Sentenza del 07/12/2021 n. 38741 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Associazione impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello di Riscossione Sicilia e aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'AIAS per difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della mancata impugnazione di una decisione del Tribunale di Siracusa. L'AIAS deduce violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 37 c.p.c., della L. n. 69/2009 art. 59 e dell'art. 360 c.p.c. nn. 1, 3 e 4, sostenendo che l'interpretazione giurisprudenziale delle norme processuali non può produrre effetti retroattivi tali da ledere il principio del giusto processo e l'affidamento legittimo del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione perché si pronunci anche sulle spese del giudizio di merito. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello di Palermo avesse già declinato d'ufficio la giurisdizione a favore del giudice tributario e che si fosse formato un giudicato interno sulla giurisdizione; di conseguenza la Commissione regionale non avrebbe dovuto sollevare nuovamente d'ufficio la questione, né dichiarare inammissibile l'appello. Inoltre la Corte ha precisato che l'evoluzione interpretativa circa l'assimilazione della giurisdizione alla competenza non autorizza a estendere automaticamente l'efficacia vincolante di tale decisione al merito del contenzioso, essendo possibile che il giudice presso il quale la causa sia stata riassunta qualifiche diversamente il rapporto.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamati in rapporto al diritto di difesa e al giusto processo: la retroattività di interpretazioni processuali non deve compromettere tali garanzie.
Esaminata alla luce della giurisprudenza di legittimità che tende ad assimilare le questioni di giurisdizione a quelle di competenza, con conseguenze sul sindacato e sulla rilevabilità d'ufficio; tuttavia la Corte segnala limiti all'effetto vincolante di detta interpretazione sul merito.
Riferita al rafforzamento dei principi di efficienza e ragionevole durata del processo, richiamati dalla giurisprudenza che ha modellato l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c.; non può però determinare effetti retroattivi lesivi dell'affidamento.
art. 360 c.p.c. nn. 1, 3 e 4
Fatti valere come parametri di cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione) ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. Sez. Un. 24883/2008; Cass. n. 8622/2012
Citata per descrivere l'orientamento consolidato che assimila giurisdizione e competenza in funzione di economia processuale e ragionevole durata; la Corte però precisa che tale orientamento non estende automaticamente gli effetti vincolanti sulla decisione di merito quando il giudice che ha riassunto la causa qualifica il rapporto diversamente.
Massime di principio
- Se un giudice ordinario (o d'appello) declina d'ufficio la giurisdizione a favore del giudice tributario e tale decisione non viene impugnata, si forma un giudicato interno sulla giurisdizione che normalmente impedisce a giudici successivi di rinvigorire la questione d'ufficio.
- La Commissione tributaria che decide nel merito senza aver sollevato conflitto di giurisdizione non dovrebbe, in sede di gravame regionale, sollevare d'ufficio la medesima questione se questa è già stata definitivamente affermata dal giudice remittente.
- L'evoluzione giurisprudenziale che assimila giurisdizione e competenza e valorizza l'economia processuale non può essere applicata retroattivamente in modo da ledere il principio del giusto processo e l'affidamento del soggetto processuale.
- Anche quando sia formatosi un giudicato sulla giurisdizione, il giudice presso il quale la causa è stata riassunta può, entro i limiti delle regole processuali, qualificare diversamente il rapporto e sottoporlo alla disciplina più idonea, fatto salvo il rispetto delle garanzie di legittimità e dell'affidamento.
- In contenziosi tributari, la rilevazione d'ufficio della giurisdizione va bilanciata con l'esigenza di evitare pregiudizi al diritto di difesa e con il principio di ragionevole durata del processo; decisioni di declinatoria non impugnate creano preclusioni che devono essere rispettate dagli organi successivi.
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