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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19894/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per l'anno 2006 notificati a una società poi trasformatasi da s.a.s. in s.r.l. e ai soci per maggiori redditi di partecipazione. L'Ufficio, sulla base di un pvc della Guardia di Finanza, contestava alla società l'indebita deduzione di costi e la detrazione IVA relativi a fatture emesse da due fornitori ritenuti coinvolti in operazioni oggettivamente inesistenti o sovrafatturate, per un importo complessivo di euro 524.668,80; ai soci venivano imputati i conseguenti maggiori redditi. In primo grado i ricorsi venivano rigettati; la CTR confermava. In cassazione i contribuenti proponevano tre motivi: 1) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 7 L. 212/2000 e 54 d.P.R. 633/1972, per asserita indeterminatezza dell'accertamento, poiché non sarebbe stato indicato quali fatture tra quelle emesse dai fornitori fossero false e quali specifiche operazioni fossero inesistenti; 2) violazione degli artt. 2727 ss. c.c. per pretesa illegittimità della prova presuntiva, sostenendo che la CTR avesse fondato la sovrafatturazione su una presunzione derivata da un'altra presunzione; 3) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000 per mancata allegazione agli avvisi degli atti emessi nei confronti del soggetto indicato come 'cartiera', pur essendo richiamati negli accertamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, dietro la dedotta violazione di legge, mirava a una rivalutazione del merito: la CTR aveva correttamente individuato un indice presuntivo grave, preciso e concordante nella corrispondenza tra l'importo delle fatture contestate alla società e l'importo delle fatture fittizie emesse dal soggetto ritenuto cartiera verso i fornitori intermedi. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, affermando che il c.d. divieto di doppia presunzione non ha base normativa e che un fatto noto accertato anche per presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, può essere premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, osservando che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati sussiste solo per gli atti non conosciuti dal contribuente e che, nel caso concreto, i provvedimenti richiamati avevano valore meramente rafforzativo e non erano diretti a fondare in via esclusiva la pretesa. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La motivazione per relationem è valida; gli atti richiamati vanno allegati solo se non conosciuti né ricevuti dal contribuente, salvo riproduzione del contenuto essenziale.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di allegare i documenti richiamati non opera per gli atti già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come base normativa della ripresa IVA in relazione a operazioni ritenute inesistenti o sovrafatturate.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per accertare l'inesistenza delle operazioni fatturate, purché i fatti noti siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Il fatto noto può essere accertato anche mediante presunzioni semplici adeguate e costituire base per una ulteriore inferenza presuntiva.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta offerta dall'Amministrazione una prova presuntiva del carattere fittizio delle operazioni, incombe sul contribuente la prova contraria della fonte legittima del costo o della detrazione.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA va escluso in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, anche se la fattura presenti regolarità formale.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato per l'imputazione ai soci del maggior reddito di partecipazione conseguente alla rettifica del reddito sociale.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale rito camerale applicabile al ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di IVA e imposte dirette, quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva totale o parziale delle operazioni fatturate, l'onere di provare il carattere fittizio delle operazioni può essere assolto anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
  • Accertata, anche per via presuntiva, la fittizietà delle operazioni a monte, il giudice può inferirne ulteriori fatti ignoti mediante una successiva presunzione; il c.d. divieto di doppia presunzione non costituisce un limite normativo autonomo.
  • Il contribuente, a fronte di una prova presuntiva dell'Ufficio circa la fittizietà o sovrafatturazione delle prestazioni, deve fornire prova contraria specifica sulla reale natura, quantità e costo delle prestazioni rese; non basta la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • Il diritto alla detrazione IVA presuppone l'effettiva realizzazione dell'operazione e l'effettiva debenza dell'imposta; la mera esposizione dell'IVA in fattura non basta se l'operazione non è stata realmente eseguita o è stata eseguita in termini diversi.
  • La motivazione per relationem dell'atto impositivo è legittima se gli atti richiamati sono già conosciuti dal contribuente o se il richiamo ha funzione solo rafforzativa e l'accertamento contiene comunque gli elementi essenziali della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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