Cassazione Civile, Ordinanza n. 07224/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato, con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e quindi confermato gli avvisi di accertamento relativi a Irpef, Irap e Iva per gli anni 2006 e 2007. La lite nasceva da: (1) una rettifica del reddito fondata sugli studi di settore, per asserito marcato scostamento tra i redditi dichiarati e i parametri del cluster di riferimento, con contestazione di maggiori compensi non dichiarati; (2) la ripresa a tassazione, per il 2007, di costi e Iva detratta relativi a una fattura emessa da una società ritenuta non inerente e non documentata. I motivi dedotti dal ricorrente erano: nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria; violazione delle norme sugli studi di settore, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 24 e 111 Cost. per errato riparto dell'onere probatorio e valorizzazione presuntiva dello scostamento; omesso esame di fatti decisivi, tra cui il tentativo di adesione in sede amministrativa e la non riconducibilità dell'attività al cluster; violazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. sulla ripresa dei costi per la fattura passiva; ulteriori omessi esami di fatti decisivi sulla deducibilità del costo e sulla situazione concreta dell'organizzazione professionale. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha chiesto l'estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 6 del d.l. 193/2016; l'Agenzia delle entrate ha depositato atto di adesione all'istanza, dando atto dell'intervenuta definizione agevolata dei carichi relativi agli atti di accertamento oggetto di causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex d.l. 193/2016 e dell'adesione dell'Agenzia delle entrate all'istanza di estinzione. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, rilevando che l'estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.
Norme richiamate
memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
utilizzato per il deposito della memoria in camera di consiglio e per la richiesta di estinzione del giudizio
definizione dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate - riscossione
ha consentito la definizione agevolata dei carichi e ha determinato la cessazione della materia del contendere
d.l. n. 193/2016, conv. nella L. n. 225/2016
adesione alla definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, conv. nella legge n. 225/2016
richiamata quale base normativa della definizione agevolata perfezionata dal contribuente
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza della CTR
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
richiamato nel motivo di ricorso relativo agli studi di settore e alla forza presuntiva dello scostamento
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato insieme alle norme sugli studi di settore per contestare la rettifica reddituale
invocato per censurare il riparto dell'onere della prova in tema di accertamento induttivo da studi di settore
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa nella contestazione sull'onere della prova
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo nella deduzione del secondo motivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base dei motivi di nullità della sentenza per violazione di legge processuale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
base dei motivi di omesso esame di fatti decisivi
richiamato per dedurre la violazione dei limiti del devolutum in appello
richiamato per contestare la mancata riproposizione in appello di specifiche circostanze e motivi
richiamato per lamentare ultrapetizione o pronuncia su fatti non dedotti
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato sulla disciplina istruttoria del processo tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne ha escluso l'applicazione perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione, quando risulti perfezionata e vi sia adesione dell'amministrazione al relativo esito estintivo.
- La declaratoria di estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non consente, di regola, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- Quando il processo si chiude per estinzione dovuta a definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente in presenza di giusti motivi collegati al complessivo esito della lite.
- Nei motivi di ricorso fondati sugli studi di settore, la censura deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con l'effettiva base probatoria posta a fondamento dell'accertamento; tuttavia, nel caso di estinzione sopravvenuta, tali questioni restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
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