effetto dei versamenti già eseguiti in pendenza del giudizio, non era dovuto alcun ulteriore importo, dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. La Corte precisa inoltre che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Viene richiamato solo come parametro dei motivi di ricorso, ma non se ne forma una decisione di merito perché il giudizio è estinto.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla validità della sottoscrizione/delega dell’avviso di accertamento, ma non esaminata nel merito per estinzione del giudizio.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Norma invocata dal ricorrente sulla motivazione dell’atto impositivo; non viene scrutinata nel merito.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Norma invocata per il contraddittorio preventivo e il termine dilatorio; non viene decisa nel merito.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    Norma invocata per la deducibilità del costo di sponsorizzazione; non viene decisa nel merito.

  • art. 108, comma 2, TUIR

    Norma invocata per la deducibilità del costo di sponsorizzazione; non viene decisa nel merito.

  • art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022

    Consente la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti; il deposito della domanda comporta, ricorrendone i presupposti, l’estinzione del giudizio.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022

    "entro il 10 ottobre 2023", "presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"; "il processo è dichiarato estinto"

    La Corte afferma che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve depositare entro il termine previsto la copia della domanda e del versamento dovuto; se il versamento non è dovuto perché già effettuato in pendenza di lite, può comunque dichiararsi l’estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    È la base della richiesta di sospensione del processo in vista della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte precisa che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del contributo unificato ulteriore previsto da tale norma.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali pendenti, l’adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, se documentata mediante deposito della domanda e della prova dei versamenti dovuti, determina l’estinzione del giudizio senza esame del merito.
  • Quando il contribuente dimostri che, in ragione di versamenti già eseguiti in pendenza del giudizio, non è dovuto alcun ulteriore importo per la definizione agevolata, la mancata effettuazione di un nuovo pagamento non impedisce la declaratoria di estinzione, purché la domanda di definizione risulti presentata nei termini.
  • La declaratoria di estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e impedisce l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso relativi alla validità dell’atto impositivo, al contraddittorio endoprocedimentale o alla deducibilità dei costi.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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