Cassazione Civile, Ordinanza n. 31551/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 30 luglio 2019 a una lavoratrice del settore aereo, il cui rapporto era stato in precedenza ricostituito ex tunc per nullità del termine e, secondo la Corte d'appello, trasferito per effetto di cessione d'azienda alla società cessionaria. La Corte territoriale aveva ritenuto che il rapporto fosse proseguito ex lege con la cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c., nonostante una clausola dell'accordo di cessione che escludeva dal passaggio alcuni lavoratori non inseriti in apposite liste. Su tale base aveva qualificato il recesso intimato dalla cedente come illegittimo e applicato la tutela dell'art. 18 St. lav. nella forma della reintegra attenuata. I ricorsi in cassazione hanno investito: per la società cedente, la qualificazione del licenziamento come illegittimo anziché inesistente, l'applicazione dell'art. 18 St. lav. e della tutela reale/obbligatoria, il requisito dimensionale, l'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento e la quantificazione della retribuzione globale di fatto; per la cessionaria, l'interpretazione dell'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 e dell'art. 2112 c.c., la decadenza dall'azione di accertamento del passaggio, e altri profili processuali; per la lavoratrice, la mancata qualificazione del licenziamento come inesistente e l'esclusione di alcune voci retributive dal calcolo dell'indennità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi centrali della cedente e della lavoratrice, ha giudicato assorbite le ulteriori censure che presupponevano l'applicazione dell'art. 18 St. lav., ha rigettato il ricorso della cessionaria e ha cassato con rinvio. Il principio decisivo è che il licenziamento intimato dal soggetto cedente dopo il trasferimento del rapporto ex art. 2112 c.c. è tam quam non esset, privo di effetti, e non va ricondotto al regime di nullità/illegittimità dell'art. 18 St. lav.; ne consegue l'inapplicabilità sia della tutela reale sia della tutela obbligatoria, con operatività della tutela di diritto comune e del diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dal soggetto effettivamente obbligato, secondo i limiti accertati in rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto e il sesto motivo del ricorso di Compagnia Aerea Italiana S.p.A., ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso successivo della lavoratrice, ha rigettato il ricorso della società in amministrazione straordinaria e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. La cassazione ha ritenuto che il recesso intimato da un soggetto estraneo al rapporto, dopo il trasferimento ope legis del rapporto al cessionario, sia giuridicamente inesistente e non suscettibile di essere sussunto nella disciplina dell'art. 18 St. lav. o dell'art. 8 L. 604/1966. È stato quindi affermato che il rapporto deve considerarsi proseguito con il cessionario e che il risarcimento va liquidato secondo i criteri di diritto comune; restano assorbite le censure sulla tutela reintegratoria, sul requisito dimensionale e sulla quantificazione della retribuzione globale di fatto, che presupponevano l'applicazione dell'art. 18 St. lav. La Corte di rinvio dovrà determinare il quantum del risarcimento spettante alla lavoratrice e regolare anche le spese del giudizio di legittimità, tenendo conto del giudicato già formatosi sul capo che ha dichiarato improponibile la domanda economica verso la società in amministrazione straordinaria e del fatto che la cedente non risponde del risarcimento derivante dalla continuità del rapporto con la cessionaria.
Norme richiamate
Il trasferimento d'azienda determina il passaggio ope legis del rapporto di lavoro al cessionario; il licenziamento intimato successivamente dal cedente, ormai estraneo al rapporto, è privo di effetti e non incide sulla continuità del rapporto.
art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990
Negli trasferimenti di azienda in crisi, l'accordo sindacale può incidere sulle condizioni di lavoro ma non può eliminare il passaggio automatico dei rapporti al cessionario.
Non si applica al licenziamento intimato da soggetto non legittimato e successivo al trasferimento del rapporto; la tutela reintegratoria e quella indennitaria previste dalla norma restano fuori dalla fattispecie.
La tutela obbligatoria è esclusa quando il recesso proviene da un soggetto che non è datore di lavoro sostanziale al momento del licenziamento.
La decadenza prevista dalla norma non si applica alla domanda del lavoratore volta ad accertare il passaggio del rapporto al cessionario ex art. 2112 c.c.
Richiamato dalle parti, ma le censure probatorie sono state ritenute inammissibili o assorbite perché la questione dirimente era la titolarità sostanziale del rapporto.
Le doglianze di omesso esame della documentazione non sono state accolte perché miravano a un nuovo apprezzamento del fatto, non consentito in cassazione.
Parimenti, non è configurabile la violazione della norma se il giudice ha semplicemente valutato le prove e non ha attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente apprezzabili.
Le censure di omessa pronuncia e ultrapetizione sono state respinte o ritenute assorbite nei limiti in cui presupponevano una qualificazione della fattispecie diversa da quella accolta dalla Corte di legittimità.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Il richiamo errato a un diverso nominativo nella motivazione è stato considerato un mero lapsus calami, non idoneo a integrare nullità o motivazione apparente.
La motivazione della sentenza è stata reputata comunque sufficiente e intellegibile nonostante l'errore materiale nel nominativo e la sinteticità della trattazione.
Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la censura contrastava con un orientamento di legittimità già consolidato e non vi erano ragioni per discostarsene.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le doglianze di omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute assorbite o comunque non decisive rispetto alla questione giuridica della inesistenza del licenziamento.
Richiamato solo quale rito camerale seguito dalla Corte nella trattazione del ricorso.
Cita un'interpretazione autentica che conferma che il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente o interposto non rientra negli atti idonei a produrre effetti sul rapporto.
art. 368, comma 4, lett. b), d.lgs. 14/2019
Richiamato come conferma legislativa dell'interpretazione secondo cui il comma 4-bis dell'art. 47 L. 428/1990 non consente di escludere il passaggio automatico dei lavoratori al cessionario.
art. 3 e 4 Direttiva 2001/23/CE
La lettura dell'art. 47 L. 428/1990 deve essere conforme alla direttiva, che tutela la continuità dei rapporti di lavoro e vieta che il trasferimento sia di per sé causa di licenziamento.
art. 5 Direttiva 2001/23/CE
La deroga è ammessa solo nei limiti consentiti dalla direttiva e non può tradursi nella soppressione del diritto dei lavoratori al trasferimento del rapporto quando l'attività prosegue.
Massime di principio
- Quando il rapporto di lavoro è già passato ex lege al cessionario per effetto di trasferimento d'azienda, il successivo licenziamento intimato dal cedente è privo di effetti giuridici, perché proveniente da soggetto estraneo al rapporto.
- Il licenziamento tam quam non esset non deve essere ricondotto alla disciplina delle impugnazioni e delle tutele di cui all'art. 18 St. lav. o all'art. 8 L. 604/1966; la tutela applicabile è quella di diritto comune, con diritto alle retribuzioni maturate dal datore sostanziale.
- Negli accordi sindacali relativi a trasferimenti di azienda in crisi, l'autonomia collettiva può incidere sulle condizioni economico-normative del rapporto ma non può sopprimere il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro al cessionario quando l'attività prosegue.
- La domanda del lavoratore volta ad accertare il passaggio del rapporto al cessionario ex art. 2112 c.c. non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l'impugnazione dei provvedimenti datoriali, perché non si tratta di contestare un atto valido del datore formale ma di far valere un effetto legale già prodotto.
- Le censure di merito su valutazione delle prove, quantificazione del danno o requisito dimensionale restano assorbite quando la questione decisiva è la mancanza di legittimazione sostanziale del soggetto che ha intimato il recesso.
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