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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31616/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata sulla pensione di un iscritto, di un contributo di solidarietà previsto dal regolamento della Cassa. Il pensionato aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tali prelievi e la restituzione degli importi trattenuti, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dai singoli ratei; il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto del gravame della Cassa. In cassazione la Cassa ha articolato tre motivi: con il primo ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, contestando la qualificazione di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., l'applicazione del principio del pro rata e la rilevanza delle modifiche normative intervenute sulla disciplina degli enti previdenziali privatizzati; con il secondo ha chiesto, in subordine, l'applicazione del contributo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, assumendo che l'illegittimità del contributo regolamentare equivalga a inerzia dell'ente; con il terzo ha censurato la ritenuta prescrizione decennale, sostenendo invece la prescrizione quinquennale delle prestazioni della Cassa e, in ogni caso, l'applicabilità della prescrizione breve anche a somme non liquide o esigibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di tutti e tre i motivi, ritenendoli tutti conformi a un orientamento giurisprudenziale consolidato e privi di elementi nuovi idonei a sollecitare un mutamento di indirizzo. Ha ribadito che la Cassa non aveva il potere di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, trattandosi di prelievo ultroneo rispetto ai criteri di liquidazione del trattamento e quindi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; ha inoltre escluso l'applicabilità della norma sull'1% perché questa presuppone una vera inerzia dell'ente nell'adottare misure entro i termini previsti, evenienza che non ricorre quando l'ente abbia invece adottato provvedimenti poi censurati; infine ha chiarito che la pretesa restitutoria non è un diritto a pensione ma un credito di ripetizione dell'indebito, assoggettato alla disciplina generale degli artt. 2033 e segg. c.c. e non alla prescrizione speciale invocata dalla Cassa. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla rifusione di una somma equitativa alla controparte e al versamento di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    costituiva la base regolamentare del contributo di solidarietà poi ritenuto illegittimo in quanto ultra vires

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamati dalla Cassa a sostegno dei poteri regolamentari dell'ente previdenziale privatizzato

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    la Corte richiama il testo originario e quello modificato, precisando che per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 rileva il regime originario; per quelli successivi opera il testo modificato che attenua il pro rata, ma non consente la creazione del contributo contestato

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    modifica richiamata dalla Cassa, ma ritenuta non applicabile nel senso invocato, poiché non legittima interventi peggiorativi retroattivi sui trattamenti già determinati

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato quale interpretazione autentica della disciplina, ma non idoneo a superare il difetto di potere dell'ente a imporre il contributo

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011

    invocato dalla Cassa sia per la legittimazione dei provvedimenti necessari all'equilibrio finanziario sia per il contributo dell'1%; la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto

  • artt. 2, 3, 23 Cost.

    la Corte ribadisce che il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede copertura legislativa; la disciplina regolamentare non basta

  • art. 29 del Regolamento unitario della Cassa

    richiamato dalla Cassa quale base regolamentare delle delibere interne, senza superare il limite della riserva di legge

  • delibere Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017

    provvedimenti attuativi richiamati dalla ricorrente, ma non idonei a legittimare il prelievo contestato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione invocata per tutti i motivi

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    base testuale della declaratoria di inammissibilità, perché le censure contrastavano con un orientamento consolidato della Corte

  • art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato per il ruolo nomofilattico della Corte

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    la Corte chiarisce che riguarda la prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa, ma non il credito restitutorio azionato in giudizio

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    invocato per la prescrizione breve, ma ritenuto non applicabile alla ripetizione di somme indebitamente trattenute come quella in causa

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    richiamato nel terzo motivo, ma non ritenuto dirimente

  • artt. 3 e 38 Cost.

    invocati dalla Cassa a sostegno della disciplina previdenziale, senza incidere sulla soluzione adottata

  • artt. 2033 e segg. c.c.

    la domanda del pensionato viene qualificata come azione di ripetizione dell'indebito, e quindi come credito restitutorio autonomo rispetto al diritto a pensione

  • art. 380 bis c.p.c.

    comma primo; comma secondo; ultimo comma

    richiamato per la definizione in camera di consiglio e per la conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria prevista in caso di decisione conforme alla proposta non accettata

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonte regolamentare o con delibere interne, prelievi patrimoniali su pensioni già determinate se tali prelievi non incidono sui criteri di calcolo della prestazione: in mancanza di una base legislativa, il contributo è illegittimo perché costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata non può essere invocato per legittimare una trattenuta che resti comunque priva di copertura legislativa; la questione decisiva è la sussistenza del potere dell'ente di imporre il prelievo, non la mera data di maturazione del diritto a pensione.
  • La disciplina dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 sull'adozione di misure per l'equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati presuppone una reale inerzia dell'ente nell'adottare tempestivamente provvedimenti: non è applicabile quando l'ente abbia invece adottato misure poi dichiarate illegittime.
  • Il credito alla restituzione di somme trattenute indebitamente su una pensione non coincide con il diritto a pensione, ma integra un'autonoma azione di ripetizione dell'indebito soggetta alla disciplina generale degli artt. 2033 e segg. c.c.; pertanto non si applica automaticamente la prescrizione speciale prevista per il diritto alle prestazioni previdenziali.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già decise da una giurisprudenza consolidata senza offrire elementi nuovi idonei a indurre un mutamento di orientamento, la censura può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenzaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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