Cassazione Civile, Ordinanza n. 17856/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di una donna che aveva disposto del proprio patrimonio con un testamento olografo e con varie donazioni fatte in vita ad alcuni figli. Due figli, ritenendo lese le loro quote di legittima, hanno agito in riduzione contro il fratello beneficiario di una donazione immobiliare gravata da onere di assistenza e contro le altre sorelle/eredi o loro aventi causa. La Corte d’appello ha ritenuto sussistente la lesione, ha attribuito ai due attori una quota del terreno relitto e ha posto a carico del convenuto un conguaglio in denaro, rigettando al contempo l’appello incidentale con cui il convenuto sosteneva che, nella stima della donazione ricevuta, dovessero essere detratte le spese sostenute per l’assistenza della donante. Con il ricorso per cassazione il convenuto ha dedotto: 1) omesso esame del fatto che non tutti i chiamati alla successione avrebbero accettato l’eredità, con conseguente errato computo del concorso nella successione legittima; 2) violazione degli artt. 553, 554, 555, 560 e 737 c.c., sostenendo che la riduzione della successione intestata avrebbe dovuto operare anche nei confronti delle sorelle donatarie, le quali avevano ricevuto donazioni inferiori alla legittima ma comunque da imputare nel calcolo; 3) insussistenza, in presenza di collazione, di una vera e propria lesione di legittima; 4) erronea determinazione del valore del bene relitto al tempo dell’apertura della successione anziché al tempo dell’assegnazione; 5) vizio motivazionale e omesso esame nella valutazione delle prove sulle capacità economiche delle parti e sulla provenienza delle somme spese per l’assistenza alla de cuius; 6) violazione delle regole sulle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi, terzo, quarto e quinto motivi, ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui censurava la mancata considerazione, nel concorso sulla quota intestata, delle donazioni ricevute dalle sorelle legittimarie, ed ha dichiarato assorbito il sesto motivo.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo e ha rinviato alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione. Ha stabilito che, nella successione in parte testamentaria e in parte legittima, la quota intestata dei coeredi legittimari deve essere determinata tenendo conto delle donazioni da essi già ricevute, così da escludere che concorra per l’intera quota chi abbia già avuto liberalità sufficienti in parte a soddisfare la propria riserva. Il giudice di rinvio dovrà quindi ripartire il bene relitto detraendo dalla quota intestata delle sorelle la differenza tra la loro legittima e quanto già ricevuto in donazione; il residuo andrà ai due attori, con possibilità di agire in riduzione contro il legatario solo per l’ulteriore differenza. È rimasta ferma la scelta della Corte territoriale di procedere alla riduzione del legato per equivalente. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente che deduce omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, la sua decisività e il come e quando sia stato discusso nel processo; in difetto il motivo è inammissibile o comunque infondato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di riduzione, collazione e determinazione delle quote ereditarie.
art. 553 c.c.
L’azione di riduzione contro donazioni e disposizioni testamentarie opera solo quando e nella misura in cui la riduzione di diritto delle quote degli eredi legittimi non sia sufficiente a reintegrare la riserva; nella successione mista la quota intestata del legittimario si adegua automaticamente alla sua legittima.
art. 556 c.c.
La legittima e la disponibile si determinano mediante riunione fittizia, con riferimento al valore dei beni relitti e donati al tempo dell’apertura della successione.
art. 560 c.c.
Nella misura necessaria a reintegrare la legittima opera la riduzione della disposizione lesiva, prima della collazione sulla disponibile.
art. 737 c.c.
La collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell’asse i beni ricevuti per donazione, ma non esclude automaticamente l’azione di riduzione quando la lesione non sia integralmente colmata.
art. 726 c.c.
La norma sulla divisione non è applicabile in via analogica per rivalutare al tempo dell’assegnazione la quota intestata spettante al legittimario nella successione mista.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non può essere surrettiziamente censurata in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non contraddittoria.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La censura sulle spese di lite resta assorbita quando la decisione venga cassata sul capo principale che ne condiziona la regolazione.
Massime di principio
- Nella successione in parte testamentaria e in parte legittima, il legittimario deve conseguire sulla quota intestata quanto gli occorre per la reintegrazione della riserva; solo l’eventuale eccedenza può essere recuperata mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o donative.
- La determinazione della legittima e della disponibile avviene con riunione fittizia al valore dei beni relitti e donati al tempo dell’apertura della successione; le sopravvenienze di valore non incidono sulla misura della quota già determinata.
- La collazione non impedisce di per sé l’azione di riduzione: i due rimedi possono concorrere, ma la collazione incide solo sulla disponibile e non può essere invocata dal beneficiario per sottrarre una liberalità alla riduzione quando la riserva non sia integralmente soddisfatta.
- Il coerede legittimario che abbia già ricevuto donazioni va considerato nel riparto della successione solo nei limiti in cui tali liberalità abbiano concorso a soddisfare la sua quota di riserva; non gli spetta concorrere sull’intera quota intestata se ciò produce una lesione degli altri legittimari.
- In cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una specifica indicazione del fatto, della sua decisività e della sua effettiva deduzione nei gradi di merito; non è sufficiente una generica contestazione della ricostruzione fattuale o della valutazione delle prove.
- La rivalutazione del bene relitto al momento dell’assegnazione non è compatibile con l’art. 553 c.c., poiché la quota spettante al legittimario nella successione mista si fissa al momento dell’apertura della successione e non si trasforma in una quota divisoria soggetta ad aggiornamento di valore.
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