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Sentenza

Sentenza del 07/12/2021 n. 38742 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Notifica di avviso di accertamento per maggior imposta IVA relativa al 2007, basato sul presupposto che l'Associazione non fosse iscritta nell'apposito registro del CONI previsto dall'art. 7 del D.L. n. 136/2004 (conv. L. n. 186/2004) e quindi non avrebbe dovuto usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 398/1991; conseguente qualificazione dei ricavi come redditi d'impresa e recupero d'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso dell'Associazione. Il giudice ha ritenuto che l'art. 7 del D.L. n. 136/2004 avesse semplicemente ribadito il ruolo del CONI come certificatore unico dei requisiti sportivi, senza introdurre un nuovo requisito (iscrizione al Registro) per la fruizione delle agevolazioni previste dalla L. n. 398/1991. Il Collegio ha richiamato anche la possibilità di delega alle federazioni (D.P.R. n. 157/1986, art. 29, co. 11) e la mancanza di modifica dei requisiti sostanziali indicati nella L. n. 398/1991 (svolgimento di attività sportiva dilettantistica e affiliazione a federazione riconosciuta). La sentenza rigetta il ricorso, condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese accessorie) e precisa che non sussiste l'obbligo dello Stato al c.d. doppio contributo.

Norme richiamate

  • Legge n. 398/1991

    Stabiliscono i requisiti per l'accesso al regime tributario agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche (svolgimento di attività sportiva dilettantistica e affiliazione a federazione nazionale aderente al CONI); secondo la Corte tali requisiti non sono stati modificati dall'art. 7 del D.L. n. 136/2004.

  • D.L. n. 136/2004

    art. 7 (conv. con modificazioni nella L. n. 186/2004)

    Ribadisce il ruolo del CONI quale unico certificatore dei requisiti sportivi; la Corte interpreta l'art. 7 come non avente funzione di introdurre un nuovo requisito sostanziale (iscrizione al Registro) per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla L. 398/1991.

  • D.P.R. n. 157/1986

    art. 29, comma 11: "le Federazioni sportive possono riconoscere, per delega del Consiglio nazionale del CONI, le società sportive ad esse affiliate"

    Dimostra la possibilità di delega delle funzioni di riconoscimento alle federazioni affiliate al CONI; la Corte usa questa norma per sostenere che l'art. 7 non escludeva la delegabilità e non imponeva un nuovo requisito per le agevolazioni.

  • D.Lgs. n. 39 (citato come D.Lgs. 28 febbraio ... n. 39)

    Nel testo di merito è richiamato come provvedimento che ha successivamente riorganizzato la collocazione del Registro attribuendolo al Dipartimento per lo sport; la Corte osserva che il richiamo al Registro non equivale a introdurre un requisito fiscale nuovo rispetto alla L. 398/1991.

  • Cass. n. 10452/2021

    Pronuncia richiamata che aveva già ritenuto infondata l'analoga doglianza dell'Agenzia riguardo all'art. 7 del D.L. n. 136/2004; in quel caso la posizione delle società era stata stabilizzata da una delibera del CONI (Delib. 7 giugno 2011, n. 1438), elemento che rafforza l'interpretazione secondo cui la mancata iscrizione al Registro non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni.

  • Cass. n. 9938/2014

    Richiamata in relazione al principio per cui lo Stato e le pubbliche amministrazioni non sono tenute al versamento del doppio contributo (di natura tributaria) per le spese di processo; da ciò la Corte esclude l'obbligo di tale versamento a carico dell'Agenzia soccombente.

Massime di principio

  • L'iscrizione nel registro tenuto dal CONI non costituisce, di per sé e salvo espressa disposizione normativa, un requisito aggiuntivo necessario per fruire delle agevolazioni previste dalla L. n. 398/1991: i requisiti sostanziali restano lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e l'affiliazione a una federazione riconosciuta dal CONI.
  • L'art. 7 del D.L. n. 136/2004 va inteso come norma che individua il CONI quale certificatore unico dei requisiti sportivi, ma non come norma che sostituisce o integra i requisiti tributari previsti dalla normativa agevolativa, salvo chiara indicazione legislativa in senso contrario.
  • Le federazioni affiliate possono esercitare funzioni di riconoscimento delegato (D.P.R. n. 157/1986, art. 29, co. 11): la mancanza di iscrizione formalistica nel Registro centrale può essere sanata o giustificata dalla documentazione di affiliazione e dai riconoscimenti federali.
  • In controversie tributarie l'Amministrazione finanziaria deve provare la carenza dei presupposti sostanziali per l'agevolazione (mancato svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica o mancanza di affiliazione), non limitandosi a rilevare la mancata presenza nel Registro, salvo che la norma disponga espressamente il contrario.
  • Provvedimenti del CONI (es. delibere che confermano o stabilizzano riconoscimenti) possono regolarizzare posizioni formali e influenzare l'esito del contenzioso fiscale: è utile verificare la posizione dell'associazione presso il CONI e le federazioni al momento della vicenda.
  • Per gli enti pubblici soccombenti non opera l'obbligo di versare il c.d. doppio contributo (di natura tributaria) per le spese di processo, secondo consolidata giurisprudenza.

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