Cassazione Civile, Ordinanza n. 17869/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un contributo provinciale di euro 3.481.362,59 erogato per il servizio di trasporto pubblico locale. L'Ufficio sosteneva che tali somme dovessero essere considerate ricavi/corrispettivi imponibili sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, perché collegate all'attività di trasporto svolta e, quanto all'IVA, direttamente connesse al prezzo del servizio. I contribuenti e la Provincia avevano invece sostenuto che si trattasse di contributi non imponibili, con riflessi anche sulla posizione fiscale dei soci. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/contraddittoria; 2) violazione e falsa applicazione di numerose norme costituzionali, tributarie e civilistiche, deducendo che i contributi dovessero essere tassati come ricavi e che, comunque, non potesse applicarsi alla Provincia autonoma di Bolzano la disciplina escludente la tassazione diretta; contestava inoltre l'esclusione dell'IVA e la rilevanza delle norme europee e della natura del rapporto concessorio/contrattuale. Era inoltre chiesta la rideterminazione delle sanzioni in applicazione del favor rei.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello non apparente né incoerente in senso giuridicamente rilevante. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente al profilo IVA, cassando la sentenza sul punto e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione affinché verifichi in concreto se e in quale misura il contributo provinciale sia direttamente connesso al prezzo delle prestazioni di trasporto, cioè se abbia consentito di offrire il servizio a un prezzo inferiore. Ha respinto la censura dell'Ufficio quanto alle imposte dirette, confermando l'orientamento consolidato secondo cui i contributi pubblici di ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e non sono imponibili. È stato assorbito il motivo sulle sanzioni. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
requisito di esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa
Il ricorso era sufficientemente autosufficiente perché riportava in modo chiaro i fatti essenziali e le reciproche pretese delle parti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 53 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla tassazione dei contributi e sulla capacità contributiva.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimità della decisione impugnata.
art. 114 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'autonomia degli enti territoriali.
art. 116 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla competenza provinciale e al rapporto con la disciplina statale.
art. 117 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al riparto di competenze legislative.
art. 12 preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione della normativa applicabile.
art. 14 preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso per i limiti dell'analogia e dell'applicazione di norme agevolative.
Richiamato nel motivo di ricorso.
Richiamato nel motivo di ricorso.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla qualificazione del rapporto tra le parti.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla qualificazione del rapporto contrattuale.
Richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione del rapporto e degli atti.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'autonomia della Provincia autonoma.
art. 73 d.P.R. n. 670 del 1972
Richiamato nel motivo di ricorso.
art. 3 d.l. n. 833 del 1986, conv. in L. n. 18 del 1987
escludeva espressamente l'imposizione dei contributi corrisposti alle imprese di trasporto
Per le imposte dirette, i contributi pubblici di ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non sono componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione.
art. 14 legge provinciale di Bolzano n. 16 del 1985
i contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie
La norma provinciale mostra che il contributo è parametrato anche alle tariffe e agli utenti, elemento rilevante per verificare il nesso diretto col prezzo ai fini IVA.
art. 17, comma 1, legge provinciale di Bolzano n. 16 del 1985
Richiamato nella giurisprudenza citata sulla natura meramente ricognitiva dell'erogazione del contributo.
Richiamato nel motivo di ricorso.
art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel motivo di ricorso.
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati nel motivo di ricorso.
art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato nel motivo di ricorso.
art. 8 Reg. CE n. 1370/2007
Richiamato dall'Ufficio, ma ritenuto non decisivo per escludere la disciplina provinciale nel periodo considerato.
art. 12 Reg. CE n. 1370/2007
Richiamato nel motivo di ricorso e nella motivazione sulla decorrenza applicativa del regolamento.
art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972
La base imponibile IVA include i corrispettivi e le integrazioni direttamente connesse; il contributo è imponibile solo se direttamente connesso al prezzo.
art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel ragionamento sulla base imponibile IVA.
artt. 2, 24 e 25 direttiva 2006/112/CE
Richiamati nel motivo di ricorso come norme UE rilevanti per la base imponibile IVA.
art. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati nel motivo di ricorso.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per il principio del favor rei in tema sanzioni, motivo poi assorbito.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato nel motivo sulle sanzioni, nel testo modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché mancava un orientamento consolidato contrario alla tesi del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un deficit argomentativo radicale, un'omissione su punti decisivi o un contrasto insanabile tale da impedire di ricostruire il percorso logico-giuridico del giudice di merito; non è sufficiente una critica alla valutazione delle prove o alla mera non condivisione del ragionamento.
- Ai fini IVA, le somme corrisposte da un terzo al prestatore del servizio sono imponibili solo se risultano direttamente connesse al prezzo dell'operazione, ossia se incidono in modo tale da consentire al prestatore di offrire il servizio a un corrispettivo inferiore; occorre quindi verificare in concreto la funzione economica del contributo.
- Nel trasporto pubblico locale, la natura pubblica del finanziamento o la configurazione concessoria del rapporto non escludono di per sé l'assoggettamento a IVA: ciò che rileva è il nesso diretto tra contributo e prezzo del servizio reso all'utenza.
- Per le imposte dirette, i contributi pubblici di esercizio o di ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito quando una norma li sottrae espressamente a imposizione; la disciplina è applicabile anche nell'ambito delle autonomie speciali secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione non è esclusa dall'art. 360-bis c.p.c. se non esiste una giurisprudenza di legittimità consolidata e univoca contraria alla tesi della parte ricorrente.
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