Cassazione Civile, Ordinanza n. 31550/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva stipulato con un consorzio di bonifica siciliano una successione di contratti a tempo determinato tra il 2002 e il 2009. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il termine, dichiarando la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 7 agosto 2002 e condannando i consorzi al pagamento di un'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010. La Corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, negando la conversione per il divieto posto dalla normativa regionale siciliana sulle nuove assunzioni e ritenendo non proponibile la domanda risarcitoria perché non tempestivamente formulata come autonoma domanda di danno comunitario. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia, per non essersi la Corte d'appello espressa sulla nullità di tutti i contratti a termine per difetto di motivazione, questione rilevante anche ai fini del danno; 2) omessa pronuncia e omesso esame, per non avere liquidato il danno comunitario, assumendo erroneamente necessaria una domanda autonoma già in primo grado e riproposta in appello incidentale; 3) violazione della direttiva 1999/70/CE e della normativa regionale siciliana, sostenendo che la tutela risarcitoria non fosse effettiva, proporzionata e concreta e che dovesse disporsi, in sostanza, la conversione o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato come sanzione dell'abuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi e rigettato il terzo. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui si pretendeva la conversione del rapporto a tempo indeterminato, perché per i consorzi di bonifica siciliani la disciplina regionale speciale esclude la trasformazione dei contratti a termine illegittimi in rapporto stabile. Ha invece affermato che la domanda risarcitoria per il danno comunitario non era nuova né preclusa, poiché la tutela per equivalente costituisce un minus rispetto alla tutela in forma specifica e, una volta esclusa la conversione, il giudice doveva comunque esaminare il profilo risarcitorio da abusiva reiterazione dei contratti a termine. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la mancata pronuncia integra vizio deducibile in cassazione.
art. 360 c.p.c., n. 4
È il parametro utilizzato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.
art. 360 c.p.c., n. 5
È richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 32 legge n. 183 del 2010
È utilizzato come criterio di riferimento per la quantificazione del danno comunitario, quale indennità forfetizzata tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior danno.
art. 32 legge reg. Sicilia n. 45 del 1995
Prevede un divieto generale di nuove assunzioni a tempo indeterminato, impedendo la conversione del rapporto nei confronti dei consorzi di bonifica siciliani.
art. 3 legge reg. Sicilia n. 76 del 1995
Richiamato insieme all'art. 4 per la disciplina del ricorso ai contratti a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica.
art. 4 legge reg. Sicilia n. 76 del 1995
Richiamato insieme all'art. 3 per la disciplina del contratto a termine nei consorzi di bonifica siciliani.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5
Nel pubblico impiego privatizzato la misura risarcitoria per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine va interpretata in modo conforme al canone di effettività della tutela eurounitaria.
direttiva 1999/70/CE
È richiamata come parametro eurounitario per la tutela contro l'abuso nella successione di contratti a termine.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
clausola 1 lett. b) e clausola 5
È il parametro europeo di riferimento la cui violazione, in caso di reiterazione abusiva, fonda la tutela risarcitoria comunitaria.
legge n. 230 del 1962
È richiamata come disciplina cui rinviava la normativa regionale sui contratti a termine dei consorzi di bonifica.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti pronunce della Corte.
art. 2697 c.c.
È evocato nel richiamo ai principi generali sul riparto dell'onere della prova: al datore spetta provare la legittimità dei termini apposti ai contratti.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione o con enti pubblici soggetti a disciplina speciale, la conversione in rapporto a tempo indeterminato può essere esclusa quando una norma speciale regionale o settoriale la vieti espressamente.
- Quando la tutela in forma specifica non è giuridicamente praticabile, il giudice deve esaminare la tutela per equivalente risarcitorio se la domanda mira comunque a censurare l'illegittima reiterazione dei contratti a termine; tale passaggio non integra domanda nuova.
- Nel contesto dell'abusiva reiterazione di contratti a termine, il risarcimento va conformato al canone di effettività della tutela eurounitaria e può essere parametrato all'indennità forfetaria prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 come danno presunto, salva la prova di un maggior pregiudizio.
- La contestazione della legittimità dei termini apposti ai contratti rimette in discussione l'intera sequenza fatto-norma-effetto dedotta in giudizio, sicché l'impugnazione di uno solo degli elementi può riaprire la cognizione sull'intera statuizione.
- In presenza di rapporti di lavoro a termine contestati, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la legittimità dei termini apposti, anche con riguardo a causale, proroghe, rinnovi e durata massima.
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