Cassazione Civile, Ordinanza n. 14407/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento per IMU 2012 e del presupposto avviso di accertamento. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso per improcedibilità e carenza di interesse, ritenendo rituale la notifica dell'avviso di accertamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 6-ter d.lgs. 82/2005, sostenendo che la notifica via PEC degli atti tributari debba provenire da un indirizzo inserito in pubblici elenchi; (2) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973, 6-ter d.lgs. 82/2005, 3-bis l. 53/1994 e 16-ter d.l. 179/2012, affermando che l'indirizzo PEC del notificante non risultava nei pubblici elenchi e che ciò impediva di attribuire certezza alla provenienza dell'atto; (3) violazione dell'art. 156 c.p.c., deducendo che il vizio di notifica non sarebbe sanabile per raggiungimento dello scopo quando manchi un elemento essenziale dell'atto. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un precedente recente e l'orientamento secondo cui, nella notificazione via PEC della cartella esattoriale o di atti della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente ai registri pubblici non incide di per sé sulla presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui proviene, purché dalla PEC sia ictu oculi riconoscibile la provenienza. Ha quindi ritenuto che il contribuente non avesse allegato e provato specifici pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla notifica da un indirizzo non censito nei pubblici elenchi; la mera evocazione astratta di rischi informatici non è stata ritenuta sufficiente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 26, comma 2 del d.P.R. 602 del 1973
disciplina la notificazione della cartella e, per il Collegio, non richiede che il mittente della PEC sia necessariamente un indirizzo inserito nei pubblici elenchi; l'obbligo di registro riguarda in modo espresso il destinatario
art. 6 ter del d. lgs. 82 del 2005
è richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esigenza di indirizzi PEC inseriti in pubblici elenchi ai fini della certezza della provenienza
artt. 60, commi 6 e 7 d.P.R. 600 del 1973
è richiamato quale norma del sistema delle notificazioni tributarie telematiche
art. 3 bis comma 1 della l. 53 del 1994
la Corte la richiama come disciplina generale della notificazione telematica, che richiede per il notificante un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi
art 16 ter del d.l. 179 del 2012, conv. con mod. in l. 221 del 2012
viene evocato per individuare i pubblici elenchi rilevanti per le notificazioni telematiche
art. 66, comma 5, d.lgs. 217/2017
art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017
è richiamato per definire, dal 15.12.2013, quali siano i 'pubblici elenchi' ai fini delle notificazioni e comunicazioni telematiche
è invocato per sostenere che il vizio di notificazione non sarebbe sanabile per raggiungimento dello scopo quando l'atto sia privo di un elemento essenziale; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dal rigetto sul punto principale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, la mancata iscrizione dell'indirizzo del mittente in un pubblico elenco non determina di per sé la nullità della notifica, se dalla PEC è chiaramente desumibile la provenienza dell'atto dal soggetto notificante.
- La disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, in tema di notificazione degli atti della riscossione, richiede l'uso di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi per il notificante in termini meno rigidi rispetto alla regola generale, mentre l'attenzione normativa si concentra espressamente sul destinatario.
- Chi contesta la validità di una notificazione via PEC per difetto di iscrizione del mittente nei pubblici elenchi deve allegare e dimostrare specifici e concreti pregiudizi al diritto di difesa; non bastano rilievi astratti o ipotetici rischi informatici.
- Il vizio formale della notificazione non può essere utilmente dedotto in cassazione in assenza di una lesione concreta della funzione dell'atto e della difesa della parte destinataria.
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