Cassazione Civile, Ordinanza n. 17857/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fratello)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 28 luglio 1989 con cui una famiglia operante in ambito agricolo avrebbe inteso definire la sorte del patrimonio comune, assegnando i beni aziendali ai due figli coltivatori e prevedendo la liquidazione degli altri fratelli non coltivatori e un assegno vitalizio ai genitori. In relazione a uno specifico terreno, rimasto formalmente cointestato ma già posseduto e goduto in via esclusiva dal fratello assegnatario, nel 2008 si è proceduto alla vendita formale a favore della moglie dell'altro fratello, con pagamento mediante assegno bancario poi incassato. Gli attori hanno sostenuto che tale assegno non dovesse essere riscosso dal destinatario formale, poiché l'operazione era solo strumentale alla successiva sistemazione societaria e alla riallocazione del ricavato secondo gli accordi familiari; hanno quindi chiesto la restituzione del prezzo indebitamente incassato e, per la moglie, il risarcimento del danno, oltre alla restituzione di un'ulteriore somma di € 224.000 asseritamente versata nell'operazione connessa alla società. Il convenuto ha resistito, sostenendo che l'accordo del 1989 fosse nullo come patto successorio e proponendo domande riconvenzionali per l'asserito inadempimento dell'obbligo di trasferimento di una quota societaria, il pagamento del doppio della caparra e il risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha articolato undici motivi: omesso esame della questione della comunione tacita familiare; violazione dell'art. 230-bis c.c. e degli usi locali; nullità parziale ex art. 1419 c.c.; violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.; asserita incompetenza del giudice ordinario in favore del rito lavoro ex art. 409 c.p.c.; extra petizione per avere il giudice pronunciato su un titolo (mandato/pactum fiduciae) non più coltivato; contestazione sulla necessità della forma scritta per il mandato fiduciario e sulla prova testimoniale; omessa pronuncia e/o errata qualificazione sulla simulazione; omessa pronuncia sulla prescrizione del preteso diritto di intestazione; violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. sulla ricognizione di debito e riparto dell'onere probatorio; omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della caparra. Con ricorso incidentale, la controparte ha impugnato il rigetto della domanda di restituzione di € 224.000, deducendo violazioni in tema di prova, presunzioni, indebito e onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili diversi motivi del ricorso principale per effetto della doppia conforme, per difetto di censura della ratio decidendi o per deduzione di questioni non devolute nei gradi di merito; ha ritenuto infondati gli altri motivi, confermando la validità della qualificazione dell'accordo del 1989 come scioglimento della comunione familiare e non come patto successorio, la correttezza della valutazione sull'assenza di ricognizione di debito e la legittimità del rigetto delle domande riconvenzionali. Quanto al ricorso incidentale, ha confermato che i motivi miravano solo a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 230-bis c.c.
Richiamato per qualificare la comunione tacita familiare e l'accordo volto allo scioglimento del consorzio familiare e alla divisione del patrimonio comune.
art. 348-ter c.p.c.
Applicato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di deduzioni difensive o questioni giuridiche.
art. 1419 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'intero accordo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché riferito a una parte argomentativa ipotetica e non decisiva della sentenza.
art. 458 c.c.
La Corte ha escluso che l'accordo integrasse un patto successorio, qualificandolo invece come divisione di beni comuni.
art. 409 c.p.c.
La doglianza sul rito lavoro è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava dedotta in appello e mancava la specificazione del momento della deduzione.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ribadito che l'omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento su una domanda o eccezione autonoma; non basta il mancato esame di singole argomentazioni.
art. 1392 c.c.
Richiamato nella censura sulla forma del mandato; la Corte ha osservato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla prova testimoniale ammessa per principio di prova scritta.
art. 1351 c.c.
Invocato in relazione alla pretesa necessità della forma scritta per l'incarico immobiliare, ma non decisivo rispetto alla motivazione della sentenza.
art. 2724, n. 1, c.c.
La Corte d'appello ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale in presenza di principio di prova scritta individuato nell'accordo del 1989.
art. 1988 c.c.
La Corte ha escluso che le dichiarazioni richiamate integrassero una ricognizione di debito idonea ad esentare dalla prova del credito, valorizzando il contenuto complessivo della dichiarazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha precisato che il vizio sussiste solo se l'onere è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 2734 c.c.
Richiamato dal ricorrente nella critica alla valutazione della dichiarazione; la Corte non ha ravvisato errore decisivo nella qualificazione compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Non è violato per il solo fatto che il giudice valuti le prove in modo non conforme alla tesi della parte.
art. 116 c.p.c.
Non è violato per la mera diversa apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
art. 36 c.p.c.
Richiamato nella motivazione sulla domanda riconvenzionale relativa alle quote sociali, ritenuta estranea al titolo dedotto in lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mancata confutazione di deduzioni difensive o di questioni giuridiche, ma soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- In presenza di doppia conforme, il motivo per omesso esame di un fatto storico è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La nullità di singole pattuizioni non travolge l'intero accordo quando il giudice di merito ha escluso che la parte colpita dalla nullità costituisse elemento essenziale e inscindibile dell'assetto negoziale complessivo; le affermazioni svolte solo in via ipotetica non integrano ratio decidendi.
- L'accordo volto a definire l'assetto patrimoniale di una comunione familiare o di una comunione tacita familiare va distinto dal patto successorio: la divisione di beni comuni e lo scioglimento del vincolo associativo possono essere validi se riguardano assetti attuali e non disposizioni mortis causa.
- L'inammissibilità per omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette completamente di decidere su una domanda o eccezione autonoma; non sussiste quando la decisione, pur non esplicitata in modo analitico, è logicamente incompatibile con la statuizione resa.
- La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. richiede una dichiarazione univoca, valutata nel suo complesso dal giudice di merito; in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del significato della dichiarazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato, non quando si contesta il modo in cui ha apprezzato le prove raccolte.
- La prova testimoniale di un accordo relativo a beni immobili può essere ammessa quando ricorra una deroga legale, come il principio di prova scritta ex art. 2724, n. 1, c.c.; il motivo di ricorso deve confrontarsi con tale specifica ratio decidendi.
- La doglianza di extra o ultra petizione è inammissibile in cassazione se la questione non è stata specificamente dedotta nei gradi di merito, e in ogni caso la sola divergenza tra tesi difensive e motivazione del giudice non integra il vizio.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, anche se formalmente prospettate come violazione di legge, sono inammissibili in cassazione perché attengono al merito della controversia.
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