Cassazione Civile, Ordinanza n. 28386/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2005. I contribuenti avevano già visto respinti i propri ricorsi nel merito dalla Commissione tributaria provinciale; contro tale decisione avevano poi proposto ricorso per revocazione, respinto dalla CTP, e quindi appello alla Commissione tributaria regionale, anch'esso rigettato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un motivo unico, articolato in plurime censure, lamentando violazioni di norme tributarie e processuali e vizi motivazionali: in sostanza sostenevano che la CTR avesse erroneamente respinto l'appello contro il diniego di revocazione della sentenza di primo grado, che non era più appellabile, e che il giudice tributario non avesse correttamente valutato un asserito vizio di ultrapetizione e la scoperta di un documento successivo alla sentenza, ritenuto invece privo dei requisiti di sopravvenienza e decisività. La Corte osserva inoltre che le doglianze riproponevano, in realtà, questioni di merito già decise, inidonee sia a fondare la revocazione ex art. 395 c.p.c. sia a sostenere il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero una mera riproposizione di questioni di merito, fattuali e giuridiche, già esaminate nei precedenti gradi e comunque non riconducibili ai motivi tipici di revocazione ex art. 395 c.p.c. Ha inoltre rilevato che, per la sentenza di primo grado non più appellabile, la revocazione straordinaria è astrattamente esperibile solo per i motivi di cui all'art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.; il solo profilo astrattamente riconducibile al n. 3, relativo a un documento successivo, era stato correttamente giudicato non dotato dei requisiti di sopravvenienza e decisività, giudizio di merito insindacabile in cassazione. È stata anche esclusa la possibilità di scrutinare il vizio motivazionale per la presenza di doppia conforme. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione straordinaria della sentenza non più appellabile è esperibile solo per i motivi tassativi previsti dalla norma; non sono ammissibili doglianze che si limitino a contestare il merito della decisione.
La sentenza di primo grado non più appellabile è revocabile soltanto nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c. richiamati dalla norma.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione sul punto oggetto di conformi decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per l'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
art. 2476, settimo comma, c.c.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre come censure di legittimità mere contestazioni di merito già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
- La revocazione della sentenza non più appellabile è consentita solo nei limiti dei motivi tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c.; l'errore di valutazione del giudice o la diversa lettura del merito non bastano.
- Quando il motivo di revocazione invoca la scoperta di un documento, occorre che il documento sia realmente sopravvenuto e dotato di decisività; tale verifica è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se correttamente motivata.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione sul punto deciso in modo conforme nei due gradi di merito.
- Non esiste nell'ordinamento un'azione generale diretta a ottenere una nuova decisione per sostenere l'erroneità o ingiustizia di una sentenza passata in giudicato al di fuori dei rimedi tipici previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →