Sentenza del 07/12/2021 n. 5632 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Imposte sui redditi - Cessione di immobili o aziende - Determinazione della plusvalenza realizzata - Accertamento del maggior corrispettivo - Valore dichiarato, accertato o definito ai fini del registro - Non sufficiente - Ulteriori indizi, gravi precisi e concordanti - Necessari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento ai fini delle imposte sui redditi sulla plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili/azienda; l'Ufficio aveva assunto come base induttiva il valore dichiarato/accertato/definito ai fini dell'imposta di registro per ritenere un maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, in virtù della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 (efficacia retroattiva), il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, costituire elemento sufficiente per determinare in via induttiva la plusvalenza. L'Amministrazione è tenuta a individuare e documentare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, idonei a supportare l'accertamento di un maggior corrispettivo; in mancanza di tali elementi l'accertamento è illegittimo. Ne consegue accoglimento del ricorso del contribuente.
Norme richiamate
d.lgs. 147/2015, art. 5 comma 3
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva che esclude l'utilizzo del valore ai fini del registro come unico elemento per un accertamento induttivo delle plusvalenze; impone che l'Ufficio individui ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
d.P.R. 917/1986, art. 86
art. 86 d.P.R. n. 917/1986
Disciplina la determinazione della plusvalenza da cessione di beni e aziende; richiede che la determinazione del reddito sia supportata da adeguata motivazione e prove quando si procede per presunzioni o indizi.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 16393/2020, 12131/2019, 2610/2019
Orientamenti consolidati secondo i quali il valore indicato ai fini del registro non è di per sé idoneo a giustificare un'accertamento induttivo contro il contribuente senza ulteriori elementi probatori.
Massime di principio
- Il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non è automaticamente utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria come unica base per determinare la plusvalenza fiscale.
- Per procedere ad un accertamento induttivo in materia di plusvalenze derivanti da cessione di immobili o aziende l'Ufficio deve fornire ulteriori indizi, che siano gravi, precisi e concordanti (es. perizie di mercato, comparazioni, flussi finanziari, documenti contrattuali, elementi oggettivi posti a riscontro).
- Se l'Amministrazione produce indizi gravi, precisi e concordanti, l'onere probatorio può spostarsi sul contribuente per confutare tali elementi; in assenza di tali indizi l'accertamento è illegittimo.
- La norma interpretativa di cui al d.lgs. 147/2015 art. 5 comma 3 ha efficacia retroattiva e può incidere su accertamenti già notificati che si fondino solo sul valore ai fini del registro.
- La definizione del valore ai fini del registro (es. in sede di registrazione o contenzioso tributario) non preclude in assoluto ulteriori verifiche dell'Amministrazione, ma ne limita l'operatività se non accompagnata da elementi probatori aggiuntivi.
- Nella pratica amministrativa è opportuno raccogliere e documentare comparazioni di mercato, perizie tecniche, variazioni patrimoniali e movimenti bancari che possano motivare un diverso corrispettivo rispetto a quanto dichiarato.
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