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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31553/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore del settore forestale, assunto più volte con contratti a termine dal 1990, ha agito per ottenere: la conversione del rapporto in tempo indeterminato per abusiva reiterazione dei contratti; in subordine, il risarcimento del danno cd. comunitario per mancata reazione dell’amministrazione all’abuso; il riconoscimento degli scatti di anzianità previsti per gli impiegati a tempo indeterminato, ritenendo discriminatoria la mancata corresponsione anche agli operai; infine, la riforma della regolazione delle spese di lite. La Corte d’appello aveva respinto le domande, richiamando il divieto di conversione nel pubblico impiego e l’insussistenza di una comparabilità tra operai e impiegati. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione della disciplina sui contratti a termine e mancata disapplicazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 per contrasto con la direttiva 1999/70/CE, con richiesta di conversione; (2) vizio motivazionale per omessa valutazione della sufficienza della reazione dell’amministrazione all’abuso; (3) violazione dell’art. 6 d.lgs. 368/2001 per il mancato riconoscimento paritario degli scatti di anzianità; (4) violazione dell’art. 92 c.p.c. sulle spese, chiedendo la soccombenza o quantomeno la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione delle norme imperative sull’assunzione non può mai determinare la conversione del rapporto a tempo indeterminato, essendo il divieto fondato non solo sul pubblico concorso ma anche sui principi di buon andamento, imparzialità, programmazione e contenimento della spesa pubblica, e risultando compatibile con la normativa UE purché sia previsto un rimedio alternativo adeguato ed effettivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il vizio motivazionale oggi denunciabile è solo l’anomalia motivazionale radicale o l’omesso esame di un fatto decisivo, mentre la sentenza d’appello aveva comunque esaminato i fatti rilevanti e spiegato il rigetto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, non essendo stata censurata puntualmente la ratio della sentenza impugnata relativa all’eterogeneità tra operai e impiegati e, quindi, alla mancanza di comparabilità ai fini del principio di non discriminazione; ha inoltre ritenuto conforme alla giurisprudenza costituzionale l’esclusione del confronto tra categorie ontologicamente distinte. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che la censura sulle spese è proponibile in cassazione solo se poste a carico della parte integralmente vittoriosa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato vieta la conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso di violazione delle norme imperative sull’assunzione; il divieto opera anche fuori dalle ipotesi di concorso e si giustifica per buon andamento, imparzialità e programmazione delle assunzioni.

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina dei contratti a termine e la conversione oltre il limite di durata, ma il motivo è stato ritenuto infondato nel pubblico impiego.

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    riconosce al lavoratore a termine ferie, tredicesima, TFR e altri trattamenti dei lavoratori comparabili a tempo indeterminato; la comparazione richiede identità o assimilabilità della posizione, esclusa tra operai e impiegati nel caso deciso.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per affermare che la domanda risarcitoria non formulata in primo grado non poteva essere proposta per la prima volta in appello.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è oggi limitato all’anomalia motivazionale radicale o all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica, con indicazione della norma violata, del suo contenuto precettivo e del confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    la violazione della regola di soccombenza sulle spese è denunciabile in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sul mancato esercizio della facoltà.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.

  • d.lgs. n. 368/2001

    normativa sui contratti a tempo determinato richiamata per la disciplina della reiterazione e dei trattamenti spettanti al lavoratore a termine.

  • direttiva 1999/70/CE

    non osta a una disciplina nazionale che vieti la trasformazione del rapporto nel pubblico impiego, purché sia previsto un rimedio alternativo adeguato ed effettivo contro l’abuso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la reiterazione illegittima dei contratti a termine non può dar luogo alla conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato, poiché il divieto di trasformazione è espressione non solo del principio del concorso, ma anche dei principi di buon andamento, imparzialità, programmazione delle assunzioni ed equilibrio della spesa pubblica.
  • La compatibilità della disciplina nazionale con la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato è salvaguardata quando, pur essendo esclusa la conversione, l’ordinamento appronta una misura alternativa idonea, effettiva e sanzionatoria dell’abuso.
  • In cassazione il vizio motivazionale è oggi deducibile soltanto nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più censurabile la mera insufficienza o non condivisione della motivazione.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare la norma, il suo precetto e il concreto contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il principio di non discriminazione presuppone comparabilità tra le situazioni poste a confronto; non può essere invocato per ottenere identico trattamento tra categorie di lavoratori strutturalmente eterogenee.
  • La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata adozione non richiede autonoma motivazione, salvo i limiti derivanti dalle regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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