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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36055/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni ex dipendenti degli Organismi di Informazione e Sicurezza hanno chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, sostenendo che nell’assegno di quiescenza dovesse essere inclusa l’indennità di funzione e operativa percepita in costanza di servizio. Dopo il rigetto in primo grado e in appello davanti alla Corte dei conti, hanno proposto ricorso per cassazione, formalmente qualificato come ricorso per regolamento di competenza, deducendo violazione dell’art. 1 e dell’art. 14 del d.lgs. 174/2016 e dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001. In sostanza, contestavano l’orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti che aveva attribuito carattere speciale all’art. 18 del D.P.C.M. 21 novembre 1980 e negato la pensionabilità dell’indennità. Inoltre, sostenevano che la questione dovesse essere devoluta al giudice amministrativo, prospettando che si trattasse di trattamento di fine rapporto o comunque di indennità con causa nel rapporto di servizio e non nel trattamento pensionistico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur essendo formalmente impostato come regolamento di competenza, il ricorso introduceva in realtà una questione di giurisdizione. Riqualificato eventualmente come istanza di regolamento di giurisdizione, esso risultava tardivo; qualora invece considerato come ricorso per motivi di giurisdizione, era comunque inammissibile perché la questione non era stata tempestivamente sollevata nei gradi di merito davanti al giudice contabile e si era formato il giudicato implicito sulla giurisdizione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 174/2016

    invocato dai ricorrenti come norma processuale del codice di giustizia contabile, ma non ritenuto idoneo a fondare l’ammissibilità dell’impugnazione

  • art. 14 d.lgs. 174/2016

    richiamato dai ricorrenti nel dedurre la violazione delle regole sulla competenza/giurisdizione nel processo contabile

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la devoluzione della controversia al giudice del lavoro o al giudice amministrativo, ma la Corte non affronta il merito perché dichiara il ricorso inammissibile

  • art. 18, comma 1, D.P.C.M. 21 novembre 1980 n. 8

    disposizione considerata nel merito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti come norma speciale idonea a escludere la pensionabilità dell’indennità di funzione e operativa

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2

    richiamata dai ricorrenti come disposizione che sarebbe stata ritenuta inapplicabile alla fattispecie dalla decisione contabile

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 43 c.p.c.

    richiamato nei conclusivi richiami dei ricorrenti per chiedere una statuizione sulla competenza/giurisdizione

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • Se una questione di giurisdizione non è stata tempestivamente dedotta e coltivata nei gradi di merito, nel giudizio di cassazione opera il giudicato implicito sulla giurisdizione e la censura è inammissibile.
  • La formalizzazione del ricorso come regolamento di competenza non impedisce alla Corte di qualificarlo in base al suo contenuto sostanziale; se la doglianza attiene in realtà alla giurisdizione, si applicano le regole proprie del regolamento di giurisdizione o del ricorso per motivi di giurisdizione.
  • Il regolamento di giurisdizione proposto dopo la definizione del giudizio è tardivo e quindi inammissibile.
  • La qualificazione della domanda e dell’impugnazione dipende dal petitum sostanziale e dalle effettive censure svolte, non dalla sola intestazione formale dell’atto.
  • Quando il giudice dichiara l’inammissibilità del ricorso, può porre a carico della parte soccombente le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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