Cassazione Civile, Ordinanza n. 17852/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Un appaltatore convenne in giudizio i committenti per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo di un intervento di sostituzione della copertura di un immobile, deducendo anche l’esecuzione di numerose opere extra contratto non preventivamente quantificate e chiedendo, in via ulteriore, il ristoro del mancato guadagno asseritamente derivato dal recesso dei committenti. I committenti resistettero sostenendo di avere già pagato quanto dovuto, contestando la natura e la remunerabilità delle opere extra e proponendo un criterio di calcolo fondato sul prezzo unitario desumibile dal capitolato, anziché sul prezzo di mercato. In appello la domanda fu accolta solo in parte, con liquidazione del compenso per i lavori aggiuntivi in base al prezzo di mercato e detrazione degli acconti già versati. In cassazione i committenti dedussero: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita erronea applicazione del principio di non contestazione in una vicenda anteriore alla riforma del 2009; 2) violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato la consulenza tecnica e i prezzi di mercato nonostante l’asserita indeterminatezza della domanda e le carenze di allegazione/prova; 3) violazione degli artt. 1659, comma 3, e 1661 c.c. per avere la sentenza riconosciuto un corrispettivo per opere extra in un appalto convenuto a corpo, anziché ritenere le opere già comprese nel prezzo contrattuale o comunque non autonomamente remunerabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio di non contestazione era già desumibile, prima della riforma del 2009, dall’onere del convenuto di prendere posizione sui fatti allegati dall’attore ai sensi dell’art. 167 c.p.c.; inoltre il motivo non colpiva la reale ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva considerato non contestata solo l’imputazione delle somme versate a due diverse voci. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito: la Corte territoriale aveva accertato, con motivazione non specificamente censurata, che i lavori aggiuntivi erano autonomi, nuovi e diversi rispetto all’oggetto originario dell’appalto; aveva inoltre correttamente applicato l’art. 1657 c.c., ritenendo che, mancando una preventiva determinazione del corrispettivo per tali opere aggiuntive, il giudice potesse liquidarlo sulla base dei prezzi di mercato. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione è stato ritenuto operante anche nei giudizi anteriori alla riforma del 2009, poiché già elaborato dalla giurisprudenza in relazione all’onere del convenuto di prendere posizione sui fatti allegati dall’attore ex art. 167 c.p.c.
art. 167 c.p.c.
La parte convenuta deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda; la mancata specifica contestazione rende irrilevante il successivo richiamo all’assenza del testo novellato dell’art. 115 c.p.c.
art. 61 c.p.c.
La censura sulla consulenza tecnica è stata respinta perché tendeva a ottenere una rivalutazione del merito, non a denunciare un vizio giuridico reale.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica è stata ritenuta corretta in quanto coerente con gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale.
art. 1659 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che le opere extra sarebbero state retribuibili solo come variazioni dell’appalto; la Corte ha escluso la violazione perché ha accertato che le opere erano autonome e nuove rispetto al contratto.
art. 1661 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di variazioni dell’opera appaltata; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, poiché le prestazioni controverse erano state accertate come ulteriori e diverse rispetto a quelle pattuite.
art. 1657 c.c.
Nel contratto di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo non comporta nullità; il prezzo può essere determinato successivamente secondo tariffe, usi o dal giudice. In mancanza di pattuizione per le opere extra, il giudice può riferirsi ai prezzi di mercato come parametro oggettivo e conoscibile.
art. 1346 c.c.
La norma generale sulla determinatezza dell’oggetto è derogata dall’art. 1657 c.c. nel contratto di appalto, che consente la successiva determinazione del corrispettivo.
art. 1660 c.c.
Richiamata in via analogica dalla Corte per affermare che, anche nelle integrazioni del prezzo, il riferimento ai prezzi di mercato costituisce un parametro oggettivo utilizzabile dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi instaurati prima della riforma del 2009, poiché è espressione dell’onere del convenuto di prendere posizione in modo specifico sui fatti allegati dall’attore.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
- In tema di appalto, se le opere ulteriori sono accertate come autonome, nuove e diverse rispetto all’oggetto originario del contratto, esse possono dar luogo a un autonomo diritto al corrispettivo.
- Nel contratto di appalto la mancata determinazione preventiva del prezzo delle opere aggiuntive non comporta di per sé nullità o inesigibilità del compenso, potendo il giudice determinare il corrispettivo in base a criteri oggettivi come le tariffe, gli usi o i prezzi di mercato.
- Quando le parti abbiano pattuito che i lavori extra sarebbero stati quantificati prima dell’esecuzione, è legittimo escludere l’applicazione del prezzo contrattuale relativo alle opere originarie e liquidare le prestazioni aggiuntive con parametro autonomo.
- La censura sulla consulenza tecnica è infondata se non contesta specificamente il percorso argomentativo del giudice di merito e si limita a contrapporre un diverso criterio di calcolo.
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