Sentenza del 07/12/2021 n. 5608 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Irreperibilità relativa - Giacenza della prima accomandata presso la casa comunale - Mancanza dell'invio della raccomandata che comunica la giacenza - Avviso di giacenza immesso nella cassetta delle poste - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento TARI 2013 per mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento). Questione centrale: irreperibilità relativa del destinatario e modalità di perfezionamento della notifica tramite posta (giacenza). L'ente notificante sostiene la perfezione per compiuta giacenza avendo lasciato nella cassetta postale l'avviso di giacenza; la contribuente contesta la mancanza dell'invio della seconda raccomandata che comunichi la giacenza presso la casa comunale e quindi la mancata osservanza della procedura prevista per gli atti equiparati a quelli giudiziari.
La decisione
La CTR Lazio ha respinto l'appello dell'XXXX s.p.a. confermando che, in caso di irreperibilità relativa, la notifica dell'avviso di accertamento deve rispettare le garanzie previste (art. 60 DPR 600/73 e art. 140 c.p.c.) e, per analogia, la procedura prevista dall'art. 8 comma 4 della legge sulle notificazioni via posta: è necessario l'invio di una seconda raccomandata che avvisi della giacenza della prima raccomandata presso la casa comunale; la mera immissione dell'avviso di giacenza nella cassetta postale è insufficiente. In mancanza di tali garanzie l'accertamento non si considera notificato e la cartella è illegittima. L'XXXX è condannata al pagamento delle spese di giudizio (euro 500 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 600/1973
Stabilisce la disciplina generale della notifica degli atti tributari; interpretato nel senso che, in caso di irreperibilità relativa, è necessaria una procedura che assicuri la conoscenza dell'atto da parte del contribuente (doppia raccomandata/avviso di giacenza comunicato).
art. 140 c.p.c.
Norma del codice di procedura civile richiamata per i casi di irreperibilità relativa e per le garanzie procedurali nella notificazione, applicata analogicamente agli atti tributari equiparati ad atti giudiziari.
art. 1 comma 161 legge 269/2006
Autorizza gli enti locali a notificare tributi anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; la sentenza precisa che tale autorizzazione non esclude l'obbligo di rispettare le garanzie di certezza e conoscenza proprie degli accertamenti tributari (quindi non elimina la necessità della procedura di doppia raccomandata per l'irreperibilità relativa).
art. 8 comma 4 legge n. 890/82 (richiamata per analogia)
Secondo la giurisprudenza richiamata, la notifica per compiuta giacenza tramite posta si perfeziona dalla data di spedizione della raccomandata che comunica l'avviso di giacenza: quindi è necessario inviare tale seconda raccomandata e rispettare il decorso dei termini previsti affinché la notifica sia valida.
Massime di principio
- Per atti tributari (avvisi di accertamento) inviati per posta in presenza di irreperibilità relativa, l'amministrazione deve adottare la procedura che garantisca la concreta conoscenza dell'atto da parte del contribuente; la semplice immissione di un avviso di giacenza nella cassetta postale è insufficiente.
- La notifica per compiuta giacenza tramite posta si perfeziona con l'invio della raccomandata che comunica la giacenza (seconda raccomandata) e non con il mero deposito del plico o con l'avviso materiale lasciato nella buca delle lettere.
- L'art. 1 comma 161 legge 269/2006 non deroga al principio della certezza della conoscenza dell'atto: l'autorizzazione a usare la posta non elimina l'onere di seguire le garanzie procedurali previste per gli accertamenti tributari.
- La prova della validità della notifica grava sull'ente impositore; in mancanza di documentazione che dimostri l'invio della comunicazione di giacenza la notifica può essere dichiarata nulla e l'atto presupposto annullato.
- In caso di mancata osservanza delle formalità di notifica la cartella di pagamento basata su atto presupposto non validamente notificato è annullabile e il contribuente può ottenere la condanna al pagamento delle spese processuali.
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