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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36053/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda, proposta in precedenza dai danti causa degli odierni ricorrenti, di riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell'indennità di funzione o operativa percepita in servizio. Dopo che la Corte dei conti aveva rigettato nel merito la domanda e, in seguito, dichiarato inammissibile la revocazione avverso la decisione di appello, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione qualificandolo come regolamento di competenza, chiedendo di attribuire la competenza per materia al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Nel ricorso hanno denunciato violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e sul pubblico impiego, sostenendo che la questione riguarderebbe non il trattamento pensionistico ma indennità di fine rapporto connesse al rapporto di lavoro, e quindi materia devoluta al giudice amministrativo o, comunque, al giudice ordinario del lavoro. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che, nella sostanza, la doglianza non investiva la giurisdizione sulla revocazione, ma mirava a rimettere in discussione la giurisdizione sulla controversia di merito già definita, tema coperto da giudicato implicito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in caso di impugnazione per cassazione contro sentenze della Corte dei conti rese sulla revocazione, può essere posta solo una questione di giurisdizione relativa al potere di decidere sulla revocazione stessa, non anche sulla precedente decisione di merito. Poiché i ricorrenti non contestavano il potere giurisdizionale sulla revocazione, ma tentavano di rimettere in discussione per la prima volta la giurisdizione sulla domanda di riliquidazione pensionistica, la censura era inammissibile perché incideva su un tema già coperto da giudicato implicito. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 202, comma 1, lett. d), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c.)

    art. 202, comma 1, lett. d)

    Richiamato dalla Corte dei conti come base della revocazione, ma nel caso di specie ritenuto non decisivo il documento invocato e insussistente la prova della sua nuova acquisizione e della non imputabilità della mancata produzione.

  • art. 1 e 14 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c.)

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della pretesa questione di competenza/giurisdizione.

  • art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la devoluzione al giudice ordinario del lavoro delle controversie sul rapporto di pubblico impiego e sulle indennità di fine rapporto.

  • art. 2 L. 8 agosto 1995, n. 335

    Citato dai ricorrenti quale disciplina ritenuta non applicabile nella liquidazione del trattamento di quiescenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze della Corte dei conti rese sulla revocazione, la questione di giurisdizione può riguardare solo il potere del giudice di pronunciarsi sulla revocazione, non la giurisdizione sulla controversia decisa nel merito dalla sentenza revocanda.
  • Non è ammissibile utilizzare il ricorso contro la decisione sulla revocazione per rimettere in discussione, per la prima volta, una questione di giurisdizione già coperta da giudicato implicito formatosi sulle precedenti decisioni di merito.
  • La qualificazione formale dell'impugnazione non è निर्णisiva: la Corte guarda alla sostanza delle censure per stabilire se si tratti realmente di questione di competenza/giurisdizione o di un tentativo di riaprire il merito già definito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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