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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33217/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da numerosi atti della riscossione relativi a debiti tributari di una società cedente di ramo d'azienda, notificati anche alla società cessionaria in quanto indicata come soggetto obbligato per effetto della cessione. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi: aveva escluso la responsabilità della cessionaria per un anno d’imposta successivo alla cessione e l’aveva limitata al prezzo di cessione per le imposte anteriori, applicando il comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. 472/1997. In appello, le amministrazioni finanziarie avevano sostenuto invece che la cessione fosse in frode al fisco, con conseguente applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 14 e responsabilità illimitata della cessionaria; la società aveva resistito e riproposto eccezioni su motivazione degli atti, novità delle questioni in appello, mancanza di titolo esecutivo valido nei suoi confronti e necessità della notifica di cartelle/atti presupposti anche al cessionario. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato sei motivi: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita estraneità dei motivi di appello alla ratio della sentenza di primo grado; 2) omessa pronuncia sulla novità delle questioni introdotte in appello; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, per non avere gli atti esplicitato la frode e i fatti costitutivi; 4) violazione dell’art. 14 d.lgs. 472/1997 e questione di legittimità costituzionale, sostenendo che mancassero i presupposti della frode e che la norma delegata eccedesse la delega; 5) omessa pronuncia sulla nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione; 6) violazione delle norme sulla riscossione, per avere le intimazioni di pagamento operato senza una cartella notificata direttamente alla cessionaria. La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso nonostante il fallimento medio tempore della contribuente, ma ha poi dichiarato inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi, affermando che la responsabilità del cessionario può essere fatta valere anche in sede di riscossione, che gli atti erano sufficientemente motivati perché riferiti alla cessione quale titolo della pretesa, che la CTR aveva correttamente valorizzato gli indici fattuali della frode e che non era necessario notificare al cessionario un autonomo avviso di accertamento o una cartella distinta rispetto a quella del cedente nei termini prospettati dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dal liquidatore, ma ha respinto tutte le censure: quelle processuali per difetto di autosufficienza, cumulatività o perché comunque infondate; quelle di merito perché la CTR aveva correttamente applicato l’art. 14 d.lgs. 472/1997, qualificando la cessione come operazione in frode al fisco e conseguentemente riconoscendo la responsabilità illimitata della cessionaria. La Corte ha inoltre ribadito che, nella responsabilità del cessionario per i debiti fiscali del cedente, gli atti di riscossione sono validamente motivati se consentono di comprendere che la pretesa deriva dalla cessione d’azienda e che non è necessaria la notifica al cessionario di un autonomo avviso di accertamento o di una cartella distinta, in assenza di espressa previsione normativa. Il ricorso è stato quindi respinto con conferma della decisione d’appello e condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    Disciplina unitaria della responsabilità del cessionario d’azienda per debiti tributari del cedente: nei casi ordinari la responsabilità è limitata e sussidiaria, mentre in caso di cessione in frode al fisco è illimitata e senza beneficio di preventiva escussione; la frode può essere accertata anche in sede giurisdizionale sulla base degli elementi di fatto.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L’appello deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse rispettato.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la CTR aveva comunque esaminato e respinto, anche implicitamente, le questioni riproposte dalla contribuente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; nel caso concreto non è stata ravvisata omissione di pronuncia o carenza motivazionale.

  • art. 3 L. 241/1990

    La motivazione degli atti tributari deve indicare le ragioni della pretesa; nel caso del cessionario è sufficiente il riferimento alla cessione quale titolo della responsabilità solidale.

  • artt. 7 e 14 L. 212/2000

    Sono richiamati a fondamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi e della conoscibilità della pretesa fiscale.

  • art. 12, co. 2, DPR 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione e notificazione degli atti della riscossione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 25 DPR 602/1973

    La Corte ha escluso che imponga, nel caso di responsabilità solidale del cessionario, la notificazione di una cartella autonoma al cessionario, in difetto di espressa deroga o previsione in tal senso.

  • art. 49 DPR 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente sulle intimazioni di pagamento, ma ritenuto non idoneo a fondare la nullità prospettata.

  • art. 50 DPR 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all’azione esecutiva e alle intimazioni di pagamento.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo relativo alla validità delle impugnazioni degli atti della riscossione.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Evocato come principio generale per affermare che, in mancanza di espressa deroga, l’atto impositivo diretto al cedente non deve essere notificato anche al cessionario.

  • art. 3, comma 133, lett. c), L. 662/1996

    Norma di delega alla base dell’art. 14 d.lgs. 472/1997; la Corte ha escluso il vizio di eccesso di delega ritenendo che la disciplina delegata sia coerente con il criterio degli effetti economici della violazione sul patrimonio di chi si giova della cessione.

  • art. 43 l.f.

    Richiamato in via preliminare per affermare l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal fallito in assenza di iniziativa del curatore.

Massime di principio

  • Nella responsabilità del cessionario d’azienda per debiti fiscali del cedente, il titolo della pretesa può essere fatto valere tramite gli atti della riscossione notificati al cessionario, purché da essi emerga la ragione sostanziale della richiesta di pagamento, cioè la cessione quale fonte della responsabilità solidale.
  • La cessione in frode al fisco integra un’ipotesi di responsabilità illimitata del cessionario, senza beneficio di preventiva escussione e senza i limiti quantitativi propri della cessione lecita; la frode può essere desunta da un complesso di elementi indiziari concordanti.
  • L’obbligo di motivazione degli atti tributari nei confronti del cessionario non richiede necessariamente la ripetizione integrale dell’avviso di accertamento già emesso nei confronti del cedente: è sufficiente che l’atto renda comprensibile che la pretesa è azionata in ragione della responsabilità solidale da cessione d’azienda.
  • In sede di cassazione, le censure che mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito della frode o della gravità degli indizi sono inammissibili, perché estranee al sindacato di legittimità.
  • L’appello tributario deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma tale requisito è rispettato se il gravame contesta effettivamente il nucleo della decisione, anche quando la contestazione è svolta in termini giuridici diversi da quelli utilizzati dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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