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Sentenza

Sentenza del 07/12/2021 n. 38744 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto dall'Ufficio contestava la decisione della CTR che aveva qualificato la pensione del contribuente come di natura risarcitoria (esente IRPEF) per i ratei successivi a novembre 1996 e, per i periodi anteriori, aveva dichiarato l'istanza tardiva. L'Ufficio deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del D.P.R. n. 601/1973 sostenendo che la pensione spettante per malattia contratta durante servizio militare volontario non rientrerebbe nell'esenzione prevista per le pensioni tabellari conseguenti al servizio di leva e che l'entità del trattamento, determinata in base al pregresso trattamento retributivo, indicava natura reddituale. In sede di giudizio è stata anche sollevata e valutata la questione del giudicato esterno: il contribuente ha prodotto una precedente sentenza della CTP di Milano (1999) passata in giudicato che aveva già qualificato la stessa pensione come risarcitoria per anni anteriori; la Corte rileva che il primo grado del presente giudizio aveva valorizzato tale giudicato esterno e che l'Ufficio non aveva impugnato in appello la statuizione autonoma della sentenza di primo grado (ratio decidendi sull'efficacia del giudicato), determinando la formazione del giudicato interno su quel punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ufficio per mancanza di interesse all'impugnazione, in quanto l'omessa impugnazione da parte dell'Ufficio della statuizione autonoma della sentenza di primo grado (che aveva avuto ad oggetto la formazione del giudicato esterno) ha determinato la preclusione del giudicato interno e ha impedito l'esame nel merito della doglianza. Le spese di giudizio sono state compensate; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34

    La questione centrale era se l'art. 34 consenta l'esenzione per la pensione in esame; la Corte osserva che la qualificazione della pensione come risarcitoria (esente) o reddituale (soggetta a imposizione) va accertata sul piano giuridico e può essere vincolata da giudicato formato in precedenti pronunce.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato dall'Ufficio come motivo di cassazione (violazione di legge) rispetto alla qualificazione della pensione; la Corte non è entrata nel merito dell'argomento per l'inammissibilità del ricorso risultante dalla preclusione processuale.

  • Principio di diritto formulato dalla Corte (giudicato interno e giudicato esterno)

    L'omessa impugnazione di una statuizione contenuta in un provvedimento decisorio formatosi in un precedente grado di giudizio comporta la preclusione del giudicato interno su tale statuizione, rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ancorché la preclusione riguardi la formazione di un giudicato esterno, salvo che nel giudizio rescindente la questione della formazione del giudicato interno sia stata anche solo implicitamente esclusa.

Massime di principio

  • Una pronuncia inter partes che ha accertato la natura permanente di un rapporto (es. natura risarcitoria vs reddituale di una pensione) può assumere efficacia extra-littem e vincolare giudizi successivi concernenti lo stesso rapporto anche per periodi d'imposta diversi.
  • Se in un grado di giudizio una parte non impugna specifiche statuizioni o ratio decidendi del decisum, quelle statuizioni possono formare giudicato interno e impedire che la stessa questione venga riesaminata in appello o in cassazione: è quindi fondamentale impugnare espressamente tutte le statuizioni decisive che si intendono contestare.
  • Nella distinzione tra pensione risarcitoria e reddito imponibile, il fatto che l'ammontare sia determinato con riferimento al pregresso trattamento retributivo non è automaticamente decisivo per escludere la natura risarcitoria; conta la causa e la funzione del pagamento (risarcimento di un danno vs corrispettivo di lavoro).
  • Le questioni di prescrizione o tardività delle istanze di rimborso (ratei riferiti a precendenti periodi d'imposta) vanno valutate separatamente, ma l'esistenza di un giudicato sulla natura del trattamento può incidere sulla possibilità di ottenere rimborsi per periodi differenti, salvo limiti temporali e di impugnazione.
  • In sede di pianificazione processuale e difesa, il soggetto che ritiene strategica la qualificazione di un rapporto giuridico deve curare che le statuizioni favorevoli siano difese anche nelle fasi successive: l'omessa impugnazione può produrre preclusioni che rendono inammissibili i ricorsi successivi dell'Amministrazione.

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