Cassazione Civile, Ordinanza n. 31616/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata sulla pensione di un iscritto, di un contributo di solidarietà previsto dal regolamento della Cassa. Il pensionato aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tali prelievi e la restituzione degli importi trattenuti, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dai singoli ratei; il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto del gravame della Cassa. In cassazione la Cassa ha articolato tre motivi: con il primo ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, contestando la qualificazione di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., l'applicazione del principio del pro rata e la rilevanza delle modifiche normative intervenute sulla disciplina degli enti previdenziali privatizzati; con il secondo ha chiesto, in subordine, l'applicazione del contributo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, assumendo che l'illegittimità del contributo regolamentare equivalga a inerzia dell'ente; con il terzo ha censurato la ritenuta prescrizione decennale, sostenendo invece la prescrizione quinquennale delle prestazioni della Cassa e, in ogni caso, l'applicabilità della prescrizione breve anche a somme non liquide o esigibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di tutti e tre i motivi, ritenendoli tutti conformi a un orientamento giurisprudenziale consolidato e privi di elementi nuovi idonei a sollecitare un mutamento di indirizzo. Ha ribadito che la Cassa non aveva il potere di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, trattandosi di prelievo ultroneo rispetto ai criteri di liquidazione del trattamento e quindi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; ha inoltre escluso l'applicabilità della norma sull'1% perché questa presuppone una vera inerzia dell'ente nell'adottare misure entro i termini previsti, evenienza che non ricorre quando l'ente abbia invece adottato provvedimenti poi censurati; infine ha chiarito che la pretesa restitutoria non è un diritto a pensione ma un credito di ripetizione dell'indebito, assoggettato alla disciplina generale degli artt. 2033 e segg. c.c. e non alla prescrizione speciale invocata dalla Cassa. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla rifusione di una somma equitativa alla controparte e al versamento di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
costituiva la base regolamentare del contributo di solidarietà poi ritenuto illegittimo in quanto ultra vires
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
richiamati dalla Cassa a sostegno dei poteri regolamentari dell'ente previdenziale privatizzato
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
la Corte richiama il testo originario e quello modificato, precisando che per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 rileva il regime originario; per quelli successivi opera il testo modificato che attenua il pro rata, ma non consente la creazione del contributo contestato
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
modifica richiamata dalla Cassa, ma ritenuta non applicabile nel senso invocato, poiché non legittima interventi peggiorativi retroattivi sui trattamenti già determinati
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato quale interpretazione autentica della disciplina, ma non idoneo a superare il difetto di potere dell'ente a imporre il contributo
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
invocato dalla Cassa sia per la legittimazione dei provvedimenti necessari all'equilibrio finanziario sia per il contributo dell'1%; la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto
artt. 2, 3, 23 Cost.
la Corte ribadisce che il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede copertura legislativa; la disciplina regolamentare non basta
art. 29 del Regolamento unitario della Cassa
richiamato dalla Cassa quale base regolamentare delle delibere interne, senza superare il limite della riserva di legge
delibere Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017
provvedimenti attuativi richiamati dalla ricorrente, ma non idonei a legittimare il prelievo contestato
richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione invocata per tutti i motivi
base testuale della declaratoria di inammissibilità, perché le censure contrastavano con un orientamento consolidato della Corte
art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato per il ruolo nomofilattico della Corte
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
la Corte chiarisce che riguarda la prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa, ma non il credito restitutorio azionato in giudizio
invocato per la prescrizione breve, ma ritenuto non applicabile alla ripetizione di somme indebitamente trattenute come quella in causa
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
richiamato nel terzo motivo, ma non ritenuto dirimente
artt. 3 e 38 Cost.
invocati dalla Cassa a sostegno della disciplina previdenziale, senza incidere sulla soluzione adottata
la domanda del pensionato viene qualificata come azione di ripetizione dell'indebito, e quindi come credito restitutorio autonomo rispetto al diritto a pensione
comma primo; comma secondo; ultimo comma
richiamato per la definizione in camera di consiglio e per la conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria prevista in caso di decisione conforme alla proposta non accettata
applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonte regolamentare o con delibere interne, prelievi patrimoniali su pensioni già determinate se tali prelievi non incidono sui criteri di calcolo della prestazione: in mancanza di una base legislativa, il contributo è illegittimo perché costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- Il principio del pro rata non può essere invocato per legittimare una trattenuta che resti comunque priva di copertura legislativa; la questione decisiva è la sussistenza del potere dell'ente di imporre il prelievo, non la mera data di maturazione del diritto a pensione.
- La disciplina dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 sull'adozione di misure per l'equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati presuppone una reale inerzia dell'ente nell'adottare tempestivamente provvedimenti: non è applicabile quando l'ente abbia invece adottato misure poi dichiarate illegittime.
- Il credito alla restituzione di somme trattenute indebitamente su una pensione non coincide con il diritto a pensione, ma integra un'autonoma azione di ripetizione dell'indebito soggetta alla disciplina generale degli artt. 2033 e segg. c.c.; pertanto non si applica automaticamente la prescrizione speciale prevista per il diritto alle prestazioni previdenziali.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già decise da una giurisprudenza consolidata senza offrire elementi nuovi idonei a indurre un mutamento di orientamento, la censura può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
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