Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07224/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato, con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e quindi confermato gli avvisi di accertamento relativi a Irpef, Irap e Iva per gli anni 2006 e 2007. La lite nasceva da: (1) una rettifica del reddito fondata sugli studi di settore, per asserito marcato scostamento tra i redditi dichiarati e i parametri del cluster di riferimento, con contestazione di maggiori compensi non dichiarati; (2) la ripresa a tassazione, per il 2007, di costi e Iva detratta relativi a una fattura emessa da una società ritenuta non inerente e non documentata. I motivi dedotti dal ricorrente erano: nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria; violazione delle norme sugli studi di settore, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 24 e 111 Cost. per errato riparto dell'onere probatorio e valorizzazione presuntiva dello scostamento; omesso esame di fatti decisivi, tra cui il tentativo di adesione in sede amministrativa e la non riconducibilità dell'attività al cluster; violazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. sulla ripresa dei costi per la fattura passiva; ulteriori omessi esami di fatti decisivi sulla deducibilità del costo e sulla situazione concreta dell'organizzazione professionale. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha chiesto l'estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 6 del d.l. 193/2016; l'Agenzia delle entrate ha depositato atto di adesione all'istanza, dando atto dell'intervenuta definizione agevolata dei carichi relativi agli atti di accertamento oggetto di causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex d.l. 193/2016 e dell'adesione dell'Agenzia delle entrate all'istanza di estinzione. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, rilevando che l'estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione, quando risulti perfezionata e vi sia adesione dell'amministrazione al relativo esito estintivo.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non consente, di regola, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
  • Quando il processo si chiude per estinzione dovuta a definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente in presenza di giusti motivi collegati al complessivo esito della lite.
  • Nei motivi di ricorso fondati sugli studi di settore, la censura deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con l'effettiva base probatoria posta a fondamento dell'accertamento; tuttavia, nel caso di estinzione sopravvenuta, tali questioni restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.