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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36124/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il 2006, fondato sul metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, con cui veniva imputato al contribuente un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato sulla base di indici di capacità contributiva quali immobili, autovetture e partecipazioni societarie. In appello l'ufficio aveva ottenuto la conferma dell'accertamento, ritenendo non provata la strumentalità dell'autovettura all'attività lavorativa, irrilevanti o insufficienti le dichiarazioni rese dal padre del contribuente sulle spese familiari e sulla provvista per acquisti immobiliari e societari, e comunque sufficiente lo scostamento tra reddito dichiarato e accertato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con ventidue motivi, deducendo principalmente: violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; illegittimità costituzionale della disciplina applicata; omesso esame e violazione di legge in ordine alla strumentalità dell'autovettura; errata imputazione delle spese per acquisti immobiliari e rate di leasing; violazione del giudicato interno e omessa pronuncia su singoli rilievi; errata valutazione della prova contraria offerta, anche tramite dichiarazioni di terzi e documentazione relativa a mutui e conferimenti societari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul contraddittorio preventivo perché, per l'annualità 2006, si applicava la disciplina previgente dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, nella quale non era previsto l'obbligo di preventivo contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico; ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati, perché diretti a contestare valutazioni di merito sulla idoneità della prova contraria e sulla strumentalità dei beni, e perché la CTR aveva correttamente applicato il regime probatorio dell'accertamento sintetico: spetta all'amministrazione dimostrare i fattori-indice e al contribuente provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito presunto non esiste o è di importo inferiore, ovvero che le spese sono state sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti di legge ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    comma 4; comma 5; comma 6; comma 7

    Nella disciplina applicabile al 2006 l'accertamento sintetico è legittimo sulla base degli indici di capacità contributiva; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale contraria. L'obbligo di contraddittorio preventivo introdotto nel 2010 non si applica alle annualità precedenti.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010 n. 122

    Ha introdotto il contraddittorio preventivo per l'accertamento sintetico, ma con efficacia solo dal periodo d'imposta 2009.

  • L. 27 luglio 2000 n. 212

    Richiamata dal ricorrente insieme alle norme costituzionali a sostegno dell'obbligo di contraddittorio, ma la Corte non ne ha esteso l'applicazione al caso di specie.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché, per l'annualità in esame, non esisteva un obbligo normativo di contraddittorio preventivo.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale dell'accertamento sintetico; la Corte ha ribadito che la disciplina previgente è costituzionalmente compatibile perché consente al contribuente di fornire prova contraria documentale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle garanzie procedimentali e processuali, senza esito favorevole.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, senza incidenza sull'esito.

  • art. 23 Cost.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i decreti ministeriali sul redditometro hanno funzione accertativa e probatoria, non normativa in senso sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge, ma molte doglianze sono state ritenute inammissibili perché in realtà miravano a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo novellato consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il semplice omesso esame di elementi istruttori o per una diversa valutazione delle prove.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato per il giudicato interno; la Corte ha ritenuto la relativa censura infondata/inammissibile alla luce dell'effettiva ratio della decisione di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno, senza accoglimento.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato in relazione al giudicato interno nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide la domanda di annullamento dell'avviso sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa norma, purché restino immutati petitum e causa petendi.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato in relazione al preteso difetto di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato in alcune censure sul modo in cui il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame delle riprese, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione deve provare i fattori-indice di capacità contributiva previsti dalla normativa; una volta accertata la loro esistenza, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste, o esiste in misura inferiore, si sposta sul contribuente.
  • La prova contraria del contribuente deve essere idonea e documentale: non basta l'allegazione della disponibilità di ulteriori risorse, ma occorre dimostrare entità e durata del possesso dei redditi alternativi e la loro concreta riferibilità alla copertura delle spese contestate.
  • Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori alla riforma del 2010, non è configurabile un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale se la disciplina ratione temporis non lo prevedeva espressamente.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice decide la domanda nei limiti del petitum e della causa petendi, anche se ricostruisce i fatti o applica una norma diversa da quella prospettata dalla parte.
  • Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono essere utilizzate dal contribuente come elementi difensivi, ma non sono di regola sufficienti da sole a superare la presunzione dell'accertamento sintetico se non corroborate da documentazione oggettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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