Cassazione Civile, Ordinanza n. 17858/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato, che aveva difeso una regione in un procedimento arbitrale, ha chiesto al Tribunale la liquidazione del compenso professionale ai sensi del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., deducendo l'esistenza di una convenzione che prevedeva la determinazione del compenso secondo le tariffe professionali minime del D.M. n. 127/2004. La regione ha riconosciuto il contratto di patrocinio e l'effettivo svolgimento dell'attività, ma ha contestato il quantum, sia in relazione al valore della controversia sia alla pretesa triplicazione dei minimi tariffari. Il Tribunale ha liquidato somme molto inferiori a quelle richieste, determinando il valore della causa sulla base dell'importo oggetto della domanda arbitrale e non includendo una ulteriore voce di interessi che il professionista riteneva dovesse essere sommata. Il ricorrente ha proposto sette motivi di cassazione: i primi sei criticavano, sotto vari profili di violazione di legge e vizio motivazionale, la determinazione del valore della controversia e la conseguente liquidazione del compenso in misura inferiore a quella pattuita; il settimo censurava la decorrenza degli interessi moratori, sostenendo che dovessero decorrere dalla prima richiesta di pagamento e non dalla liquidazione giudiziale.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo corretta la liquidazione del compenso sulla base del valore della domanda arbitrale e non della somma eventualmente attribuita o di voci non risultanti dalle conclusioni della causa presupposta. Ha invece accolto il settimo motivo, affermando che, per i compensi professionali dell'avvocato, gli interessi ex art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, coincidente con la domanda giudiziale o la richiesta stragiudiziale di pagamento, e non dalla successiva liquidazione giudiziale, anche se l'importo riconosciuto sia inferiore a quello domandato. L'ordinanza è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame della decorrenza degli interessi e per le spese.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
richiamato per la determinazione del compenso professionale e per il rapporto tra pattuizione e liquidazione giudiziale
art. 13 D.M. 127/2004
richiamato come parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali
art. 10, comma 2 c.p.c.
utilizzato per individuare il valore della causa nelle obbligazioni pecuniarie in base alla somma domandata
art. 6 D.M. 127/2004
richiamato dalla Corte per distinguere i criteri di liquidazione nei confronti del cliente e del soccombente
art. 115 c.p.c.
invocato nei motivi del ricorso in tema di valutazione delle prove e della domanda
art. 116 c.p.c.
invocato nei motivi del ricorso in tema di apprezzamento delle prove
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione della convenzione sul compenso
art. 1363 c.c.
richiamato per l'interpretazione complessiva della convenzione
art. 702-bis c.p.c.
norma sul rito sommario utilizzata per introdurre la domanda di liquidazione del compenso
art. 814 c.p.c.
richiamato per la liquidazione dell'onorario degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale senza criteri equitativi
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002
richiamato in relazione alla decorrenza degli interessi di mora
art. 1224 c.c.
considerato la base normativa per gli interessi moratori sul credito professionale
art. 1283 c.c.
richiamato nel settimo motivo in relazione alla domanda di interessi e anatocismo
art. 702-bis, comma 4, c.p.c.
richiamato nei motivi in relazione al procedimento sommario
art. 5 D.M. 127/2004
richiamato per la disciplina tariffaria applicabile
art. 1, comma 1, cap. III, D.M. 127/2004
richiamato per la pattuizione del compenso nella misura minima tariffaria
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
richiamato quale rito oggi applicabile alle controversie sulla liquidazione dei compensi professionali
art. 28 l. n. 794/1942
richiamato come antecedente procedurale del rito di liquidazione dei compensi degli avvocati
art. 1124, secondo comma, c.c.
richiamato nel percorso argomentativo giurisprudenziale sulla decorrenza degli interessi e del maggior danno
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso dovuto al professionista da parte del cliente, il valore della controversia va determinato, per le obbligazioni pecuniarie, sulla base della somma domandata nel giudizio presupposto e non della somma eventualmente riconosciuta o di pretese non risultanti dalle conclusioni.
- Quando esista una convenzione che richiami i minimi tariffari, il giudice deve attenersi a tale parametro e non può sostituirvi criteri equitativi, salva la verifica del contenuto effettivo dell'accordo e dei dati necessari alla sua applicazione.
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, la decorrenza degli interessi moratori segue le regole generali dell'inadempimento pecuniario: la messa in mora coincide con la domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di pagamento, non con la successiva pronuncia di liquidazione.
- La circostanza che il giudice liquidi una somma inferiore a quella richiesta non esclude di per sé la mora del debitore; gli effetti dell'atto di costituzione in mora operano nei limiti del credito che risulti effettivamente dovuto.
- La contestazione del quantum da parte del cliente non impedisce la decorrenza degli interessi dalla messa in mora, poiché nel sistema non vale il principio per cui nei crediti illiquidi non possa configurarsi la mora.
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