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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25021/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da atti di recupero di crediti d'imposta ritenuti indebitamente utilizzati in compensazione negli anni 2007-2010. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società; la Commissione tributaria regionale, invece, su appello dell'Ufficio, ha riformato la decisione e ha ritenuto legittimo il recupero, considerando che il limite annuale di compensabilità previsto dall'art. 34 L. 388/2000 riguardasse le sole compensazioni orizzontali, e che le sanzioni applicate per singolo anno fossero quelle dell'omesso versamento ex art. 13 d.lgs. 471/1997. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il superamento del limite sarebbe derivato solo da compensazioni verticali, non soggette a tetto; 2) violazione della disciplina su Ires e imposta sostitutiva, perché la compensazione tra credito Ires e imposta sostitutiva sarebbe stata verticale e non orizzontale; 3) omessa motivazione e motivazione solo per relationem della sentenza d'appello; 4) violazione della disciplina IVA e del principio di neutralità, perché il superamento del limite sarebbe dipeso da crediti IVA; 5) violazione degli artt. 17 e 34 L. 388/2000 per avere l'Ufficio incluso compensazioni verticali tra quelle orizzontali; 6) violazione della disciplina sanzionatoria e del divieto di analogia, sostenendo che l'art. 13 d.lgs. 471/1997 fosse stato applicato analogicamente; 7) violazione dello Statuto del contribuente e degli artt. 3 e 53 Cost., per l'asserita illegittimità del limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi principali: il primo perché irrilevante, poiché le compensazioni verticali non sono soggette al limite annuale e quindi il loro ammontare non era decisivo; il terzo e il quinto per difetto di specificità, avendo il ricorrente contestato l'inclusione di compensazioni verticali tra quelle orizzontali senza indicare in concreto quali operazioni fossero state erroneamente conteggiate e in che misura; il quarto perché introduceva una questione nuova e comunque perché la limitazione nazionale dei crediti IVA è compatibile con la direttiva 2006/112/CE se il credito è recuperabile in un termine ragionevole; il sesto perché non vi è stata applicazione analogica dell'art. 13 d.lgs. 471/1997, ma applicazione diretta, essendo il superamento del limite di compensazione equiparato al mancato versamento; il settimo perché lo Statuto del contribuente non ha rango superiore alla legge ordinaria e non consente la disapplicazione della disciplina sul limite annuale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il motivo è inammissibile quando il fatto dedotto non è decisivo o è comunque irrilevante rispetto al thema decidendum.

  • art. 34 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    limite annuale di € 516.456,90

    Il limite annuale si applica alle compensazioni orizzontali e ai rimborsi, non alle compensazioni verticali.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    La compensazione nel modello F24 è soggetta al limite annuale previsto dall'art. 34 L. 388/2000, nei soli casi di compensazione orizzontale.

  • art. 1, comma 48, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    L'imposta sostitutiva prevista per il recupero di deduzioni extracontabili opera con un regime distinto rispetto all'Ires.

  • art. 3, comma 2, d.m. 30 marzo 2008

    Coordina il recupero a tassazione delle differenze tra valori civili e fiscali mediante imposta sostitutiva distinta dalle imposte sui redditi e dall'Irap.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione per relationem non è censurabile in astratto se consente di comprendere la ratio della decisione; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiede una motivazione della sentenza tributaria; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata specificazione dell'errore di sussunzione contestato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per la motivazione della sentenza, ma la censura non ha superato il vaglio di specificità.

  • art. 168 direttiva 2006/112/CE

    Richiamato insieme al principio di neutralità IVA, ma la censura è stata ritenuta nuova e non decisiva.

  • art. 183 direttiva 2006/112/CE

    Non osta a una normativa nazionale che limiti annualmente la compensazione di taluni debiti tributari con crediti IVA, se il credito è comunque recuperabile entro un termine ragionevole.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Il superamento del limite massimo dei crediti compensabili è direttamente riconducibile alla fattispecie sanzionatoria dell'omesso versamento, non trattandosi di applicazione analogica.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Lo Statuto del contribuente opera come criterio interpretativo, ma non consente la disapplicazione della legge ordinaria.

  • art. 7 CEDU

    Invocato per il divieto di analogia in materia punitiva, ma la Corte esclude che vi sia stata analogia.

  • art. 8, commi 1 e 8, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligazione tributaria può estinguersi anche per compensazione; la norma non prevale sulla disciplina ordinaria del limite annuale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla parte, ma non idoneo a fondare la disapplicazione del limite di compensabilità.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla parte, ma non idoneo a fondare la disapplicazione del limite di compensabilità.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta previsto dalla legge finanziaria si applica alle compensazioni orizzontali, mentre le compensazioni verticali, tra debito e credito della stessa imposta, ne restano fuori.
  • Quando si contesta in cassazione un errore di sussunzione dell'atto impositivo o della sentenza di merito, il ricorrente deve indicare in modo specifico quale operazione sia stata erroneamente qualificata e in quale misura essa abbia inciso sul superamento del limite; una contestazione generica o tabellare è inammissibile.
  • La compensazione oltre il limite di legge può essere direttamente ricondotta alla fattispecie sanzionatoria dell'omesso versamento, senza che ciò integri applicazione analogica vietata in materia punitiva.
  • Una questione nuova, che presupponga ulteriori accertamenti di fatto non compiuti nei giudizi di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Il principio di neutralità dell'IVA non impedisce, di per sé, una disciplina nazionale che limiti temporaneamente la compensazione di crediti IVA, purché il credito sia recuperabile integralmente entro un termine ragionevole.
  • Lo Statuto del contribuente orienta l'interpretazione delle norme tributarie ma non ha rango sovraordinato alla legge ordinaria e non consente, da solo, la disapplicazione di una norma fiscale chiara.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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