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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28898/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Due società avevano impugnato avvisi di accertamento con cui l'Ufficio recuperava un credito IVA trasferito nell'ambito di un consolidato nazionale: il credito era stato maturato da una società controllata qualificata come non operativa e poi ceduto alla società consolidante, che lo aveva utilizzato in compensazione per l'anno 2004. La CTP aveva accolto i ricorsi. In appello, la CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento ritenendo che la modifica normativa introdotta nel 2006, che aveva esteso alle società di comodo il divieto di compensazione del credito IVA, non fosse applicabile alle annualità pregresse. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 3, d.P.R. 633/1972, in combinato disposto con l'art. 30 l. 724/1994, sostenendo che, già prima del 2006, la disciplina sulle società non operative precludeva l'utilizzo del credito IVA in forme equivalenti alla riscossione/rimborso e che la compensazione dovesse essere equiparata al rimborso. Le contribuenti resistevano con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura perché, per l'annualità oggetto di causa (2004), la disciplina sulle società non operative non prevedeva ancora il divieto di compensazione del credito IVA: la limitazione originaria riguardava solo il rimborso, mentre il divieto di compensazione e cessione è stato introdotto solo dal 2006 con norma sostanziale non retroattiva. La Corte ha inoltre escluso che la compensazione possa essere considerata sovrapponibile al rimborso, trattandosi di modalità diverse di utilizzo del credito. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, d.P.R. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio a sostegno della pretesa fiscale; la Corte lo considera nel combinato disposto con la disciplina sulle società non operative, ma non ne ricava un divieto di compensazione per l'annualità anteriore al 2006.

  • art. 30 l. 724/1994

    Nel testo originario non prevedeva limitazioni al rimborso o alla compensazione IVA per le società di comodo; la successiva modifica del 2006 ha introdotto il divieto anche di compensazione e cessione, ma senza efficacia retroattiva.

  • art. 3, comma 45, l. 662/1996

    È menzionato come disposizione che già limitava l'accesso al rimborso dell'eccedenza IVA per le società e gli enti non operativi.

  • art. 35, comma 15, d.l. 223/2006

    Disposizione che ha novellato l'art. 30, comma 4, l. 724/1994, introducendo per le società non operative il divieto di rimborso, compensazione e cessione del credito IVA; la Corte ne afferma la natura sostanziale e la non retroattività.

  • art. 17 d.lgs. 241/1997

    Richiamato nella norma novellata quale base della compensazione vietata per le società non operative dopo il 2006.

  • art. 5, comma 4-ter, d.l. 70/1988

    Richiamato nella norma novellata quale base della cessione del credito IVA vietata per le società non operative dopo il 2006.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte afferma che non si applica il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La disciplina che limita l'utilizzo del credito IVA da parte delle società non operative va applicata secondo la sua scansione temporale: il divieto introdotto successivamente non può essere esteso a periodi d'imposta anteriori quando la norma ha natura sostanziale.
  • Rimborso, compensazione e cessione del credito sono modalità giuridicamente distinte di recupero dell'eccedenza IVA e non possono essere equiparate in via automatica salvo espressa previsione normativa.
  • Se la normativa previgente vietava soltanto il rimborso dell'eccedenza IVA alle società non operative, non è consentito inferire un divieto implicito di compensazione.
  • Quando la modifica legislativa introduce per la prima volta il divieto di compensazione del credito IVA, tale disciplina non ha efficacia retroattiva in assenza di previsione espressa.
  • Il ricorso per cassazione fondato sulla pretesa equiparazione tra rimborso e compensazione non può essere accolto se la norma applicabile ratione temporis distingueva chiaramente le due modalità di utilizzo del credito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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