Sentenza del 07/12/2021 n. 38752 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate, sulla base di un Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 21.12.2011 e di una "scheda cliente" acquisita tramite cooperazione internazionale (autorità fiscale francese, canali previsti dalla Direttiva 77/799/CEE e dalla Convenzione Italia-Francia), contestava a T.G. l'omessa dichiarazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero (anno 2007) ai fini Irpef e la conseguente evasione, richiamando la violazione degli obblighi di dichiarazione (D.Lgs. n. 471/1997, art. 1). Il contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo l'illegittima acquisizione e l'anonimità/inutilizzabilità della documentazione (anche per provenienza dalla cosiddetta "lista Falciani") e censurando la mancata valutazione di fatti decisivi e violazioni del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di T.G. confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato l'annullamento della CTP e respinto il ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto che la scheda cliente fosse utilizzabile in sede tributaria: la documentazione è stata acquisita tramite canali di cooperazione internazionale previsti dalla normativa comunitaria e convenzionale, e in materia fiscale possono essere utilizzati anche elementi acquisiti in modo irrituale o tramite "prove atipiche", salvo specifiche previsioni di legge o la lesione di diritti fondamentali costituzionali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio). Inoltre la Corte ha ritenuto adeguata la riferibilità della scheda al ricorrente (assenza di prova di omonimia o di errore, presenza di dati anagrafici e codici identificativi e mancata prova contraria da parte del contribuente). Sono state condannate le spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Norma richiamata come base sanzionatoria per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi; la contestazione è stata formulata ai sensi di tale disposizione.
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio (19 dicembre 1977)
Riconosciuta quale fonte che legittima lo scambio di informazioni tra autorità fiscali e la trasmissione di documentazione tra Stati membri; la Corte ne ricava la legittimità dell'acquisizione internazionale degli elementi utilizzati per l'accertamento.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia (5 ottobre 1989) / L. n. 20 del 1992
Strumento convenzionale richiamato quale base per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali italiana e francese.
artt. 31-bis, 32, 33, 38, 41
Norme del procedimento di accertamento; la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto che il diritto interno consente l'utilizzo di elementi acquisiti anche in forma 'atipica' per la determinazione presuntiva del reddito (artt. 38 e 41), fatti salvi limiti espressi dalla legge.
Richiamato per affermare che analoghi principi di utilizzabilità di dati e prove trovano applicazione anche in materia di IVA, con limiti previsti dalle disposizioni specifiche.
Prevede possibilità di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati per il contrasto all'evasione fiscale; la Corte lo utilizza per sostenere la legittimità dell'impiego di documentazione estera ottenuta tramite cooperazione.
art. 191 c.p.p., artt. 2 e 654 c.p.p., art. 220 disp. att. c.p.p.
L'art. 191 c.p.p. esclude l'utilizzabilità di prove acquisite illegittimamente nel processo penale; la Corte precisa che tale divieto non si estende automaticamente al processo tributario e che le formalità penali si impongono solo ove emergano indizi di reato e ai fini penali.
Richiamato nelle doglianze del contribuente in tema di onere della prova; la Corte conferma che l'amministrazione ha fornito elementi indiziari e che il contribuente non ha allegato e provato fatti idonei a smentirli.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Invocata dal ricorrente per profili di diritto di difesa; la Corte ritiene che l'utilizzabilità degli elementi acquisiti non contrasti con i principi statutari, salvo specifiche previsioni di legge o lesione di diritti costituzionali.
Costituzione
Richiamati in ordine alla tutela del diritto di difesa e al giusto processo; la Corte osserva che l'ammissione di prove acquisite in modalità atipiche è compatibile con tali principi salvo che non risulti violato un diritto fondamentale.
Massime di principio
- Documenti e informazioni acquisiti da autorità fiscali estere tramite i canali previsti dalla normativa comunitaria e convenzionale (es. Direttiva 77/799/CEE) sono in genere utilizzabili ai fini dell'accertamento tributario italiano.
- In materia tributaria possono essere utilizzati anche elementi acquisiti in modo 'irrituale' o tramite "prove atipiche"; l'eventuale illiceità della acquisizione da parte dell'autorità estera non determina automaticamente l'inutilizzabilità in sede fiscale.
- L'inutilizzabilità dei dati acquisiti opera solo se prevista espressamente dalla legge o quando la loro utilizzazione implichi una ingiustificata violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio).
- La riferibilità di documenti esteri al contribuente può essere valutata anche sulla base di elementi identificativi contenuti nella scheda (nome, dati anagrafici, IBAN/indicatori bancari); l'onere di provare l'errore o l'omonimia grava sul contribuente.
- Un singolo indizio grave, preciso e concordante può essere sufficiente a fondare un accertamento presuntivo secondo le norme tributarie; tuttavia la contestazione e il contraddittorio restano obbligatori nei confronti del contribuente.
- Le garanzie proprie del procedimento penale non si trasferiscono automaticamente al procedimento tributario: l'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p. non ha portata generale al di fuori del processo penale.
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