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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una sentenza d'appello che aveva confermato il primo grado. La corte territoriale, qualificando le opposizioni alle cartelle come opposizione all'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione riferita al periodo successivo alla notificazione della cartella, per difetto di interesse ad agire, poiché la parte non aveva allegato né impugnato alcun successivo atto esecutivo. In cassazione la parte ricorrente ha proposto quattro motivi, poi illustrati con memoria, ma il testo disponibile non ne riporta analiticamente il contenuto; emerge tuttavia che le doglianze investivano, da un lato, la qualificazione della tutela esperibile rispetto all'estratto di ruolo e, dall'altro, la questione della prescrizione del credito, deducendo anche un vizio di omessa pronuncia sulla durata del termine prescrizionale (decennale o quinquennale).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente che, secondo la sentenza impugnata, non fosse stata intrapresa alcuna azione esecutiva; il ricorso riguardava quindi, sotto vari profili, l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che non esiste un vuoto di tutela quando è preclusa l'impugnazione dell'estratto di ruolo: il debitore può reagire impugnando l'ipoteca o il fermo, oppure proporre opposizione all'esecuzione solo se vi sia almeno una minaccia di esecuzione forzata e un atto prodromico equipollente alla cartella, oppure ancora opposizione agli atti esecutivi per vizi della sequenza procedimentale nei termini di legge. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione di merito anche sul tema della prescrizione, osservando che la censura non aveva efficacemente scalfito l'accertamento della corte territoriale sulla durata del termine ed era stata inammissibilmente prospettata come omessa pronuncia su una questione in realtà già decisa. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata regolata la spese nei confronti dell'agente della riscossione, intimato per mera denuntiatio litis, ed è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'irregolarità della sequenza procedimentale esecutiva costituisce vizio deducibile con opposizione agli atti esecutivi, nel termine di venti giorni dal primo atto conosciuto legalmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando non sia stata ancora intrapresa alcuna azione esecutiva, la contestazione dell'estratto di ruolo non integra di per sé uno strumento autonomo di impugnazione, dovendo il debitore far valere le proprie ragioni mediante gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento.
  • In caso di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione, il debitore conserva tutela impugnando gli atti pregiudizievoli successivi, come ipoteca o fermo, oppure proponendo opposizione all'esecuzione solo se esista una concreta minaccia di esecuzione forzata.
  • Le irregolarità della sequenza procedimentale esecutiva vanno fatte valere con opposizione agli atti esecutivi, nei termini decadenziali previsti, e non possono essere prospettate come censura generica o come omessa pronuncia quando la questione sia stata già esaminata dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una doglianza sulla prescrizione in una censura di omessa pronuncia se la corte di merito ha comunque affrontato e risolto il tema della durata del termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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