Cassazione Civile, Ordinanza n. 17855/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 7 novembre 2003 avente ad oggetto la fornitura di una piscina interrata con tapparella e accessori. L'acquirente lamentava che la vasca fosse stata posizionata in modo errato, con disallineamento rispetto al terreno, e che la tapparella di copertura fosse inutilizzabile perché di dimensioni ridotte rispetto alla piscina. Il Tribunale aveva accolto la domanda di riduzione del prezzo e risarcimento, ritenendo tempestive denuncia e azione; la Corte d'appello, invece, qualificato il rapporto come contratto misto con prevalenza della vendita, applicava l'art. 1495 c.c., riteneva prescritto il diritto relativo al vizio del disallineamento e decaduto quello relativo alla tapparella, e accoglieva la domanda riconvenzionale del venditore per il prezzo residuo. In cassazione l'acquirente deduceva: 1) violazione delle norme sulla qualificazione del contratto, sostenendo che dovesse prevalere l'appalto e quindi applicarsi l'art. 1667 c.c.; 2) violazione dell'art. 2944 c.c., perché le dichiarazioni del venditore in interrogatorio avrebbero interrotto la prescrizione; 3) violazione delle regole sulla prova e sulla valutazione della testimonianza della moglie dell'attore, ritenuta inattendibile; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato una documentazione amministrativa che, a suo dire, era incompatibile con la data di riempimento della piscina fissata in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come contratto misto con prevalenza della vendita, perché l'obbligazione principale del venditore era il trasferimento del bene e degli accessori, mentre la prestazione di posa e collegamento costituiva un completamento accessorio. Ha quindi confermato l'applicazione dell'art. 1495 c.c. e ha escluso che la semplice ammissione dell'esistenza di un vizio potesse integrare riconoscimento del diritto alla garanzia idoneo a interrompere la prescrizione. Ha inoltre ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di inattendibilità della teste, basata sul suo coinvolgimento personale nella vicenda, e non decisivo il documento amministrativo richiamato dal ricorrente, poiché la data di riempimento era stata ricostruita con altri elementi di prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
Per la vendita, la denuncia dei vizi e l'azione di garanzia sono soggette ai relativi termini di decadenza e prescrizione; il semplice riconoscimento del vizio non equivale necessariamente a riconoscimento del diritto alla garanzia e non interrompe la prescrizione del diritto stesso.
art. 1667 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale disciplina dell'appalto; la Corte ne esclude l'applicazione perché il rapporto è qualificato come prevalente vendita nel contratto misto.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione richiede una manifestazione di volontà, anche tacita, diretta a riconoscere la fondatezza della pretesa; la mera presa d'atto dell'esistenza del vizio non basta.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prova, ma la Corte ribadisce che la valutazione dell'attendibilità del teste e degli elementi probatori spetta al giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni censurabili in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sulla valutazione probatoria; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nel valutarne l'attendibilità.
art. 246 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'incapacità a testimoniare; la Corte chiarisce che la decisione impugnata si fonda non sull'incapacità, ma sul coinvolgimento personale e sulla minore credibilità della teste.
art. 247 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 246 c.p.c.; non incide sull'esito perché la censura investe in realtà la valutazione di attendibilità del teste.
art. 360 c.p.c.
Norma sul ricorso per cassazione richiamata per i diversi vizi dedotti; la Corte esclude che le censure integrino violazioni di legge o omessi esami sindacabili nei termini prospettati.
art. 1322 c.c.
Rileva nel senso che l'autonomia contrattuale consente contratti misti, la cui disciplina va ricostruita secondo la causa concreta e la prevalenza della funzione negoziale.
art. 1362 c.c.
La qualificazione del contratto deve avvenire attraverso l'interpretazione della volontà delle parti secondo i criteri legali di interpretazione contrattuale.
art. 1470 c.c.
Richiamato nel motivo per sostenere la natura di vendita del rapporto; la Corte conferma che il trasferimento del bene era l'elemento prevalente.
art. 1655 c.c.
Richiamato nel motivo per sostenere la natura di appalto; la Corte esclude che la prestazione d'opera fosse lo scopo essenziale del negozio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto misto la disciplina applicabile si individua in base alla causa concreta e alla prevalenza dell'elemento negoziale principale; la mera comparazione economica delle prestazioni non è decisiva per distinguere vendita e appalto.
- Se l'obbligazione essenziale consiste nel trasferimento di un bene, mentre la prestazione d'opera serve solo a completarne l'utilità o a renderlo funzionante, il rapporto può essere qualificato come vendita, anche se accompagnato da attività accessorie di installazione o collegamento.
- Il semplice riconoscimento dell'esistenza di un vizio del bene non coincide automaticamente con il riconoscimento del diritto alla garanzia e, quindi, non interrompe di per sé la prescrizione dell'azione; per interromperla occorre un comportamento che manifesti l'intento di riconoscere la pretesa avversaria.
- La valutazione di attendibilità di un testimone appartiene al giudice di merito e può essere fondata anche su elementi soggettivi, come il coinvolgimento personale o l'interesse di fatto all'esito della lite.
- In cassazione non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova ponderazione delle prove quando la sentenza impugnata ha motivato in modo logico e non contraddittorio sulla decisività e sull'apprezzamento del materiale istruttorio.
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