Cassazione Civile, Ordinanza n. 31545/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Più lavoratori avevano agito davanti al giudice del lavoro deducendo di avere prestato attività per l'ente pubblico, inquadrati nel livello "DS" del CCNL Comparto Sanità, in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato ripetutamente prorogati da un'agenzia. Sostenevano che la somministrazione fosse illegittima perché eccedente i limiti quantitativi e, più in generale, priva dei requisiti richiesti per il ricorso al lavoro temporaneo. Chiedevano quindi l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore e il riconoscimento della progressione economica e dell'anzianità di servizio per il periodo pre-ruolo. In primo grado le domande erano state accolte solo in parte, con condanna solidale dell'ente utilizzatore e dell'agenzia di somministrazione al pagamento di differenze retributive; in appello la domanda di conversione era stata esclusa, ma era stato riconosciuto, ex art. 2126 c.c., il diritto dei lavoratori all'intero trattamento economico spettante presso l'utilizzatore, compresa la progressione economica, al netto di quanto già corrisposto dal somministratore. L'ente utilizzatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla somministrazione e del principio di non discriminazione, deducendo anche un'errata applicazione della direttiva 2008/104/CE e sostenendo che essa non fosse pertinente ratione temporis; (2) violazione dell'art. 2126 c.c., dell'art. 32 l. 183/2010 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la progressione economica non fosse riconoscibile in assenza di un rapporto diretto di subordinazione e che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petita. La Corte di cassazione ha ritenuto che la direttiva 2008/104/CE non fosse applicabile temporalmente al caso, ma ha confermato il principio per cui, nel lavoro pubblico, l'illegittimità della somministrazione non comporta conversione in rapporto a tempo indeterminato, bensì la sostituzione soggettiva dell'utilizzatore pubblico nel rapporto a termine tra agenzia e lavoratore; da ciò discende l'applicazione della disciplina del contratto a termine illegittimo e, in assenza di conversione, l'esclusione dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010. Ha inoltre ritenuto corretta la statuizione d'appello sul diritto alla progressione economica, perché contrastante sarebbe stata la negazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili, non essendo ravvisabili ragioni oggettive di deroga. La censura di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo state trascritte le domande e le statuizioni asseritamente eccedenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente pubblico. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza sulla disciplina applicabile alla somministrazione illegittima nel pubblico impiego e sul riconoscimento della progressione economica ai lavoratori somministrati; ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la censura di ultrapetizione. La sentenza d'appello è stata quindi confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea applicazione della disciplina della somministrazione di lavoro; la Corte non ne fonda la decisione, valorizzando invece il regime della somministrazione illegittima nel pubblico impiego e il principio di non discriminazione.
Norma che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione; la Corte afferma che essa non esclude la sostituzione soggettiva dell'utilizzatore pubblico nel rapporto a termine e dunque l'applicazione della disciplina del lavoro a termine illegittimo.
Direttiva 2008/104/CE
Ritenuta non applicabile ratione temporis alla fattispecie perché il suo termine di attuazione era successivo alla cessazione della somministrazione oggetto di causa.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata quale fonte del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
È il parametro europeo che vieta trattamenti meno favorevoli ai lavoratori a termine rispetto ai comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive.
Recepisce nell'ordinamento interno il principio di non discriminazione, attribuendo al lavoratore a termine i trattamenti economici e normativi in atto nell'impresa per i lavoratori comparabili a tempo indeterminato.
Richiamato dalla Corte d'appello per riconoscere il trattamento economico; la Corte di cassazione conferma il risultato sostanziale ma lo inquadra nella disciplina del lavoro a termine illegittimo e del principio di non discriminazione.
La Corte esclude la sua applicazione perché presuppone la conversione del rapporto, conversione che nel pubblico impiego è preclusa.
Richiamato per la censura di ultrapetizione; la Corte osserva che il motivo è inammissibile per difetto di specificità e mancanza di trascrizione delle domande e delle statuizioni asseritamente eccedenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13 comma quater d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'illegittimità della somministrazione di lavoro non determina la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato con l'amministrazione utilizzatrice, ma comporta la sostituzione soggettiva dell'utilizzatore pubblico nel rapporto a termine originariamente intercorso tra agenzia di somministrazione e lavoratore.
- Quando, per effetto della sostituzione soggettiva, si applica la disciplina del lavoro a termine illegittimo, resta ferma l'esigenza di rispettare il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che sussistano ragioni oggettive di deroga.
- La negazione della progressione economica al lavoratore a termine o somministrato, in presenza di un rapporto comparabile e di contratti ripetutamente prorogati, può porsi in contrasto con il principio di non discriminazione se non è supportata da specifiche ragioni oggettive.
- L'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 non è applicabile quando manca la conversione del rapporto a tempo indeterminato, evenienza che nel pubblico impiego è esclusa dal divieto di costituzione di rapporti indeterminati con la pubblica amministrazione.
- La censura di ultrapetizione in cassazione, quando denunciata come error in procedendo, è inammissibile se il ricorso non indica in modo specifico e autosufficiente le domande proposte e le statuizioni che si assumono eccedenti i limiti del devoluto.
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