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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28386/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2005. I contribuenti avevano già visto respinti i propri ricorsi nel merito dalla Commissione tributaria provinciale; contro tale decisione avevano poi proposto ricorso per revocazione, respinto dalla CTP, e quindi appello alla Commissione tributaria regionale, anch'esso rigettato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un motivo unico, articolato in plurime censure, lamentando violazioni di norme tributarie e processuali e vizi motivazionali: in sostanza sostenevano che la CTR avesse erroneamente respinto l'appello contro il diniego di revocazione della sentenza di primo grado, che non era più appellabile, e che il giudice tributario non avesse correttamente valutato un asserito vizio di ultrapetizione e la scoperta di un documento successivo alla sentenza, ritenuto invece privo dei requisiti di sopravvenienza e decisività. La Corte osserva inoltre che le doglianze riproponevano, in realtà, questioni di merito già decise, inidonee sia a fondare la revocazione ex art. 395 c.p.c. sia a sostenere il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero una mera riproposizione di questioni di merito, fattuali e giuridiche, già esaminate nei precedenti gradi e comunque non riconducibili ai motivi tipici di revocazione ex art. 395 c.p.c. Ha inoltre rilevato che, per la sentenza di primo grado non più appellabile, la revocazione straordinaria è astrattamente esperibile solo per i motivi di cui all'art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.; il solo profilo astrattamente riconducibile al n. 3, relativo a un documento successivo, era stato correttamente giudicato non dotato dei requisiti di sopravvenienza e decisività, giudizio di merito insindacabile in cassazione. È stata anche esclusa la possibilità di scrutinare il vizio motivazionale per la presenza di doppia conforme. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione straordinaria della sentenza non più appellabile è esperibile solo per i motivi tassativi previsti dalla norma; non sono ammissibili doglianze che si limitino a contestare il merito della decisione.

  • art. 396, primo comma, c.p.c.

    La sentenza di primo grado non più appellabile è revocabile soltanto nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c. richiamati dalla norma.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione sul punto oggetto di conformi decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro di riferimento per l'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

  • art. 1 d.P.R. 633/1972

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 55 d.P.R. 917/1986

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 163 d.P.R. 917/1986

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 2476, settimo comma, c.c.

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 2497 c.c.

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre come censure di legittimità mere contestazioni di merito già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
  • La revocazione della sentenza non più appellabile è consentita solo nei limiti dei motivi tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c.; l'errore di valutazione del giudice o la diversa lettura del merito non bastano.
  • Quando il motivo di revocazione invoca la scoperta di un documento, occorre che il documento sia realmente sopravvenuto e dotato di decisività; tale verifica è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se correttamente motivata.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione sul punto deciso in modo conforme nei due gradi di merito.
  • Non esiste nell'ordinamento un'azione generale diretta a ottenere una nuova decisione per sostenere l'erroneità o ingiustizia di una sentenza passata in giudicato al di fuori dei rimedi tipici previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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